Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5223 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 04/03/2010), n.5223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. SAVA Pier

Luigi del foro di Catania per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti RICCIO Alessandro, Nicola Valente e Giuseppina Giannico per

procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 802/05 della Corte di Appello di

Catania del 13.10.2005/4.02.2006 nella causa iscritta al n. 205 del

R.G. anno 2002.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19.01.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22.06.1999 C.R. conveniva in giudizio l’INPS per sentir riconoscere il diritto alla pensione di anzianità quale lavoratore agricolo, con condanna dell’Istituto all’erogazione del beneficio, oltre accessori.

Il ricorrente premetteva:

– di avere chiesto all’INPS con domanda del 30.09.1994 la pensione di anzianità, avendo maturato 1820 settimane contributive;

– che l’INPS aveva rigettato la domanda anche con la motivazione del raggiungimento da parte del richiedente di 1661 settimane;

– di avere superato la soglia delle 1820 settimane.

L’INPS nel costituirsi eccepiva la carenza dei requisiti contributivi, risultando versarti dal C.R. solo 1658 contributi settimanali.

All’esito il Tribunale di Catania con sentenza del 22.01.2 002 accoglieva il ricorso e condannava l’INPS all’erogazione del beneficio pensionistico dal 1.02.1995.

Tale decisione, appellata dall’INPS, è stata riformata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 802 del 2005, che ha rigettato la domanda del C..

La Corte, accertato sulla base di consulenza tecnica di ufficio che il C. aveva maturato contributi settimanali pari a 1651 inferiori al minimo necessario per il riconoscimento d ella u pensione richiesta, ha ritenuto che la L. n. 608 del 1996, fosse da qualificarsi in termini di interpretazione autentica della precedente disciplina e quindi fosse applicabile al caso di specie di presentazione della domanda nel 1994.

Ciò posto, la Corte ha osservato che si doveva guardare non già alle complessive 5460 giornate lavorative (156 x 35 anni), quanto al raggiungimento di 156 giornate all’interno di ciascun anno, in modo da impedirsi l’utilizzo della rivalutazione L. n. 638 del 1983, ex art. 7, comma 12.

Il C. ricorre per cassazione con tre motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento per omessa trascrizione delle conclusioni delle parti in sentenza.

Tale omissione, ad avviso del ricorrente, comporta la nullità della sentenza, per non essere state esaminate le conclusioni di entrambe le parti e per non essere intervenuta una decisione in concreto sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte.

Invero, aggiunge il ricorrente, dalla sentenza impugnata nulla appariva nella motivazione circa le eccezioni sollevate e formulate da esso ricorrente in corso di causa con le note autorizzate depositate l’11.12.2002, il 21.03.2004 e il 20.09.2005, con le quali si evidenziavano le numerose incongruenze sia delle note e allegati inseriti nel verbale di udienza del 20.11.2003 da parte dell’INPS sia le incongruenze della consulenza tecnica di ufficio.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o una omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione su punti decisivi prospettati (ex plurimis Cass. n. 4208 del 2007; Cass. n. 12991 del 2006; Cass. n. 13785 del 2004).

Applicando l’esposto principio al caso di specie può dirsi che la mancata trascrizione delle conclusioni è rimasta al livello di mera irregolarità, avendo il giudice di appello tenuto conto delle difese delle parti ed affrontato il nodo centrale della controversia relativa alla verifica della sussistenza dei requisiti contributivi ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità di lavoratore agricolo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 608 del 1996 e vizio di motivazione, sostenendo che erroneamente il giudice di appello ha considerato la anzidetta legge come interpretativa e non innovativa.

Tale erronea statuizione ha comportato, secondo il ricorrente, la violazione e falsa applicazione anche della L. n. 638 del 1983, disciplinante il metodo di calcolo e la liquidazione della pensione di anzianità, stante che la domanda è stata presentata il 30.09.1994, prima della sentenza n. 1568 del 1995 e prima della L. n. 608 del 1996, avente natura innovativa. Questa doglianza costituisce l’oggetto del terzo motivo del ricorso.

Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di pregio e vanno disattesi.

Questa Corte, nell’occuparsi di fattispecie analoga alla presente, ha affermato che la L. 28 novembre 1996, n. 608, art. 9 ter, commi 4 e 5, di interpretazione autentica del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, comma 9, (convertito nella L. n. 638 del 1983), pone, come requisiti contributivi della pensione di anzianità spettante ai lavoratori agricoli dipendenti e per gli anni antecedenti al 1^ gennaio 1994, il duplice presupposto di trentacinque anni di anzianità contributiva e di 5460 giornate di contributi effettivi, pari a 156 contributi giornalieri effettivi annui, rivalutabili ai sensi del citato art. 7, comma 12, tenendo tuttavia conto che tale requisito minimo di 156 contributi giornalieri non può risultare dalla media dei contributi versati nei trentacinque anni, ma deve sussistere per ciascun anno (Cass. n. 7787 del 1997; Cass. n. 1568 del 1997).

L’impugnata sentenza si è conformata al riferito indirizzo giurisprudenziale ritenendo la natura interpretativa della L. n. 608 del 1996, fornendo adeguata e logica motivazione e giungendo alla conclusione della non spettanza a favore del C. della richiesta pensione, atteso che il calcolo delle 5460 giornate non poteva essere effettuato complessivamente (156 per 35 anni), ma le 156 giornate dovevano essere raggiunte all’interno di ciascun anno.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione previgente al 2003, applicandosi la norma novellata ai giudizi iniziati dopo il 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), mentre il giudizio in questione risulta introdotto con ricorso del 22.06.1999 ((in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

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