Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5228 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. I, 04/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 04/03/2011), n.5228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento (IACP) di Agrigento

elettivamente domiciliato in ROMA, via Beltrami Scalia n. 13 presso

l’avvocato Rita Paoletti e rappresentato e difeso dall’avvocato Greco

Salvatore V. giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.P., Im.Pi., V.C., V.

P. elettivamente domiciliati in ROMA, v.le Somalia 215/A presso

Rotellini-Imbornone con l’avv. Imbornone Paolo che li rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Comune di Sciacca in persona del Sindaco elett.te dom.to in Roma,

l.go del Teatro Valle 6 presso l’avv. Paolo De Angelis con l’avv.

Antonino Serra;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso iscritto al n. 10045 Rg anno 2005 proposto da:

Comune di Sciacca, rapp.to, dom.to e difeso come sopra ricorrente

incidentale;

contro

IACP di Agrigento – I.P. – Im.Pa. – V.

C. – V.P.;

– intimati –

entrambi avverso la sentenza n. 32 della Corte d’Appello di Palermo

depositata il 26.1.2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.2.2011 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto dei due

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del febbraio 1993 P. e Im.Pa. e C. e V.P., comproprietari di due fondi siti in (OMISSIS) ed estesi mq. 540 e mq. 500, convennero innanzi al Tribunale di Sciacca l’IACP di Agrigento chiedendo la determinazione del risarcimento del danno e della indennità di occupazione legittima loro spettanti in relazione alla irreversibile trasformazione di detti fondi determinata dal delegato IACP, in relazione alla occupazione d’urgenza deliberata dal Comune ma non seguita da esproprio; l’Istituto chiese ed ottenne la chiamata in garanzia del Comune di Sciacca. Il Tribunale adito con sentenza 7.2.2001 sull’assunto dell’avveramento di irreversibile trasformazione in data 5.5.1995 determinò il danno da perdita della proprietà in L. 194.426.000 e l’indennità di occupazione legittima in L. 136.094.000.

La sentenza venne impugnata dall’IACP ed in via incidentale dal Comune.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza 26.1.2004 riformò la prima decisione limitatamente al capo afferente la attribuzione della indennità di occupazione legittima, detta indennità spettando alla competenza della adita Corte ma non essendo riconoscibile perchè non fatta segno a domanda in tal sede, ma confermò le altre pronunzie.

Nella motivazione, e per quel che occupa, la Corte di merito ha osservato:

che legittimati passivi alla domanda di risarcimento da “accessione invertita” erano, indiscutibilmente, l’IACP delegato ed il Comune delegante, ciascuno tenuto per il suo titolo e ciascuno responsabile in solido per l’illecito acquisitivo determinatosi; che non aveva pregio la reiterata eccezione di improponibilità della domanda, posto che, scaduto l’originario termine nel 1991 ed applicate le proroghe di cui ai provvedimenti 534/87 e 158/91, la condizione dell’azione si era avverata nel corso del procedimento di primo grado (nel 1995), concluso nel 2001 senza che fosse mai intervenuto il decreto di esproprio; che in relazione al quantum della determinazione effettuata in primo grado, contestata sia dall’IACP sia dal Comune, andava premesso il carattere edificatorio dei fondi (siti al centro di zona di espansione e recanti indice di fabbricabilità di 5 mc/mq) e la irrilevanza del successivo piano particolareggiato (vincolo preordinato all’esproprio);

che non apparivano utilizzabili atti datati a tempo ben anteriore a quello dell’illecito (1995) nè pareri tecnici generici quali erano quelli richiamati dall’IACP, che inconsistenti erano le domande di manleva hinc et inde formulate da Comune e IACP. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’IACP con atto 8.3.2005 articolando tre motivi, ai quali hanno resistito gli espropriati con controricorso 11.4.2005, ed il Comune di Sciacca con controricorso 15.4.2005 contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi e non resistito dall’intimato IACP. Sono state depositate memorie finali dagli espropriati e dal Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che entrambi debbano essere rigettati perchè recanti censure prive di fondamento.

Il ricorso dell’IACP di Agrigento.

Con il primo motivo si lamenta la indebita applicazione del criterio di cui all’art. 5 bis ad un valore venale per metro quadro dell’anno 1995 (L. 380.000) del tutto incongruo e ciò non facendosi carico di valutare se l’art. 5 bis od il suo comma 7 bis (L. n. 662 del 1996, ex art. 3, comma 65) non fosse stato per ipotesi abrogato alla data della decisione d’appello (per effetto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, in vigore dall’1.7.2003).

Il motivo appare affatto inammissibile sia nella contestazione di un dubbio applicativo sia nella inconsistente e perplessa ipotesi della abrogazione della norma. Lo stesso ricorrente rammenta che il primo giudice, con statuizione confermata dalla Corte di merito, ebbe ad applicare la norma di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, e cioè la norma vigente alla data della decisione in primo e secondo grado.

Non si comprende pertanto il dubbio che propone il ricorso nè tampoco come possa predicarsi l’errore commesso per non aver valutato l’effetto della abrogazione operata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, quasi che l’abrogazione – vieppiù ad opera di disposizioni che acquisirono efficacia solo l’1.7.2003 e che solo le successive espropriazioni andavano a regolare – abbia potuto invalidare ex tunc le pregresse concrete applicazioni della norma.

La mancanza di alcuna contestazione da parte degli “espropriati” del criterio o del quantum del risarcimento determinato dai giudici del merito, impedisce di converso, e specularmente, l’applicazione del criterio (ben deteriore per il ricorrente IACP) del valore venale pieno reintrodotto per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5 bis, comma 7 bis ad opera della sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale (Cass. 15835 del 2010).

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione con riguardo all’indebita fissazione della data di stima del valore non al 1986 bensì al 1995, non avendo in tal modo preso a base i valori offerti come congrui dall’IACP. La censura è del tutto inconsistente perchè la data di stima è stata correttamente individuata non già alla data di realizzazione dell’opera, avvenuta nel corso della occupazione legittima, ma al termine dell’operatività della occupazione prorogata (tra le tante Cass. n. 556 del 2010 e 6195 de 2008), quindi nel 1995, e non certo nel 1986. Per il resto il motivo difetta di autosufficienza, proponendo un generico dissenso dalla valutazione del giudice che ha fatto proprie le conclusioni peritali, un dissenso che non viene sostenuto dal benchè minimo argomento.

Con il terzo motivo ci si duole della apodittica affermazione della esistenza di una delega del Comune ad esso IACP, delega in effetti inesistente, e dell’avere ignorato come l’opera venne realizzata prima della scadenza dei termini di occupazione legittima; si lamenta anche il fatto che non sia stata adottata a sentenza di trasferimento al Comune della proprietà, quale chiesta in appello in via subordinata.

La prima censura è priva di alcun fondamento e difetta di autosufficienza nella parte in cui l’IACP nega la “delega” e non precisa a qual titolo avrebbe operato nella espropriazione de qua. La Corte di merito ha infatti affermato che era dato pacifico che l’IACP fosse stato delegato (L. n. 865 del 1971 ex artt. 35 e 60) all’esecuzione dell’opera ed al compimento degli atti della procedura. Ebbene l’IACP – che avrebbe avuto il potere, ma anche l’onere, di precisare dettagliatamente quali poteri, e quando, fossero stati dall’espropriante conferiti nella specie – si è limitato ad una censura fondata su di un mero e generico diniego (che neanche si è fatto carico di controdedurre a quanto affermato nella impugnazione incidentale del Comune, che ha indicato la delega L. n. 865 del 1971, ex art. 60, come prevista al punto 4 della Delib.

consiliare n. 3 del 1985 richiamata nell’o.s. 222/86).

Su tali premesse e venendo alla conseguente questione di responsabilità verso il terzo proprietario il Collegio ritiene di richiamare il costante indirizzo di questa Corte in tema di illecito da occupazione acquisitiva quale delineato dalle S.U, con le sentenze n. 24397 del 2007 e n. 6769 del 2009, non senza ricordare che il delegato alle sole operazioni materiali di realizzazione (ipotesi che ut supra si è affermato essere nella specie indimostrata) non risponde del ristoro da occupazione acquisitiva le volte in cui la sua opera si sia conclusa nel corso della occupazione legittima (S.U. 24885 del 2008).

Ebbene, le citate pronunzie delle Sezioni Unite hanno affermato che qualora l’amministrazione espropriante avvalendosi delle facoltà di legge, affidi ad altro soggetto, anche mediante una concessione, la realizzazione di un’opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato, è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale (artt. 40 e 41 c.p.), pur senza essere munito di un titolo che l’autorizzasse;ed anche in tal caso a nulla rileva l’indagine circa le inadempienze dell’ente delegante nell’esercizio dei poteri conservati per lo svolgimento della procedura ablatoria, nonchè la loro efficienza causale in merito al mancato conseguimento del decreto di esproprio: è infatti decisiva per configurarne comunque la responsabilità nei confronti del proprietario, ancora una volta la definitiva illecita sottrazione del suo bene senza aver tempestivamente conseguito (malgrado la delega al compimento degli atti della procedura ablativa) un titolo che lo autorizzasse. E neppure in tale fattispecie, il delegato è esente da responsabilità per il fatto che l’opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima perchè proprio su di lui ricade, questa volta, il predetto onere di armonizzare attività materiale e attività amministrativa, facendo si che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità, altrimenti essa degradando in illecito, di cui il soggetto, delegato anche alla cura dell’espropriazione, non può non rispondere per il suo colpevole comportamento omissivo. Ed in questa ipotesi si è osservato che sussiste anche una corresponsabilità solidale dell’Ente delegante, il quale con il conferimento del mandato non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi parametri soprattutto temporali e conserva l’obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento, posto che la procedura si svolge non solo in nome e per conto di detta amministrazione, ma altresì d’intesa con essa la quale conserva un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c..

Analoga sorte merita la seconda censura del motivo in disamina: pur non espressamente pronunziando sulla istanza di annotazione (che non si scorge come avrebbe potuto accogliersi senza richiesta del Comune, solo interessato) , la domanda è stata dalla Corte di merito nella sostanza accolta con piena declaratoria di acquisizione da illecito da parte del Comune. Non si comprende, quindi, quale omessa pronunzia possa individuarsi nel fatto che la Corte di merito non ha emesso la chiesta declaratoria juris la quale era stata proposta non già come riconvenzionale in primo grado, esclusivamente spettante al Comune, ma solo inserita nei motivi di appello del delegato IACP come tale privo di alcun interesse alla “annotazione” in favore del terzo Comune.

Il ricorso del Comune di Sciacca.

Con il primo motivo si lamenta l’affermazione della propria responsabilità solidale, unico legittimato passivo essendo il delegato IACP: la censura è infondata alla luce delle considerazioni dispiegate sopra, in relazione al terzo motivo del ricorso IACP, sussistendo anche una corresponsabilità solidale dell’Ente delegante, il quale con il conferimento del mandato non si è spogliato delle responsabilità relative allo svolgimento tempestivo della procedura espropriativa e conserva l’obbligo di sorvegliarne il celere e corretto svolgimento, la procedura svolgendosi non solo in nome e per conto di detta amministrazione, ma altresì d’intesa con essa la quale conserva il potere di controllo o stimolo nei confronti del delegato il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante al risarcimento del danno cagionato (Cass. n. 13987 del 2010).

Con il secondo motivo il Comune si duole del fatto che la Corte non si sia avveduta della possibilità, nel 1993 (data della citazione), di emettere il decreto di esproprio e quindi della improponibilità della domanda stessa. La censura è inconsistente, essendo il decreto di esproprio tempestivamente adottato mera condizione della azione di riconoscimento della giusta indennità la quale può sopravvenire anche nel corso del giudizio sì da rendere ammissibile la relativa domanda o, di converso, improponibile quella tesa alla attribuzione dell’indennizzo da occupazione acquisitiva (Cass. n. 14080 del 2009 e n. 3789 del 2008).

Con il terzo motivo si lamenta, infine, la mancata adozione del chiesto rinnovo della CTU: la doglianza è inammissibile perchè considera lacunosa la CTU, recepita dalla Corte di Palermo, e non prospetta specificamente le ragioni, disattese od ignorate, addotte a sostegno della chiesta rinnovazione, limitandosi ad un generico richiamo carente di alcuna autosufficienza.

Il rigetto dei due ricorsi impone pertanto la condanna solidale dei due enti alla refusione, in favore dei controricorrenti in solido, delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta, condannando il Comune di Sciacca e l’IACP di Agrigento tra loro in solido a versare ai controricorrenti tra loro in solido le spese del giudizio, determinate in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA