Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5223 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5223 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 25355-2014 proposto da:
DE FILIPPI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente contro
COMUNE di CARRODANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBENGA 45, presso lo
studio dell’avvocato RITA BRANDI, rappresentato e difeso
dall’avvocato RICCARDO BIRGA;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 425/2014 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,
depositata il 23/04/2014;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. Elisa
Picaroni
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che Claudio De Filippi ricorre, sulla base di un

Spezia, depositata in data 23 aprile 2014, che ha rigettato
l’appello proposto dal medesimo De Filippi avverso la sentenza
del Giudice di pace di La Spezia n. 34 del 2013, e nei confronti
del Comune di Corrodano;
che il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione
avverso il verbale n. 767 del 26 marzo 2012 della Polizia
Municipale del Comune di Corrodano, con il quale era
contestata a Claudio De Filippi la violazione dell’art. 142,
comma 8, cod. strada;
che il giudice d’appello ha respinto il gravame ritenendo
legittima, come già aveva fatto il giudice di primo grado, la
contestazione differita dell’infrazione accertata a mezzo
autovelox, lungo il tratto stradale che risultava inserito nel
decreto prefettizio emanato ai sensi dell’art. 4 legge n. 168 del
2002;
che,

inoltre,

il verbale di contestazione recava

l’indicazione del numero e della data di emissione del decreto
prefettizio, e tale indicazione era sufficiente ad assicurare la
conoscibilità del provvedimento, essendo onere del
trasgressore riscontrare il provvedimento prefettizio al fine di
contestarne, eventualmente, la legittimità e non già, come
nella specie, l’esistenza, di cui non si poteva dubitare;
che, nel caso di specie, non constava né era stato
allegato che il De Filippi si fosse attivato in tal senso;
che il Comune di Corrodano resiste con controricorso;
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Ric. 2014 n. 25355 sez. M2 – ud. 26-10-2017

motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di La

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza
del ricorso;
che il ricorrente ha depositato memoria;
che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia

2002 e lamenta la mancata verifica, da parte dei giudici di
merito, della legittimità del decreto prefettizio nella parte in cui
comprende, tra le strade che possono essere assoggettate a
controllo della velocità a mezzo dispositivi automatici, il tratto
di strada lungo il quale è stata rilevata l’infrazione a suo carico;
che la doglianza introduce la questione della sussistenza
o non dei presupposti fattuali (caratteristiche strutturali della
strada, condizioni del traffico, numero di incidenti rilevati) che
legittimano il potere riconosciuto al Prefetto ai fini della
individuazione delle strade o tratti di strada sui quali è
consentita la rilevazione automatica della velocità;
che la questione non è stata trattata nella sentenza
impugnata – nella quale il giudice si è soffermato sulla diversa
questione riguardante la sufficienza della indicazione del
decreto prefettizio nel verbale di contestazione – né risulta che
il ricorrente l’abbia prospettata con i motivi di opposizione e
reiterata con i motivi di appello

(ex plurimis,

Cass.

11/01/2016, n. 232) e, al contrario, si legge nel ricorso (pag.
2) che con l’atto di appello è stata riproposta la questione della
«mancata disponibilità dell’atto amministrativo che andasse a
giustificare la contestazione differita»;
che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate
questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è
onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione
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Ric. 2014 n. 25355 sez. M2 – ud. 26-10-2017

violazione/falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 168 del

di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare
l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma
anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso
stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio
precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte

esaminare il merito della suddetta questione (Cass.
18/10/2013, n. 23675);
che, pertanto, la questione prospettata con l’unico motivo
di ricorso è nuova, e come tale inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza, liquidate come in
dispositivo;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
favore del Comune di Corrodano in complessivi euro 700,00, di
cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre
2017.
Il Presidente

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Ric. 2014 n. 25355 sez. M2 – ud. 26-10-2017

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di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di

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6 MAR, 2018
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