Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5227 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. II, 25/02/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21587/2019 proposto da:

H.H., ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38, presso lo

studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ex lege domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia, depositato il

06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il ricorrente, cittadino bengalese di religione musulmana ha dichiarato, a sostegno della domanda di protezione internazionale ed umanitaria, di essere rimasto orfano della madre sin da piccolo e di avere vissuto con la matrigna che, quando egli aveva 21 anni, gli propose di sposare la figlia del fratello; poichè egli non accettò la proposta, i rapporti peggiorarono e decise di andare a vivere altrove; dopo la morte del padre il dissidio riguardò l’eredità paterna; in seguito al peggioramento della situazione economica egli decise di lasciare il paese;

– al momento di formulare la richiesta di asilo egli ha dichiarato di aver lasciato il paese per problemi politici;

– egli ha proposto ricorso avverso la decisione di diniego assunta della Commissione territoriale;

– il tribunale ha ravvisato nella vicenda narrata una questione privata caratterizzata da dissidi familiari dovuti alla scelta del ricorrente di contrarre matrimonio con una ragazza diversa da quella propostagli; il tribunale ha escluso la sua esposizione al rischio di trattamenti persecutori o pregiudizievoli e, quindi, sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria che quella umanitaria;

– la cassazione del decreto del tribunale viene richiesto dal richiedente asilo sulla base di cinque motivi, cui resiste il Ministero degli interni con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della condizione di pericolosità e violenza indiscriminata del Bangladesh e l’omessa consultazione delle fonti informative ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria;

– con il secondo motivo si denuncia l’omesso ed erroneo esame delle dichiarazioni rese davanti alla commissione territoriale; in particolare, si censura di non avere ritenuto il richiedente soggetto debole in ragione della situazione del paese dal quale proviene;

– con il terzo motivo si denuncia l’erronea mancata concessione della protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione delle condizioni socio-politiche del paese di origine e l’omesso esame delle fonti informative;

– con il quarto motivo si denuncia la violazione delle norme sulla protezione, il difetto di motivazione travisamento dei fatti in ordine al diniego della protezione sussidiaria;

– con il quinto motivo si denuncia l’omessa ed errata applicazione delle previsioni normative in materia di protezione umanitaria;

– i primi quattro motivi possano essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti in cui censurano la mancata consultazione delle fonti, necessaria ai fini della decisione sulla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– in tal caso, infatti, il riconoscimento della protezione prescinde dalla credibilità che contraddistingue le ipotesi cosiddette individualizzate della protezione sussidiaria disciplinate del medesimo art. 14 cit., lett. a) e dalla lett. b) e richiede che il giudice verifichi l’effettiva sussistenza del rischio di danno grave cui richiedente asilo è esposto in ragione della condizione socio-politica del paese di provenienza, ove nello stesso vi sia una situazione di violenza generalizzata in ragione di conflitto interno od internazionale;

– tale verifica deve essere condotta, secondo il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 5, alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale del paese di origine, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base di dati raccolti da fonti autorevoli indicate nel medesimo articolo;

– è stato a questo riguardo chiarito che il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (cfr. Cass. 13897/2019; 9230/2020);

– perciò le censure relative alla decisione sulla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sono fondate ed in questi limiti va accolto il ricorso;

– sono invece inammissibili, perchè prive di specificità le censure, formulate senza indicare quali elementi allegati dal ricorrente sarebbero stati trascurati nella disamina del tribunale di Perugia, in relazione alle altre forme di protezione internazionale mentre è assorbita la disamina della censura alla decisione sulla richiesta subordinata di protezione umanitaria;

– a seguito dell’accoglimento del ricorso come sopra specificato, il decreto impugnato va cassato in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, affinchè riesamini la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), alla luce dei principi sopra richiamati nonchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA