Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5222 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33909/2018 proposto da:

B.V., rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 5.11.2018 il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso interposto da B.V. avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso aveva respinto l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria od umanitaria. Il Tribunale riteneva non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto B.V. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe condotto la valutazione circa la condizione del Paese di origine del richiedente la protezione senza tener conto delle fonti internazionali autorevoli e senza svolgere un’indagine ex officio sull’effettivo contrasto alla violenza generalizzata svolta dalle Autorità locali ivoriane.

La doglianza è inammissibile.

Occorre rilevare che, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il Tribunale ha apprezzato la condizione interna della Costa d’Avorio, affermando che “… la guerra intestina e gli atti di violenza civile e di rappresaglia armata intervenuti successivamente alle elezioni presidenziali del 2010… sono ad oggi cessati e le successive elezioni presidenziali del 2015, che hanno visto la riconferma di O., si sono svolte senza gravi e significativi episodi di violenza. La circostanza risulta dalle seguenti fonti di prova: rapporto Amnesty International… nei quali si segnalano problemi di criminalità comune che affliggono la Costa d’Avorio, ma non episodi di guerra civile o di attuale violenza. E’ stata inoltre istituita una Commissione d’inchiesta finalizzata alla riconciliazione ed all’accertamento della verità sui fatti commessi nella stagione post-elettorale del 2011… Pertanto la situazione di pericolo denunziata dal ricorrente non è attuale, il che è dirimente…” (cfr. pagg. 5 e s. del provvedimento impugnato).

Se ne ricava che il giudice di merito ha condotto una valutazione circa la condizione del Paese di origine del richiedente la protezione, richiamando anche le fonti consultate e dando atto delle informazioni tratte da dette fonti. Nè il ricorrente ha contestato specificamente le notizie tratte dalle medesime fonti o ha allegato la palese inadeguatezza di queste ultime, in quanto superate da più recenti ed attendibili rapporti informativi sul Paese di provenienza.

Da quanto sopra discende l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva svolta dal Ministero dell’Interno intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sussistono presupposti processuali per dichiarare, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, l’obbligo di versamento da parte del ricorrente medesimo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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