Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5226 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21353/2017 RG. proposto da:

CAPRI DUE OUTLET s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, D.D., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Vincenzo BIZZARRO, presso il

cui studio legale, sito in Capodrise, alla via Dante Alighieri, n.

37, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MARCIANISE, in persona del Sindaco in carica;

– intimato –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale

rappresentate pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4367/11/2017 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di pagamento della TARI dovuta dalla Capri Due Outlet s.r.l. per l’anno d’imposta 2015, la CTR con la sentenza impugnata accoglieva l’appello proposto dall’agente della riscossione di cui dichiarava il difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la società contribuente aveva impugnato l’avviso di pagamento sollevando “eccezioni attinenti esclusivamente al merito della pretesa tributaria (…), del tutto estranee ai vizi formali” dell’atto impugnato;

– avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100,112 e 113 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 36, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere insussistente la legittimazione passiva dell’agente della riscossione.

2. Il motivo è fondato e va accolto. Invero, è orientamento assolutamente consolidato di questa Corte quello secondo cui l’azione del privato che, nel giudizio di impugnazione di un atto emesso dall’agente della riscossione, faccia valere l’illegittimità della pretesa tributaria o un vizio procedurale incidente sull’atto prodromico a quello impugnato, può essere diretta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo (cfr. Cass. n. 7371 del 2017, che richiama Cass., Sez. U., n. 16412 del 2007, Cass. n. 1532 del 2012; v. anche Cass. n. 1070, n. 8186 e n. 10528 del 2017), con la conseguenza che, sussistendo la concorrente legittimazione passiva di entrambe le predette parti, la statuizione impugnata che a tale orientamento non si è attenuta, va cassata. Al riguardo occorre precisare che i giudici di appello non colgono nel segno ponendo a fondamento della decisione assunta le pronunce di questa Corte di cassazione n. 8370 del 2015 e n. 3707 del 2016. Infatti, la prima non si attaglia al caso di specie in quanto emessa con riferimento a fattispecie in cui l’impugnazione del contribuente era diretta a far valere errori od omissioni imputabili direttamente ed esclusivamente all’agente della riscossione, mentre nel caso di specie, pur facendo valere vizi degli atti prodromici a quello emesso dall’agente della riscossione, viene comunque impugnato un atto di quest’ultimo, con la conseguenza che è innegabile la sua legittimazione passiva, anche se concorrente. La seconda pronuncia, peraltro emessa con riferimento ad impugnazione di atti non tributari, ribadisce proprio “l’orientamento per il quale, in tema di disciplina della riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi propri di un atto proveniente dal concessionario, oggi Agente della riscossione, quale è la cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta a quest’ultimo, con onere dello stesso, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio l’ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite (cfr. Cass. n. 5832/11)”.

3. E’ fondato anche il secondo motivo, con cui la società ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. e dell’art. 1298 c.c., lamenta che la CTR aveva erroneamente annullato anche la condanna dell’agente della riscossione al pagamento delle spese processuali in solido con l’ente impositore.

3.1. Al riguardo deve ricordarsi il principio giurisprudenziale, al quale non si è attenuta la CTR, secondo cui “In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell’ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all’opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo” (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486).

4. In estrema sintesi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con rigetto dell’appello proposto dall’agente della riscossione, che va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, compensandosi le spese con l’ente impositore, che non aveva ragioni di contrasto con la soccombente, e tutte quelle del giudizio d’appello in considerazione degli aspetti sostanziali della vicenda processuale.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dall’agente della riscossione che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge. Compensa le spese con il Comune intimato e quelle del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA