Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5225 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16817/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.N.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MEDAGLIE D’ORO 48, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

MASTROIANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato LETIZIA

CIUFFARELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2487/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2010 r.g.n. 8081/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato LUIGI

FIORILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Cassino, in accoglimento della domanda avanzata da D.N.A.R., dichiarò la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con Poste Italiane in data 31.5.2001 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1 giugno 2001, con ripristino della funzionalità del rapporto e condanna alle pronunce patrimoniali consequenziali.

Avverso tale decisione ha proposto appello Poste Italiane e, con sentenza del 21 giugno 2010, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al secondo contratto di lavoro concluso tra le parti a far data dal 3.10.2002 e, rigettata la domanda di declaratoria della nullità del termine apposto al contratto del 31 maggio 2001, ha confermato nel resto la sentenza di prime cure.

La Corte territoriale ha ritenuto che, rispetto alla causale contenuta nel secondo contratto – “sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002, che prevedono, al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società” – pur potendo la medesima considerarsi sufficientemente specificata, tuttavia la società avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l’assunzione del Norcia era in nesso causale con tale esigenza, mentre la prova richiesta risultava del tutto generica.

2.- Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso con quattro motivi. Ha resistito con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello riformato la sentenza di primo grado dichiarando l’illegittimità del termine apposto al contratto in assenza di una impugnazione da parte del lavoratore, “in ordine alla clausola di contingentamento”.

Con il secondo motivo si denuncia “erronea motivazione in ordine ad un fatto controverso del giudizio”, perchè costituiva specifico onere del lavoratore proporre appello incidentale con riferimento al secondo contratto.

Entrambi i motivi sono inammissibili per violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in base al quale l’impugnazione per cassazione deve contenere “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Il requisito di natura contenutistica (v. Cass. SS. UU. n. 28547 del 2008) per essere assolto postula sia che il documento venga specificamente indicato nel ricorso, sia che si dettagli in quale sede processuale risulti prodotto, “poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile” (cfr. Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010). Il doppio onere della localizzazione e della trascrizione ha avuto seguito nella giurisprudenza successiva (tra le altre v. Cass. n. 6937 del 2010; Cass. sez. 6 n. 4220 del 2012). In particolare, circa l’indicazione della sede processuale ove i documenti risultino prodotti, è stato sovente ribadito che è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. n. 8569 del 2013) con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. n. 12239 del 2007; Cass. n. 26888 del 2008; Cass. n. 22607 del 2014).

Quanto poi alla trascrizione dei contenuti si è detto in generale che “l’onere di specificazione non concerne solo il cd. contenente, cioè il documento o l’atto processuale come entità materiale, ma anche il cd. contenuto, cioè quanto il documento o l’atto processuale racchiudono in sè e fornisce fondamento al motivo di ricorso. Sotto questo profilo l’onere di indicazione si può adempiere trascrivendo la parte del documento su cui si fonda il motivo o almeno riproducendola indirettamente in modo da consentire alla Corte di cassazione di esaminare il documento o l’atto processuale proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo, sì da scongiurare un inammissibile soggettivismo della Corte nella individuazione di quella parte del documento o dell’atto su cui il ricorrente ha inteso fondare il motivo” (in termini: Cass. n. 22303 del 2008; conformi: Cass. n. 2966 del 2011; Cass. n. 15847 del 2014; Cass. n. 18024 del 2014). Anche ove non si vogliano pretendere pedisseque riproduzioni integrali, chi fonda il ricorso per cassazione su uno o più documenti ha quanto meno l’onere di indicare nell’atto “il contenuto rilevante del documento stesso” (Cass. n. 17168 del 2012).

Nè può soccorrere alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio lamentato come error in procedendo, in relazione al quale la Corte è anche “giudice del fatto”, con la possibilità di accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito. Invero le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che, nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, pur non dovendo limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, “è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)” (Cass. SS. UU. n. 8077 del 2012). Dunque la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinchè il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 9888 del 2016; Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 17049 del 2015; Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 6225 del 2005), senza limitarsi a meri stralci o generici rinvii.

Mancando nel primo e secondo motivo la “specifica indicazione” degli atti processuali su cui si fondano, nei sensi espressi dagli orientamenti di legittimità innanzi richiamati, i medesimi risultano inammissibili, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il fondamento sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso diretto agli atti del giudizio di merito (tra le tante: Cass. n. 8569 del 2013; Cass. n. 3158 del 2003; Cass. n. 12444 del 2003; Cass. n. 1161 del 1995).

2.- In via subordinata Poste Italiane, con il terzo motivo lamenta che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che incombesse sul datore di lavoro la prova della sussistenza in concreto delle esigenze poste a fondamento della apposizione del termine, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso nell’art. 4 del citato D.Lgs. ed in presenza, invece, della espressa previsione, nel medesimo articolo, dell’onere probatorio con riguardo alle esigenze legittimanti la eventuale proroga del contratto; si deduce che, comunque, la società si era offerta di provare le menzionate esigenze organizzative, scaturenti direttamente dall’analisi degli accordi richiamati nella lettera di assunzione del lavoratore; si sostiene che era onere della controparte provare l’estraneità dell’assunzione rispetto alle esigenze individuate nei singoli contratti.

Con il quarto motivo si lamenta erronea ed insufficiente motivazione per avere la Corte adita – nel reputare non assolto, da parte della società, l’onere di provare la sussistenza nel caso concreto, delle esigenze poste a fondamento dell’assunzione – insufficientemente valutato un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero in ordine alla ammissibilità e rilevanza degli articolati capitoli di prova, trattandosi, eventualmente, di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato anche attraverso l’uso dei poteri istruttori d’ufficio.

Detti motivi, congiuntamente esaminabili perchè connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Per quanto riguarda l’incombenza dell’onere probatorio, sufficiente richiamare Cass. n. 2279 del 2010 (conf. tra molte Cass. n. 3325 del 2014), la quale, sviluppando argomentazioni già adottate in precedenti pronunzie (Cass., nn. 12985/2008; 14011/2004; 7468/2002), ha rilevato che detto onere, contrariamente all’assunto della ricorrente, deve essere posto a carico del datore di lavoro. Con tale pronuncia è stato infatti posto in evidenza che – già prima dell’introduzione del comma anteposto al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, per il quale “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato” – il suddetto art. 1 aveva confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria; ha rilevato, inoltre, che la tecnica legislativa adottata dal decreto legislativo – secondo la quale l’apposizione del termine “è consentita” solo “a fronte” di determinate specifiche ragioni derogatorie – impone di considerare che le ragioni stesse, proprio perchè adottate in deroga, sono normalmente da provare in giudizio da chi le deduce a sostegno delle proprie difese e che la pertinenza alla posizione del datore di lavoro delle situazioni derogatorie è elemento normalmente significativo del conseguente carico probatorio in giudizio; ha, infine, evidenziato che tale risultato ermeneutico è imposto dal richiamo della cosiddetta clausola di non regresso contenuta nella direttiva a cui il decreto dà attuazione e per il riferimento al contenuto della delega posto alla base del decreto legislativo, che è limitato all’attuazione della direttiva, la quale non contiene disposizioni che si attaglino ad una diversa distribuzione dell’onere della prova con riguardo al primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato.

Nel caso che ci occupa la Corte territoriale ha ritenuto che, “sebbene con il richiamo agli accordi collettivi, da ritenersi recepiti per relationem, si possa ritenere sufficientemente specificata la causale del contratto, era onere della società allegare e dimostrarne l’effettiva ricorrenza in concreto, a fronte della contestazione avversaria”; in particolare “la società avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l’assunzione dell’attuale appellante era in nesso causale con tale esigenza, non potendo la prova risolversi nel solo fatto dell’esistenza del processo riorganizzativo”; secondo la Corte, invece, “la prova offerta a tale riguardo dalla società appellata è del tutto generica, mancando, tanto nelle allegazioni difensive della società resistente contenute nella memoria di costituzione di primo grado che nei capitoli ivi formulati per cui è stata richiesta prova per testi, qualsiasi riferimento all’ufficio interessato dall’assunzione a termine e all’esistenza nel suo interno di posizioni scoperte correlate al processo riorganizzativo”.

Trattasi di giudizio in ordine all’ammissibilità ed alla rilevanza della prova testimoniale che, congruamente motivato nella specie, sfugge al sindacato di questa Corte. Nè, al riguardo, appare pertinente il richiamo alla facoltà del giudice di richiedere chiarimenti al teste o di esercitare i propri poteri istruttori officiosi, posto che la prima facoltà presuppone l’ammissibilità dei capitoli di prova così come formulati ed entrambe restano comunque circoscritte dall’ambito delle allegazioni ritualmente dedotte dalle parti, laddove, come evidenziato dalla Corte territoriale, ciò che faceva difetto era proprio l’allegazione – quale necessario presupposto della prova – delle specifiche circostanze atte a ricollegare causalmente all’assunzione a termine in parola le esigenze individuate con riferimento al territorio nazionale dagli accordi richiamati.

Non può tacersi, infine, che anche i motivi in scrutinio risultano affetti da difetto di autosufficienza, laddove non riportano specificatamente i capitoli di prova testimoniale per i quali ci si duole della mancata ammissione, senza consentire al giudice di legittimità di apprezzarne la decisività (ex plurimis: Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 4178 del 2007).

3.- Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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