Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5226 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20836/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6421/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/09/2010 r.g.n. 10460/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato LUIGI

FIORILLO;

udito l’Avvocato ROBERTO RIZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza del 6 settembre 2010 la Corte di Appello di Roma, sebbene con diversa motivazione, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra M.F. e Poste Italiane Spa per il periodo dal 2 maggio 2002 al 30 giugno 2002 ai sensi della vigente normativa “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione di previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”, con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall’origine e condanna della società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora.

La Corte territoriale ha ritenuto la nullità del termine, rilevando, in particolare, che la causale non soddisfaceva in alcun modo il requisito di specificità voluto dal legislatore. Valutati gli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali nel loro contenuto concreto, ha ritenuto che i medesimi non fossero idonei a superare la rilevata carenza di specificità.

Inoltre i giudici d’appello hanno considerato che Poste Italiane Spa non avesse offerto di provare la correlazione tra le ragioni della stipulazione a termine quali esposte nel contratto e le ragioni sottese all’astratta negoziata ammissibilità della pattuizione stessa, in quanto i mezzi istruttori richiesti erano inammissibili per genericità.

2.- Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso con cinque motivi. Ha resistito con controricorso l’intimato, che ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 4, nonchè dell’art. 12 preleggi e degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1325 c.c. e segg., per avere la sentenza impugnata ritenuto generica la motivazione posta a fondamento dell’assunzione de qua, sostenendo che la causale indicata nel contratto individuale a sostegno della apposizione del termine risultava sufficientemente specifica, ben potendo esserle ragioni giustificative individuate “per relationem” attraverso il contenuto degli accordi richiamati.

Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero sulla idoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili, a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto.

Con il terzo motivo si lamenta che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che incombesse sul datore di lavoro la prova della sussistenza in concreto delle esigenze poste a fondamento della apposizione del termine, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso nell’art. 4 del citato D.Lgs., ed in presenza, invece, della espressa previsione, nel medesimo articolo, dell’onere probatorio con riguardo alle esigenze legittimanti la eventuale proroga del contratto; si deduce che, comunque, la società si era offerta di provare le menzionate esigenze organizzative, scaturenti direttamente dall’analisi degli accordi richiamati nella lettera di assunzione del lavoratore; si sostiene che era onere della controparte provare l’estraneità dell’assunzione rispetto alle esigenze individuate nei singoli contratti.

Con il quarto motivo si lamenta omessa ed insufficiente motivazione per avere la Corte adita – nel reputare non assolto, da parte della società, l’onere di provare la sussistenza nel caso concreto, delle esigenze poste a fondamento dell’assunzione – insufficientemente valutato un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero in ordine alla ammissibilità e rilevanza degli articolati capitoli di prova, trattandosi, eventualmente, di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato anche attraverso l’uso dei poteri istruttori d’ufficio.

2.- I primi due motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione in quanto attengono al grado di specificità della clausola appositiva del termine, non possono trovare accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa; spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto (cfr., tra innumerevoli, Cass. n. 2279 del 2010; Cass. n. 10033 del 2010; Cass. n. 16303 del 2010).

Nella specie la Corte territoriale ha espressamente esaminato gli accordi sindacali ritenendo tuttavia che le previsioni in essi contenute, senza alcuna specifica indicazione che consentisse di individuare le conseguenze che il processo di mobilità aveva indotto nella sede ove il M. era stato chiamato ad operare, non valessero a rendere specifica la causale del termine in controversia; trattasi di accertamento di fatto, adeguatamente motivato, che in quanto tale non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 23942 del 2015; Cass. n. 13589 del 2015; Cass. n. 13574 del 2015; Cass. ord. 6 n. 641 del 2016).

Respinti i primi due motivi di ricorso, che attengono ad una ratio decidendi – la genericità della clausola – di per sè sola idonea a reggere il decisum, diventano inammissibili il terzo e quarto motivo, con cui si denuncia la mancanza di prova della sussistenza delle ragioni poste a fondamento della medesima clausola per genericità delle allegazioni e inammissibilità dei mezzi istruttori articolati. Invero, “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. ” (ex multis: Cass. n. 2108 del 2012 e Cass. S.U. n. 7931 del 2013).

3.- Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto sulle conseguenze economiche dell’illegittima apposizione del termine, sostenendo che il lavoratore avrebbe diritto, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio; si invoca comunque, sulle conseguenze economiche dell’illegittima apposizione del termine, l’applicazione del L. 9 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, intervenuto tra la pronuncia della sentenza e la proposizione del ricorso.

Il motivo merita accoglimento essendo applicabile lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. 12.8.2015 n. 16763 ed i precedenti ivi richiamati) tale disciplina, alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad “introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente”.

Nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f. Con l’art. 28 del richiamato decreto il legislatore ha dettato una disciplina innovativa, non essendosi limitato a mere riformulazioni linguistiche e ad incorporare nel testo la norma interpretativa sul carattere onnicomprensivo dell’indennità, ma avendo anche individuato, come base di calcolo, in luogo dell’ultima “retribuzione globale di fatto”, “l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. Detto carattere innovativo consente di configurare una ipotesi di successione di leggi nel tempo sicchè, in assenza di disposizioni transitorie, deve escludersi la retroattività della normativa sopravvenuta che, in quanto inserita nella nuova disciplina organica del contratto di lavoro a tempo determinato dettata dal D.Lgs n. 81 del 2015, artt. 19 e segg., è applicabile ai soli contratti di lavoro stipulati alla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 25 giugno 2015. Da ciò discende la perdurante applicabilità della pregressa disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, ai giudizi pendenti, relativi ai contratti stipulati prima della data sopra indicata (da ultimo Cass. n. 7132 del 2016).

Infine le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; hanno altresì chiarito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”.

4.- In definitiva il ricorso va accolto in parte qua, nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, rigettati gli altri, e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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