Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5225 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19224/2017 R.G. proposto da:

D.M., in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.,

elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in

Catania, alla via Cecchi, n. 10;

– ricorrente –

contro

COMUNE di NOVI LIGURE, in persona del Sindaco in carica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1394/2017 della Corte di appello di TORINO,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– nel giudizio di ripetizione di indebito proposto dall’avvocato D.M. nei confronti del Comune di Novi Ligure con riferimento a compravendita immobiliare in relazione alla quale l’acquirente aveva versato all’ente venditore l’IVA sul prezzo di acquisto dell’immobile, il predetto avv. D. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in epigrafe indicata, che, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 4481 del 2016, escludendo che l’atto fosse soggetto ad IVA, in quanto la compravendita non aveva costituito esercizio di attività commerciale da parte dell’ente comunale, ha condannato quest’ultimo a rimborsare all’acquirente l’importo di Euro 7.494,50, pari alla differenza tra quanto versato a titolo di imposta sul valore aggiunto (Euro 12.230,00) e quanto invece dovuto dall’acquirente a titolo di imposta di registro sull’atto nell’aliquota all’epoca prevista;

avverso tale statuizione l’avv. D. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 330 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 e degli artt. 2033 e 2697 c.c., sostenendo che aveva errato la Corte di appello di Torino a detrarre dal rimborso dell’IVA versata al Comune di Novi Ligure sul prezzo di una compravendita immobiliare, l’importo corrispondente alla titolo di tassa di registro dovuta sull’atto.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero, la Corte territoriale ha ingiustificatamente posto a carico dell’acquirente il pagamento dell’imposta di registro sull’atto di compravendita, decurtandone l’importo dall’IVA dovutagli in restituzione dal venditore, peraltro senza che risulti accertato se tale imposta fosse stata già versata dall’ente venditore e l’acquirente fosse tenuto al rimborso sulla base degli accordi contrattuali, posto che per legge vi erano entrambi tenuti con vincolo di solidarietà, come previsto dal D.P.R. 131 del 1986, art. 57, comma 1, secondo cui “oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633,796,800 e 825 c.p.c.”.

4. Peraltro, come correttamente sostenuto dal ricorrente, creditore dell’imposta è l’Agenzia delle entrate e non certo il comune, con la conseguenza che neppure era possibile una compensazione del credito da restituzione vantato dall’acquirente con quello invece vantato non dal venditore ma da un soggetto terzo.

4.1. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte fin da tempi lontani ha affermato il principio secondo cui “Con riguardo a cessione immobiliare, il pagamento ove discenda non da un atto impositivo, ma da scelta dei contraenti, non preclude all’Amministrazione finanziaria di liquidare e reclamare l’imposta di registro, che risulti effettivamente dovuta (al posto dell’I.V.A.) nel concorso dei previsti requisiti, e non richiede che il relativo avviso scomputi l’importo erroneamente versato per I.V.A. ovvero dia avvertimento circa la sua ripetibilità (restando impregiudicato il diritto al rimborso di quanto pagato senza titolo)” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3427 del 11/04/1996, Rv. 496958).

5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessario alcun accertamento in fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento dell’originaria domanda del ricorrente. L’intimato rimasto soccombente va quindi condannato al pagamento delle spese processuali, di merito e di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria domanda restitutoria del ricorrente. Condanna il Comune di Novi Ligure al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida, per compensi, quanto al primo grado in Euro 2.000,00, quanto al secondo grado in Euro 1.578,00, quanto al primo giudizio di legittimità in Euro 3.777,00 e, quanto al presente giudizio in Euro 1.400,00, oltre al rimborso delle spese sostenute, di quelle forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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