Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5227 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5227 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 2098-2015 proposto da:
BIAGINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ESCHILO 37, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
PRITLFTURA Di ANCONA, in persona del Prefetto pro tempore,
MINISTERO DIAXIMERNO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VE\ DI3
PORTOGHESI 12, presso F.AVVOCATURA GENERALE, DELLO
ST VID, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 1745/2013 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositata il 25/11/2013;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Ric. 2015 n. 02098 sez. M2 – ud. 07-12-2017
-2-

,)

Fatti di causa e ragioni della decisione

1) Con sentenza n. 1745/2013, emessa e pubblicata il 25.11.2013, il Tribunale
di Ancona accoglieva l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Ancona avverso la sentenza n. 257/2007 del Giudice
di Pace di Fabriano. Rigettava l’opposizione proposta dall’avv. Biagini ai sensi dell’art.
205 d.p.r. 285/1992 avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 114860/2006.

307,50, relativa al verbale di accertamento n. AT 0000028148 della Polizia Stradale di
Ancona con cui veniva contestata la violazione dell’art. 142, comma 8, del c.d.s.,
rilevata mediante apparecchiatura autovelox.
2) Il Tribunale riteneva che le apparecchiature elettroniche di rilevazione dei
limiti di velocità non dovessero essere sottoposte alle procedure di taratura previste
dalla I. 11.08.1991, n. 273.
3) Per la cassazione della sentenza, l’avv. Biagini ha proposo ricorso articolato
su tre motivi.
La Prefettura si è difesa con controricorso notificato a mezzo pec il 24.02.2015.
La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta
sezione civile, con proposta di accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

4)

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione e la falsa

applicazione della L. 11.08.1991, n. 273, del d.m. 15.05.2005, n. 1123, art. 4, delle
norme internazioni UNI 30012, UNI 10012 e delle raccomandazioni OIML D19 e D20,
ove prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della
velocità.
Il ricorrente afferma che dalla cornice normativa nazionale e comunitaria
richiamata si desume l’obbligo, posto a carico della P.A., di effettuare la taratura
periodica di tutti gli strumenti di misurazione; nozione, questa, da ritenersi
comprensiva delle apparecchiature autovelox, cui la normativa in esame sarebbe
senz’altro applicabile.
Secondo il ricorrente al fine di garantire l’affidabilità dei risultati di rilevazione
dell’apparecchio – e la fondatezza dell’accertamento amministrativo con tali modalità non sarebbe sufficiente la mera omologazione del mezzo; sarebbe necessaria la

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,
i

I
q

Con tale ordinanza era stata comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di C

taratura periodica del dispositivo con specifica segnalazione del’avvenuto
adempimento nel verbale di contestazione.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiama l’ordinanza n. 17766/2014
con cui la Corte di Cassazione, Sezione II civile, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 45 del c.d.s., in relazione all’art. 3 Cost., nella misura in cui non
prevede che le apparecchiature che rilevano la violazione dei limiti di velocità debbano
essere sottoposte a periodiche verifiche.

applicazione degli art. 2697 e 2698 c.c., 115 c.p.c., 23 e 205 c.d.s. e difetto di
motivazione circa la corretta distribuzione dell’onere della prova.
Secondo il ricorrente, il Giudice

a quo si sarebbe limitato a considerare

raggiunta la prova del superamento dei limiti di velocità, considerando superflua la
prova che l’Amministrazione avrebbe, invece, dovuto fornire, della regolarità delle
apparecchiature utilizzate. Avrebbe, conseguentemente, posto erroneamente a carico
delll’opponente l’onere di “allegare e dare prova del difetto di costruzione,
installazione o funzionamento del dispositivo elettronico”.
In considerazione della connessione logica, i due motivi possono essere
esaminati congiuntamente.
Il Collegio ritiene che le doglianze meritino accoglimento nei limiti di cui in
motivazione.
Né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione, nè la I.
273/1991 prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a
pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia
stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso.
Inconferente è, altresì, l’individuazione come parametro della violazione di legge
della «normativa comunitaria (Norme UNI EN 30012 – parte 1 come integrate da UNI
EN 10012), che [prevederebbe] il dovuto e relativo adeguamento del nostro
ordinamento», poiché va ribadito che «non è vincolante la normativa UNI EN 30012
(Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) che, in assenza di
leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di
buona tecnica, impropriamente definite “norme”, alle quali, in assenza di obblighi
giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi» (Cass. 29333/2008).
5.1) I motivi vanno accolti invece alla luce dell’intervenuta declaratoria di
illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del c.d.s., per contrasto con l’art. 3
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5) Con il secondo motivo, l’avv. Biagini deduce la violazione e/o la falsa

della Cost. della norma così come interpretata nel “diritto vivente”, con sent. n.
113/2015.
La Corte costituzionale ha rilevato come l’assenza di verifiche periodiche di
funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a
prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la
velocità. In particolare, la Consulta ha osservato che “quanto al canone di razionalità
pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è

dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni,
shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una
tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale.
L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per
i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e
deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma
anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale,
quale quello della sicurezza stradale.
Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero
arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso
è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle
misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento
che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di
taratura”.
Sotto il profilo della coerenza interna della norma, poi, la Corte Costituzionale
ha evidenziato lo stretto legame che sussiste tra le disposizioni sull’uso delle
apparecchiature di misurazione ed il valore probatorio delle loro risultanze nei
procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Ciò,
prendendo le mosse dalla ratio dell’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, il
quale prevede che «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, [..]
nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi
autostradali, come precisato dal regolamento».
Detta soluzione normativa si giustifica per via del carattere irripetibile
dell’accertamento, realizzando un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e

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soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati

quella delle posizioni soggettive dei cittadini e, in definitiva, tra interessi pubblici e
posizioni giuridiche dei privati cittadini.
È vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per
effetto della parziale inversione dell’onere della prova, dal momento che è il ricorrente
contro l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di
difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell’accertamento – il cattivo
funzionamento dell’apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole

dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo.
In altri termini, il bilanciamento che si agita dietro l’art. 142 c.d.s. si concreta in
una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura
dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la
certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la verifica costante di
tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti
giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla
custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita
quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada
tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai effettuate.
Alla luce di tale percorso giustificativo, la Consulta ha ritenuto, così, che, “il
bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art.
142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel
momento in cui il diritto vivente formatosi sull’art. 45, comma 6, del medesimo codice
consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva
taratura e verifica. Dunque, l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 – come
interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere
dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede
che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di
velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.
Ne deriva che, nel caso di specie, la taratura dell’apparecchiatura risultava
necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale
dell’avvenuto adempimento il rilevamento può presumenrsi affidabile, con
conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabricazione, installazione
e/o funzionamento del dispositivo. La causa va pertanto rinviata al giudice d’appello, il

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spiegazione proprio nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura

quale dovrà accertare se fossero state effettuate le verifiche periodiche di funzionalità
e di taratura.

6) Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione
degli artt. 200 e 201 c.d.s., per mancata contestazione immediata della violazione e in
relazione alla mancata redazione del verbale di accertamento a breve distanza dal
fatto.

motivazione nel verbale di accertamento delle ragioni ostative alla contestazione
immediata, richiamando le contestazioni e le eccezioni già sollevate in primo grado
con il ricorso introduttivo. Critica la decisione resa in appello nella parte in cui ritiene
configurata l’ipotesi derogatoria di cui agli artt. 201 bis lett. f) e art. 4 d.l. 121/2002,
per la quale è ammessa la contestazione differita, in considerazione della presunzione
legale operante per le strade extraurbane principali.
In merito al secondo aspetto, il ricorrente censura l’eccessiva distanza tra il
momento in cui è accaduto il fatto, il 13.07.2005, e il momento di redazione del
verbale, realizzata il 22.09.2005, asserendo che, nonostante il termine di 150 giorni
fosse previsto per la notifica della contestazione, comunque un lasso di tempo
superiore a due mesi sarebbe incongruo ed illegittimo.
Lamenta, ancora, l’illegittimità della sanzione in assenza dei cartelli volti alla
segnalazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità.
Il motivo di ricorso contempla censure eterogenee, alcune delle quali infondate
e altre inammissibili. Si deve, pertanto, procedere ad un esame analitico di ciascuna
doglianza in relazione alla lamentata violazione di legge.
La censura relativa alla mancata contestazione immediata va disattesa. Oltre ad
essere prospettato in modo poco conforme al canone di specificità, il motivo è ictu
ocuti infondato nel merito.

Dal momento che la rilevazione è stata eseguita su strada extraurbana
principale, come emerge dalla sentenza impugnata in richiamo al verbale di
accertamento e senza che tale aspetto sia stato contestato dal ricorrente, il caso di
specie, coerentemente con quanto assume il Tribunale, si inquadra nell’ipotesi
derogatoria di cui all’art. 201 comma lbis, e in particolare nell’ipotesi contemplata
dalla lett. f).

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1-\

Sotto il primo profilo, parte ricorrente lamenta l’assenza di una congrua

Nel perimetro di tale disposizione sono confluite, infatti, a seguito delle
modifiche intervenute con il d.l. 151 del 2003, convertito dalla L. 214 del 2003, le
ipotesi per le quali, per espresso disposto normativo, non poteva ritenersi necessaria
la contestazione immediata, fermo restando l’obbligo, in questi casi, per gli organi
accertatori, di procedere comunque alla notificazione degli estremi della violazione nel
termine di 150 giorni dall’accertamento. Termine, questo, sancito dalla norma
applicabile ratione temporis al caso in esame, essendo in base al nuovo (ed

dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 36, comma 1, di 90 giorni.
In particolare la norma in questione dispone: “Fermo restando quanto indicato
dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui
al comma 1: […]f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del decretolegge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazion, dalla legge 1 agosto
2002, n. 168, e successive modificazioni”.
Deve, allora, trovare applicazione l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 121 del 2002,
convertito, con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione
del comma 2 dello stesso art. 4. La norma richiamata indica i criteri di individuazione
delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata,
può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone.
Situazioni, queste, ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade
extraurbane principali, come quella del caso di specie.
Per le violazioni compiute su strada extraurbana principale accertate con i
dispositivi elettronici di cui al citato art. 4 e riconducibili alla fattispecie di cui alla lett.
f)

dell’art. 201, comma

lbis

c.d.s., perciò, non è necessaria

la contestazione immediata e, sulla scorta del disposto del nuovo comma 1 ter del
medesimo art. 201 (introdotto sempre per effetto del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
art. 4, conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 214, ed integrato ad opera della L. 29 luglio
2010, n. 120, art. 36), si evince che il legislatore non ha inteso imporre nemmeno
l’osservanza dell’obbligo dell’esplicitazione dei relativi motivi, da ritenersi insiti – per
presunzione di legge – nella natura stessa delle violazioni (Cass., n. 21264/2014;
Cass., n. 23222/2013).
Peraltro, in relazione all’ipotesi contemplata nella lettera f) della disposizione in
parola, rilevante per la qualifica del caso in esame, il comma 1 ter dell’art. 201 bis
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p i,/)”.

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attualmente vigente) testo dell’art. 201, comma 1 bis, come recentemente integrato

c.d.s. esclude finanche la necessità della “presenza degli organi di polizia stradale
qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che
sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico”. Più precisamente il citato comma 1 ter, nel primo periodo, stabilisce:
“nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta
la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”.

quando si procede a contestazione differita con la successiva notificazione degli
estremi della violazione, permane l’indispensabilità dell’indicazione anche dei motivi
che non hanno consentito di provvedere alla contestazione stessa in modo contestuale
all’accertamento.
7) Parimenti infondata è la censura prospettata in relazione al tempo della
redazione del verbale di contestazione. Conformemente a quanto ritenuto dal
Tribunale di Ancona, invero, risulta sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla
notificazione degli estremi dell’infrazione in modo preciso e dettagliato e con
l’indicazione dell’ipotesi tipica ricorrente e degli ulteriori elementi contenuti nell’art.
385 reg. esec., comma 1, (rimasto immutato). L’unico onere temporale incombente
sulla P.A. a pena di nullità è quello di provvedere alla notificazione del verbale di
accertamento e constatazione entro il termine perentorio menzionato. Al di là di tale
prescrizione, però, nessuna norma impone di redigere il verbale entro un determinato
arco temporale. Il pregiudizio della posizione giuridica lamentato dal ricorrente,
pertanto, si rivela del tutto inconsistente allorché siano rispettati i termini per la
notifica, in quanto il legislatore ha ritenuto, nell’ambito del suo potere discrezionale, di
individuare il limite entro cui è congruo il tempo in cui va notificato il verbale relativo
all’infrazione stradale.
Inammissibile è, da ultimo, la censura relativa al mancato adempimento
all’obbligo di previa segnalazione e cartellonamento. Già in sede di appello, il
Tribunale aveva rilevato che “tale circostanza però non era mai stata prospettata in
primo grado come motivo di opposizione ed è stata invece allegata per la prima volta
nel presente procedimento”, con conseguente declaratoria di inammissibilità ai sensi
dell’art. 345 c.p.c. La censura, pertanto, non può essere riproposta in seno al ricorso
per cassazione, trattandosi di questione preclusa, senza che sia stata impugnata la
ratio decidendi relativa all’inammissibilità del motivo di appello.
9
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Da questa disposizione si desume che, solo al di fuori degli individuati casi,

7) Resta assorbita la decisione sull’istanza di la sospensione dell’ordinanzaingiunzione.
Il Giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PQM

impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese
del presente giudizio, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile
tenuta il 7 dicembre 2017.
Il Presidente

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza

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