Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5225 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 04/03/2010), n.5225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar

Carlo Federico Tuccari di ROMA del 05/04/2006 rep. n. 70494;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/03/2005 R.G.N. 193/03;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARCO PIVETTI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,

provvedendo in camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta

fondatezza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2005 la Corte d’appello di Trieste respingeva il gravame proposto da M.M. avverso la decisione del Tribunale della stessa città, con cui era stata rigettata, per prescrizione del diritto, la domanda intesa ad ottenere la rendita INAIL in relazione ad ipoacusia di origine professionale. La Corte di merito rilevava, in particolare, che la consapevolezza della gravità della ipoacusia e della sua indennizzabilità risaliva certamente alle visite specialistiche cui l’assicurato era stato sottoposto nel 1990 e nel 1993.

2. Di questa sentenza l’assicurato domanda la cassazione con un unico motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso l’INAIL. 3. Il ricorso viene deciso con il rito camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione si deduce che l’assicurato non poteva avere piena consapevolezza dell’incidenza della propria malattia professionale a seguito delle visite riferite dalla Corte di merito, poichè alla stregua dell’esito di entrambe tali visite non risultava superata la soglia minima per ottenere la rendita.

1.1. Le censure sono manifestamente fondate, atteso che la valutazione del giudice di merito in ordine alla consapevolezza della malattia professionale discende, erroneamente, dalla valutazione fatta ex post in ordine alla effettiva esistenza della malattia nei limiti indennizzabili all’epoca delle visite specialistiche del 1990 e del 1993, senza tener conto, invece, della consapevolezza che l’assicurato poteva avere della entità della patologia, che, nella specie, dallo stesso accertamento compiuto in giudizio risulta che in relazione ad entrambe tali visite era stata diagnosticata una ipoacusia al di sotto dei limiti indennizzabili, non potendo quindi attribuirsi alla responsabilità dell’assicurato la mancata percezione di una erronea valutazione in cui i medici sarebbero incorsi in tali occasioni (secondo la successiva valutazione operata dal c.t.u.).

2. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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