Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5224 del 04/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 04/03/2010), n.5224
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che
lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,
presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA,
che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar
Carlo Federico Tuccari di ROMA del 04/04/2006 rep. n. 70467;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 325/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 08/03/2005 R.G.N. 745/03;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/01/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARCO PIVETTI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,
provvedendo in Camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso per
manifesta infondatezza.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’8 marzo 2005 la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto da D.G.P. avverso la decisione del Tribunale di Prato, con cui era stata rigettata, per prescrizione del diritto, la domanda intesa ad ottenere la rendita INAIL in relazione ad ipoacusia di origine professionale. La Corte di merito rilevava, in particolare, che la consapevolezza della gravità della ipoacusia e della sua indennizzabilità risaliva certamente alla visita specialistica cui l’assicurato era stato sottoposto nel 1994 nell’ambito di una “campagna” di monitoraggio finalizzata proprio alla rilevazione dell’inquinamento acustico all’interno della fabbrica in cui lavorava il D.G..
2. Di questa sentenza l’assicurato domanda la cassazione con un unico motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso l’INAIL. 3. Il ricorso viene deciso con il rito camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di impugnazione si deduce che l’assicurato non aveva piena consapevolezza dell’incidenza della propria malattia professionale a seguito della visita del 1994, così come ritenuto dalla Corte di merito, anche alla stregua della successiva ct. di parte e della mancanza della obbligatoria denuncia da parte del medico di fabbrica e del datore di lavoro.
1.1. Le censure sono manifestamente infondate, atteso che la valutazione del giudice di merito in ordine alla consapevolezza della malattia professionale e della sua indennizzabilità discende, nella specie, dall’accertamento rigoroso compiuto in relazione alla visita medica effettuata in fabbrica nel 1994 e alle inequivoche conclusioni contenute nel relativo referto, che tolgono ogni rilevanza alla assenza di denuncia secondo le disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e alla ct. di parte peraltro compiutamente esaminata dalla sentenza impugnata.
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
3. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione delle circostanze e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010