Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5227 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23086-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.S., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv. Vincenzo TARANTO, ed

elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del predetto

difensore, vincenzo.taranto.pec.ordineavvocaticatania.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 710/05/2017 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il

28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego tacito opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF ed ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e dal giudice di appello ritenuto al medesimo spettante sulla scorta dello ius superveniens (costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665) e dell’orientamento giurisprudenziale in materia.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con tre motivi l’Agenzia delle entrate, cui l’intimato replica con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la decisione assunta dalla CTR riguarda fattispecie del tutto diversa da quella sottoposta al vaglio della medesima, atteso che il thema decidendum introdotto con l’appello riguardava la non spettanza al contribuente, titolare di redditi di lavoro autonomo, del rimborso richiesto, alla stregua della decisione della Commissione europea C (2012) 7128 final, che aveva ingiunto allo Stato italiano di sospendere l’applicazione delle misure agevolative introdotte a seguito di calamità naturali a favore di tali soggetti e che rendeva necessaria la sospensione del giudizio in attesa delle determinazioni che avrebbe dovuto assumere la predetta Commissione, che, invece, la CU’ aveva omesso di disporre.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la medesima questione posta nel primo mezzo ma come violazione dell’art. 112 c.p.c.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, della Sesta Direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta sezione della Corte di giustizia del 15/07/2015, in causa C-82/14 nonchè della Decisione della Commissione europea (2015) 5549 final del 14/08/2015, sostenendo che la statuizione d’appello, che aveva riconosciuto la spettanza al contribuente, quale lavoratore autonomo, del rimborso richiesto, si poneva in evidente contrasto con le disposizioni censurate.

4. Il secondo motivo, che deve essere esaminato prioritariamente in quanto connotato di decisività, è fondato e va accolto, restando assorbiti gli altri mezzi di cassazione dedotti.

5. Invero, il ricorso è autosufficiente nell’indicare quale fosse il thema decidendum del giudizio d’appello, riportando (a pag. 3 del ricorso) la trascrizione di quella parte del ricorso di secondo grado (pag. 4) in cui l’Ufficio aveva espressamente sostenuto, alla stregua della decisione della Commissione europea C (2012) 7128 final, l’inapplicabilità ai soggetti che esercitano attività economiche delle misure agevolative introdotte dallo Stato italiano a seguito di calamità naturali. Trattasi, peraltro, di circostanza incontestata per come desumibile dell’esposizione in fatto del controricorso (pag. 5).

7. Come sopra anticipato, restano assorbiti il primo motivo di ricorso, con cui è dedotta la nullità della sentenza per vizio assoluto di motivazione, ed il terzo, che pone la questione di merito della spettanza del rimborso a soggetto esercente attività economica su cui questa Corte si è più volte pronunciata (cfr., ex multis, Cass. n. 29905 del 2017 e Cass. n. 10450 del 2018, nonchè Cass. n. 10450 del 2018, n. 29905 del 2017, n. 1325 del 2018 e n. 3070 del 2018), sostenendo che fermo restando “che la riduzione dei tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d’IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto come ha stabilito la Corte di Lussemburgo in causa C-82/14 (Corte giustizia, 15/07/2015, Nuova Invincibile; conf. Cass. sez. trib., 21/04/2017, n. 10084; 16/09/2016, n. 18205; 16/12/2015, n. 25278)” (cfr. Cass. n. 3070 del 2018, p. 15), lo svolgimento di un’attività di impresa costituisce, ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, limite all’applicabilità del beneficio in esame con riferimento a tutte le altre imposte (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 29905 del 13/12/2017, Rv. 646980), la concessione dell’agevolazione richiesta essendo subordinata all’accertamento del giudice di merito dell’applicabilità in concreto del regime c.d. de minimis (Cass. n. 29905/2017 e n. 3070/2018 cit.).

8. Le complessive argomentazioni svolte rendono, quindi, manifestamente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sul presupposto che “il rimborso dell’IVA non ha costituito e non costituisce nè oggetto del presente giudizio nè oggetto di statuizione nella sentenza ex adverso impugnata” in quanto “il diniego di rimborso IVA è stato dichiarato dal Giudice di primo grado e non ha costituito oggetto di impugnazione nè principale nè incidentale da parte del dell’odierno ricorrente” (controricorso, pag. 7). Invero, al riguardo è sufficiente richiamare il contenuto delle pronunce di questa Corte, secondo cui fermo restando “che la riduzione dei tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d’IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell’UE, come ha stabilito la Corte di Lussemburgo in causa C-82/14 (Corte giustizia, 15/07/2015, Nuova Invincibile; conf. Cass. sez. trib., 21/04/2017, n. 10084; 16/09/2016, n. 18205; 16/12/2015, n. 25278)” (cfr. Cass. n. 3070 del 2018, p. 15), lo svolgimento di un’attività di impresa costituisce, ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, limite all’applicabilità del beneficio in esame con riferimento a tutte le altre imposte (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29905 del 13/12/2017, Rv. 646980), la concessione dell’agevolazione richiesta essendo subordinata all’accertamento del giudice di merito dell’applicabilità in concreto del regime c.d. de minimis (Cass. n. 29905/2017 e n. 3070/2018 cit.).

9. Conclusivamente, quindi, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda alla stregua dei suesposti principi giurisprudenziali e regolamenterà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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