Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5224 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. lav., 28/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Gugllielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24489-2011 proposto da:

G.G. C.F. (OMISSIS), N.A. C.F. (OMISSIS),

N.D. C.F. (OMISSIS), G.R. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POGGIO CATINO 6, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO FILIPPO GRAZIANI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SABATO TUFANO, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

E.A.V. BUS S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. GLORI 30/40, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA NICCOLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO SICA, ALFONSO ERRA,

ANDREA NAPOLITANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CIRCUMVESUVIANA S.R.L. C.F. 07608220633;

– intimata –

Nonchè da:

CIRCUMVESUVIANA S.R.L. C.F. 07608220633, in persona

dell’Amministratore unico legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO SOPRANO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.G. C.F. (OMISSIS), N.A. C.F. (OMISSIS),

N.D. C.F. (OMISSIS), G.R. C.F. (OMISSIS), E.A.V.

BUS S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1218/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/03/2011 R.G.N. 10351/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato TUFANO SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza 24 marzo 2011, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da R.A. e G., N.A. e D. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di pronuncia costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., dei rapporti di lavoro tra Circumvesuviana s.r.l. (con effetti nei confronti di EAV Bus s.r.l., cessionaria dell’azienda) e R.G. e N.D. (figli di R.A. e N.A.) e di condanna risarcitoria delle stesse società.

La Corte territoriale dichiarava inoltre l’inammissibilità degli interventi adesivi di G.R. e G., in quanto parti del processo di primo grado e comunque intervenuti oltre il termine di costituzione del convenuto, stabilito dall’art. 419 c.p.c..

A motivo della decisione essa escludeva, nel merito, l’esistenza di alcun diritto di assunzione dei figli dei dipendenti, per effetto dell’avvenuta manifestazione da parte dei genitori della volontà di dimettersi dal rapporto di lavoro con Circumvesuviana s.r.l.: e ciò per la natura delle scrutinate Delib. 25 agosto 2005, n. 11 e Delib. 8 settembre 2005, n. 12 individuate come fonti dell’obbligo, non già di offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., ma di mero invito a proporre, in assenza di una sufficiente determinazione dell’oggetto minimo essenziale del contratto di lavoro (in esito a valutazione delle domande di assunzione dei figli dei dipendenti optanti per tale beneficio, in luogo di quello economico di Euro 50.000,00, nell’ambito della proceduta di esodo incentivato attivata per 500 unità) e per la riserva di valutazione delle necessità tecniche e organizzative aziendali al momento dell’assunzione.

Dall’inesistenza di un inadempimento datoriale ad un obbligo la Corte derivava quella di alcun diritto risarcitorio dei pretendenti appellanti, neppure a titolo di responsabilità precontrattuale, in particolare per recesso ingiustificato dalle trattative, per l’accertata assenza di violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.

Con atto notificato il 1 ottobre 2011, N.A. e D., G.R. e G. ricorrono per cassazione con tre motivi, cui resiste EAV Bus s.r.l. con controricorso; Circumvesuviana s.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1336, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea qualificazione delle due Delib. di Circumvesuviana s.r.l., e in particolare della Delib. 25 agosto 2005, n. 11 alla stregua di invito a proporre, in luogo di offerta al pubblico, costitutiva di un obbligo della società di assunzione dei figli dei dipendenti dimissionari, nell’ambito della procedura di esodo incentivato attivata per 500 unità, rimasto inadempiuto.

Con il secondo, i ricorrenti deducono il mancato accertamento della responsabilità precontrattuale di Circumvesuviana s.r.l. o di EAV Bus s.r.l. (senza specificazione del vizio denunciato), per violazione dei principi di correttezza e buona fede, come risultante dalle note della stessa prima società non scrutinate dai giudici di merito.

Con il terzo, i ricorrenti deducono violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancata ammissione delle prove orali dedotte.

In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per asserita tardività della sua notificazione, oltre il termine fissato dall’art. 327 c.p.c., comma 1.

Esso è stato, infatti, ritualmente notificato (in data 1 ottobre 2011) nel termine annuale dalla pubblicazione della sentenza (il 24 marzo 2011) stabilito dall’art. 327 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, non applicandosi alla presente controversia il termine semestrale introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17 valevole per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 a norma dell’art. 58, comma 1, L. cit. ed essendo il giudizio iniziato in data anteriore, in quanto introdotto con distinti ricorsi depositati nell’anno 2008.

Tanto chiarito, tutti i motivi sono inammissibili per una pluralità di ragioni concorrenti. Innanzi tutto, essi violano il principio di specificità prescritto, appunto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sub specie di difetto del requisito di autosufficienza, in mancanza di puntuale indicazione della sede di produzione, nè tanto meno di trascrizione: a) delle due Delib. di Circumvesuviana s.r.l. e in particolare della Delib. 25 agosto 2005, n. 11 (sulla quale specialmente si incentra la censura del primo motivo); b) delle richiamate note difensive di controparte (sulle quali si fonda il secondo motivo, relativo al dedotto omesso accertamento della responsabilità precontrattuale di Circumvesuviana s.r.l. e/o di Eav Bus s.r.l., senza neppure specificazione del vizio di legittimità denunciato); c) delle deduzioni probatorie non ammesse (oggetto della generica censura di violazione del diritto di difesa del terzo motivo).

Come noto, il ricorso per cassazione, in virtù del richiamato principio, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito: sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 4 marzo 2014, n. 4980; Cass. 27 febbraio 2009, n. 4849).

Quanto agli atti processuali, parimenti da indicare specificamente nel ricorso e da trascrivere nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è poi necessario provvedere anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569).

Ed infine, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento odi risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo di decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse, che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48).

Inoltre, i primi due motivi sono pure generici per omessa confutazione delle diffuse e corrette argomentazioni della sentenza impugnata (illustrate dal terzo capoverso di pg. 3 all’ultimo di pg. 4 in riferimento al primo motivo; dal secondo capoverso all’ultimo di pg. 5 in riferimento al secondo): sicchè, così come formulati, essi violano la prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

Infine, il primo motivo è anche inammissibile, siccome inteso a censurare il risultato interpretativo in sè delle due Delib. datoriali scrutinate, insindacabile in sede di legittimità in quanto appartenente all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, posto che il controllo della Corte di cassazione afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta (soddisfatte per le ragioni esposte dal quinto capoverso di pg. 3 all’ultimo di pg. 4 della sentenza); sicchè, è inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461; Cass. 29 aprile 2003, n. 6668).

Per giunta, la censura scrutinata è pure priva dell’indicazione, tanto meno specifica, dei canoni ermeneutici asseritamente violati e dei principi in esse contenuti e altresì della precisazione delle modalità e delle considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sia discostato (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536; Cass. 30 aprile 2010, n. 10554; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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