Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5228 del 06/03/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5228 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10160-2017 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato X.Y. , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
V.C.;

– ricorrente contro
ICA SRL, COMUNE DI CEPRANO;

– resistenti per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 10065/2017 del
GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 04/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

Data pubblicazione: 06/03/2018

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale CARMELO SGROI, che, visti gli artt.
45,380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, dichiari la competenza del Giudice di Pace di Frosinone in
ordine al giudizio di opposizione indicato in premessa, con le

ritenuto che con il regolamento in epigrafe proposto avverso la
sentenza del Giudice di pace di Roma pubblicata il 4/4/2017, con la
quale il medesimo aveva declinato la propria competenza in favore del
Giudice di pace di La Spezia, la ricorrente chiede affermarsi la
competenza del Giudice di pace di Roma, ulteriormente illustrando la
pretesa con memoria;
considerato che ai sensi dell’art. 46, cod. proc. civ., non è ammesso
regolamento di competenza nei giudizi davanti ai giudici di pace;
considerato che nulla va disposto per le spese non avendo la
controparte svolto difese in questa sede;
considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione

temporú (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.
1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
Ric. 2017 n. 10160 sez. M2 – ud. 07-12-2017
-2-

statuizioni conseguenti a norma dell’art. 49 c.p.c.;

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2017
Il Pres’ dente

(Felice

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