Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5229 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5229 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 1620-2017 proposto da:
BERTONCIN LIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CRISTIANO LEONE;

– ricorrente contro
PREFETTO DI GORIZIA;

– intimato avverso la sentenza n. 253/2016 del TRIBUNALE di GORIZIA,
depositata il 20/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

Data pubblicazione: 06/03/2018

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe venne rigettato l’appello
proposto dal ricorrente avverso sentenza del Giudice di pace di
Gradisca d’Isonzo, che aveva rigettato la domanda di modifica del
provvedimento di sospensione della patente di guida inflitta con
ordinanza del Prefetto di Gorizia, per essere stato il predetto trovato

che avverso quest’ultima statuizione Lio Bertoncin ricorre
prospettando: a) con il primo motivo violazione dell’art. 193, cod. della
strada, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il
provvedimento amministrativo sanzionatorio non avrebbe potuto
prescindere da un giudicato penale di colpevolezza, poiché al
conducente del mezzo veniva contestato di essere l’autore del falso, ciò
implicava la necessità di accertare la sussistenza di uno dei reati
ipotizzabili (artt. 648, 642, 489, cod. pen.); b) con il secondo motivo,
violazione dell’art. 91, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., per essere stato condannato, in virtù del principio di
soccombenza, al pagamento delle spese in favore del costituita
Prefettura;
considerato che, largamente venuta meno con il codice di procedura
penale del 1989 la supremazia dell’accertamento penale, nel solo caso
in cui sussista, ai sensi dell’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n.
689, una connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione
amministrativa con l’accertamento dell’esistenza di un reato, operante
anche nella fase delle indagini viene esclusa la sua competenza, il
giudice civile deve limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente
a decidere del reato, il quale è altresì competente a decidere sulla
predetta violazione, non sussistendo, tuttavia, i presupposti per la
sospensione del processo, di cui all’art. 295 cod. proc. civ. (cfr., Sez. 6 2, n. 5289, 03/04/2012, Rv. 621955);
Ric. 2017 n. 01620 sez. M2 – ud. 07-12-2017
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alla guida di autoveicolo con il contrassegno assicurativo falso;

che, peraltro, ai sensi dell’art. 654, cod. proc. pen., nei giudizi civili
o amministrativi non di danno, come quello di opposizione a
ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo, il giudicato penale di
assoluzione dell’incolpato per non aver commesso il fatto, non è
opponibile a soggetti, quale l’ente impositore, non intervenuti nel

che, nel caso di specie la decisione impugnata risulta pienamente
condivisibile per avere escluso che l’ipotesi sanzionatoria di cui all’art.
193, cod. della strada, la quale prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida a carico di colui che
abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, correlata al
dovere di comportamento previsto dallo stesso articolo (obbligo di
circolare con valida assicurazione) e perciò contenuta nel Titolo V,
dedicato, appunto, alle norme comportamentali, non integra alcuna
specifica figura di reato, nel mentre l’eventuale ipotizzabilità, ove ne
ricorressero i presupposti, di taluno dei reati contro la fede pubblica,
non integrerebbe alcuna pregiudiziale penale, dovendo restare
salvaguardato il principio generale dell’autonomia dei giudizi, in
assenza di espressa deroga, autonomia che, è appena il caso di
soggiungere, non importa menomazioni del diritto di difesa;
considerato che la lamentela concernente le spese è inammissibile in
quanto priva di autonoma valenza censuratoria;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che nulla va disposto per le spese non avendo l’Amministrazione
svolto difese in questa sede;
considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione
te/90017’s

(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30

gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
Ric. 2017 n. 01620 sez. M2 – ud. 07-12-2017
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relativo processo (Se5z. 3, 11352, 22/05/2014, Rv. 630810);

del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.

per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2017

1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti

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