Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5225 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36015-2018 proposto da:

F.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO MENGHINI

n. 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE SALERNO SEZ

CAMPOBASSO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 5.11.2018 il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso interposto da F.K. avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso aveva respinto l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria od umanitaria. Il Tribunale riteneva in particolare non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto F.K. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, articolato a sua volta in due distinti profili, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, rispettivamente: (1) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi individualizzanti contenuti nella storia narrata dal richiedente la protezione, in particolare con riguardo al riferito pericolo di vita in caso di rientro nel villaggio di origine; (2) del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non grave la situazione interna della (OMISSIS), escludendo la sussistenza del pericolo generalizzato idoneo a legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di concedere al richiedente almeno la protezione umanitaria, senza tener conto del livello di protezione dei diritti umani esistente nel Paese di origine del richiedente, da valutare sulla base di fonti internazionali aggiornate ed individuate con precisione.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.

Ed invero il giudice di merito ha ritenuto di escludere la sussistenza, in (OMISSIS), della condizione di rischio generalizzato per la pubblica incolumità (cfr. pag. 5 della decisione impugnata) sulla base del “… più recente ed aggiornato rapporto sullo stato in esame fornito dal Ministero degli Esteri (sito viaggiare informati)”.

Questa Corte si è già espressa sull’inidoneità, ai fini della prova della situazione del Paese di origine del richiedente la protezione, delle informazioni contenute nel sito “viaggiare informati”, in quanto esse sono destinate all’informazione turistica e rivolte all’utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine e non descrivono l’effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728). Peraltro le notizie tratte da detta fonte, riportate testualmente a pag. 5 della decisione impugnata, evidenziano che “… le condizioni di vita della popolazione rimangono precarie, alimentando malcontento e manifestazioni, che in taluni casi sfociano in violenze di massa, come accaduto dopo le elezioni comunali del 4 febbraio 2018. In tale quadro di tensione latente, che prevedibilmente si manterrà per tutto il corso del 2018, persiste il rischio, specie nella capitale (OMISSIS), che le manifestazioni degenerino in scontri con morti e feriti. Tali dimostrazioni nella capitale solitamente possono interessare l’asse stradale (OMISSIS) ((OMISSIS) e strade limitrofe) nonchè l’area urbana tra (OMISSIS), dove possono aver luogo improvvisi scontri, con proiettili vaganti e lanci di pietre che, in alcune occasioni, hanno colpito anche persone che non partecipavano alle dimostrazioni”. Con passaggio motivazionale affetto di irriducibile contraddizione logica, il giudice di merito perviene, da tali presupposti, alla conclusione che “… vista la generica situazione di tensione politica del Paese di provenienza, escluso che siano in corso guerre civili o situazioni di conflitto interno ad essa paragonabili, va quindi rigettata la domanda proposta dal ricorrente volta al riconoscimento della protezione sussidiaria”. Proprio la situazione di tensione generalizzata descritta dalla fonte richiamata dal Tribunale – affatto generica, ma anzi assai specificamente descritta in termini di oggettiva gravità – avrebbe infatti dovuto suggerire al giudice di merito una conclusione di segno completamente opposto a quella in concreto prescelta. In proposito, è necessario ribadire che va ritenuta assente la motivazione che si articola in preposizioni logiche che appaiono, tra loro, in relazione di insanabile e irriducibile contrasto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), poichè essa non è oggettivamente idonea ad assicurare la finalità prevista dall’ordinamento, consistente nel rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione in concreto assunta.

Ulteriormente da censurare è il passaggio motivazionale della decisione impugnata nel quale il giudice di merito ricava elementi a sostegno della ritenuta non credibilità del richiedente la protezione dal fatto che costui “… non è stato in grado di descrivere, in modo dettagliato, il percorso personale di avvicinamento alla fede (OMISSIS) e ha dimostrato, altresì, di non conoscere neppure le pratiche religiose (OMISSIS)” (cfr. pag.4 del decreto impugnato). Sul punto, che il ricorrente censura nell’ambito della più ampia contestazione della valutazione di credibilità della sua storia contenuta alle pagg. 6 e ss. del ricorso, è necessario ribadire che la scelta di fede costituisce, al pari di quella sull’orientamento sessuale, una delle primarie modalità di estrinsecazione della personalità umana: di conseguenza non può mai essere consentito al giudice di spingersi sino alla pretesa di valutare criticamente il percorso personale di avvicinamento alla fede seguito da un determinato soggetto, ovvero le modalità con le quali costui sceglie, in assoluta libertà – e fermi restando soltanto i limiti di ordine pubblico e sicurezza nazionale – di professare la propria fede. Nè può evidentemente immaginarsi come potrebbe, in concreto, un giudice della Repubblica condurre un esame del soggetto richiedente la protezione, internazionale o umanitaria, finalizzato alla verifica della sua conoscenza delle “pratiche religiose (OMISSIS)”, e ciò da un lato alla luce dell’estrema vaghezza di tale concetto, posta la naturale molteplicità delle modalità di atteggiarsi della fede personale, e dall’altro lato in considerazione del fatto che un simile esame postula per sua stessa natura il possesso di conoscenze teologiche che non appartengono al naturale bagaglio del giudice civile e che, in ogni caso, non possono costituire – nell’ambito di uno stato laico come la Repubblica italiana- un terreno sul quale valutare l’attendibilità o meno di un soggetto invocante la protezione, internazionale o umanitaria.

Sul punto, merita di essere affermato il seguente principio di diritto: “Non rientra nell’ambito della valutazione di credibilità della storia riferita dal richiedente la protezione, internazionale o umanitaria, ovvero di attendibilità dello stesso, il sindacato sul percorso individuale che il richiedente abbia seguito per abbracciare quel determinato credo, nè il livello di conoscenza dei relativi riti. Da un lato, infatti, tale valutazione postula conoscenze teologiche che non appartengono al bagaglio culturale naturale del giudice civile. Dall’altro lato, essa trasferisce l’apprezzamento sulla credibilità e attendibilità del richiedente la protezione, anche parzialmente, su un piano para-teologico che certamente è estraneo all’ambito valutativo affidabile, in un Paese laico, al giudice. Infine, va considerato che la mutevolezza delle modalità dell’atteggiarsi della fede personale, che costituisce una delle primarie modalità della libera estrinsecazione della personalità umana e non è quindi suscettibile, per sua natura, di essere imbrigliata in ambiti e regole predefinite – salvi i soli limiti generali di ordine pubblico e sicurezza nazionale – rende il concetto stesso di conoscenza delle pratiche religiose di un determinato culto estremamente vago e, come tale, non idoneo a fondare alcun giudizio oggettivamente apprezzabile”.

L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso implica l’assorbimento delle altre censure. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto. Cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, il quale avrà cura di conformare la propria decisione ai principi di diritto esposti in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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