Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5228 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36395-2018 proposto da:

H.F., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GIACCI

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 23.11.2018 il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso interposto da H.F. avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso aveva respinto l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria od umanitaria. Il Tribunale riteneva in particolare non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto H.F. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis perchè il Tribunale avrebbe ritenuto manifestamente infondato il ricorso interposto dall’ H. senza procedere alla sua audizione personale, e quindi in base al solo giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente dinanzi la Commissione territoriale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta da un lato la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo; e dall’altro lato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,25 e 32 nonchè il vizio di motivazione in relazione alla mancata attivazione dei doveri di cooperazione istruttoria previsti dalla legge in materia di protezione internazionale e umanitaria. Ad avviso del ricorrente, l’obbligo di attivazione istruttoria ex officio si sostanzierebbe innanzitutto proprio nell’audizione personale del richiedente, che nella fattispecie è invece mancata.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale non avrebbe tenuto conto della situazione esistente nel Paese di origine del richiedente, nell’ambito della valutazione condotta in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.

Ed invero il giudice di merito ha ritenuto di escludere la sussistenza, in Liberia, delle condizioni di rischio generale rilevanti per la concessione della tutela sussidiaria e umanitaria, sulla scorta di informazioni tratte dal “più recente rapporto di Amnesty International, 2017-2018” senza indicare il contenuto di detta fonte nè dar conto delle informazioni specifiche tratte da essa. Sul punto questa Corte ha affermato, con le ordinanze n. 13449/2019, n. 13450/2019, n. 13451/2019 e n. 13452/2019, la prima delle quali massimata (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887) il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimata).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018, Rv.651579; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 17075 del 28/06/2018, Rv.649790; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv.649647; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 9427 del 17/04/2018, Rv.648961; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 14998 del 16/07/2015, Rv.636559; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv.634949; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv.623728; Cass. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008, Rv. 605498).

Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e quindi “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

Ne deriva l’insufficienza del generico riferimento -operato nel provvedimento impugnato – al “rapporto più recente di Amnesty International 2017-2018”, in quanto trattasi di indicazione non idonea ad integrare una effettiva motivazione: essa infatti non chiarisce quali informazioni, in concreto, sono state tratte dal giudice di merito dalla predetta fonte e quindi non è sufficiente ad assicurare il controllo sulla pertinenza e della specificità di tali informazioni rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Peraltro va ribadito che, fermo il dovere di cooperazione del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la normativa in tema di protezione umanitaria “… pone a carco dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l’approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali”(Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949). E’ quindi onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento, nonchè le specifiche informazioni tratte da ciascuna di esse e la rispettiva rilevanza ai fini della valutazione della situazione esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione.

Da quanto precede deriva l’accoglimento dei motivi di ricorso, nei termini di cui in motivazione, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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