Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5222 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10975/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

LA CANTINACCIA E LE SUE 4 STAGIONI s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.L., rappresentata e difesa,

per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Giuseppe

GIACONIA ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3655/17/2016 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il

21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. Luciotti Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRES per l’anno d’imposta 2005 emesso dall’amministrazione finanziaria nei confronti della società contribuente sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale che aveva riguardato anche i movimenti bancari risultanti dal conto corrente alla medesima intestato, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ed annullato l’atto impositivo impugnato sulla rilevata violazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, avendo l’amministrazione finanziaria redatto il “processo verbale di accesso, richiesta documenti e constatazione” in data 10/12/2009 e notificato l’avviso di accertamento in data 15/12/2009;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente rigettata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto rispetto alla data di notifica della sentenza di secondo grado, effettuata in data 16/12/2016 a mezzo dell’Ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Catania; invero, dalla documentazione prodotta dalla controricorrente risulta che il foglio su cui è redatta la relata di notifica, pur congiunto materialmente alla sentenza, non reca nè il timbro di congiunzione nè alcun riferimento alla predetta sentenza e la relata neppure contempla negli spazi previsti alcun riferimento all’atto di notifica; deve quindi escludersi che la controricorrente abbia fornito prova adeguata dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata alla data indicata sulla predetta relata;

– con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12,comma 7, sostenendo che avevano errato i giudici di appello ad annullare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sul presupposto, nella specie insussistente, dell’espletamento della verifica fiscale presso la sede destinata all’esercizio dell’attività della predetta società; secondo la ricorrente, invero, “Nel caso di specie l’Ufficio ha eseguito un’indagine bancaria-finanziaria, regolarmente autorizzata, e non già una verifica fiscale sottoposta alle regole procedimentali imposte dalla normativa indicata in rubrica” (v. pag. 3 del ricorso), con la conseguenza che “l’Ufficio accertatore fosse pienamente legittimato ad emanare l’impugnato atto impositivo senza necessità di attendere il decorso” del termine dilatorio (v. pag. 8 del ricorso);

– il motivo è infondato e va rigettato;

– incontestata l’emissione ante tempus dell’avviso di accertamento, va preliminarmente rilevato in fatto che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso agenziale, è lo stesso ufficio finanziario ad avere ammesso nel giudizio d’appello che quella espletata nel caso in esame è stato un accertamento condotto non soltanto a tavolino, ma anche a seguito di accesso nei locali della società ove “i funzionari hanno semplicemente acquisito, in contraddittorio con la parte, la documentazione richiesta” (così si legge a pag. 6 della sentenza là dove la CTR riferisce delle difese espletate dall’Ufficio appellante); a ciò aggiungasi che la controricorrente ha riprodotto nel proprio atto di costituzione (alle pagg. 5 e 6), parte del contenuto del p.v.c. redatto dai funzionari dell’Agenzia delle entrate in cui, non solo si dà atto dell’accesso effettuato presso la sede della società verificata su incarico del Dirigente Capo Area Controlli dell’Agenzia delle entrate di Catania con nota esibita in visione “alla Signora C.G.”, “al fine di procedere alla verifica della rispondenza dei dati degli estratti conto bancari trasmessi dagli Istituti di credito su richiesta dello scrivente Ufficio ed i relativi conti risultanti dalla contabilità della società”, ma anche dell’informazione data alla parte dei “60 giorni di tempo per presentare memorie contenenti osservazioni e richieste agli Uffici competenti”;

– la correttezza della decisione assunta dalla CTR è quindi evidente, non dubitandone neppure la ricorrente che ammette che una verifica fiscale in loco è “sottoposta alle regole procedimentali imposte dalla normativa indicata in rubrica” (ricorso, pag. 3);

– d’altro canto, è consolidato in materia l’orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Cass., Sez. U., n. 18184 del 2013);

– va altresì ricordato che questa Corte (cfr. Cass. n. 29143 del 2017, che richiama Cass. n. 15624 del 2014) ha affermato che le garanzie fissate nel L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all’acquisizione della documentazione. Principio questo confermato, direttamente e indirettamente, dalla più recente Sezioni Unite civili di questa Corte n. 24823 del 2015 e ribadito, da ultima, da Cass. n. 1007 del 17/01/2017) con la specificazione che “in tema di garanzie per il contribuente, l’obbligatorietà generalizzata del contraddittorio preventivo di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, applicabile a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, esclude l’ammissibilità della cd. “prova di non resistenza”” (in senso analogo anche Cass. n. 1969 del 2017), ma anche ogni equiparazione dell’ipotesi di consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dove viene eseguita la verifica a quella compiuta presso la sede della società e successivamente proseguita, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, negli uffici dell’amministrazione, sussistendo l’obbligo del contraddittorio preventivo solo in tale ultimo caso (Cass. n. 6219 del 2018);

– in estrema sintesi, il motivo di ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo, mentre, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01);

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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