Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5222 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5222 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 28275 – 2016 R.G. proposto da:
FRASCA’ PATRIZIA – c.f. FRSPRZ52S64D976W – rappresentata e difesa
dall’avvocato Mattia Grassani

g iusta procura speciale in calce al ricorso per

re g olamento di competenza ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Muzio
Clementi, n. 51, presso lo studio dell’avvocato Valerio Santa g ata.
RICORRENTE
contro
FRASCA’ CLAUDIA – c.f. FRSCLD65L46D976K INTIMATA
e
FRASCA’ MARIADANIELA – c.f. FRSMDN62T59D976V INTIMATA
e
FRASCA’ GIOVANNI MARIA – c.f. FRSGNN51R19D976P INTIMATO

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso l’ordinanza dell’8.11.2016 assunta dal tribunale di Locri nell’ambito del
giudizio iscritto al n. 711/2014 r.g.,
udita la relazione nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017 del consigliere
dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

competenza,

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto in data 2.5.2014 Patrizia Frascà citava a comparire dinanzi al
tribunale di Locri le sorelle Mariadaniela Frascà e Claudia Frascà.
Esponeva che era comproprietaria per la quota di 1/2 dell’immobile in Locri,
alla via Matteotti, n. 194, unitamente alle convenute, comproprietarie ciascuna
per la quota di 1/4; che la quota di 1/4 dell’anzidetto immobile le era pervenuta per
successione

mortis causa

dalla madre, Emilia Cianciabella, deceduta il

3.12.2009; che ulteriore quota di

1/4 le era pervenuta con atto notarile del

14.4.2014, con cui aveva permutato con il fratello Giovanni Maria Frascà la quota
di 1/4 dell’immobile in Bologna, alla via Silvagni, n. 27, del pari a lei spettante per
successione mortis causa della madre.
Chiedeva che si procedesse allo scioglimento della comunione limitatamente
all’immobile in Locri, alla via Matteotti, n. 194, con attribuzione ad ella attrice
della proprietà dell’intero cespite.
Antecedentemente, con atto in data 16.4.2014, ciovanni Maria Frascà aveva
citato a comparire dinanzi al tribunale di Bologna le sorelle Mariadaniela Frascà e
Claudia Frascà.

generale dott. Carmelo Sgroi, che ha chiesto rigettarsi il regolamento di

i.

Aveva esposto che era comproprietario per la quota di

1/2 dell’immobile in

Bologna, alla via Silvagni, n. 27, unitamente alle convenute, comproprietarie
ciascuna per la quota di 1/4; che la quota di 1/4 dell’anzidetto immobile gli era
pervenuta per successione mortis causa dalla madre, Emilia Cianciabella; che
ulteriore quota di 1/4 gli era pervenuta con l’atto notarile del 14.4.2014, con cui,
1/4

dell’immobile in Locri, alla via Matteotti, n. 194, parimenti a lui spettante per
successione mortis causa della madre.
Chiedeva che si procedesse allo scioglimento della comunione limitatamente
all’immobile in Bologna, alla via Silvagni, n. 27, con attribuzione ad egli attore
della proprietà dell’intero cespite.
Successivamente con atto notarile del 28.5.2014 Claudia Frascà permutava la
quota di 1/4 di sua pertinenza, del pari per successione della madre, dell’immobile
in Locri, alla via Matteotti, n. 194, con la quota di 1/4 dell’immobile in Bologna,
alla via Silvagni, n. 27, di pertinenza, in virtù del medesimo titolo successorio,
della sorella Mariadaniela.
Con atto in data 17.7.2014 Claudia Frascà citava a comparire dinanzi al
tribunale di Locri il fratello Giovanni Maria e le sorelle Mariadaniela e Patrizia.
Chiedeva che si procedesse alla divisione dell’eredità della madre, siccome
comprensiva pur degli immobili in Bologna ed in Locri.
Nel giudizio innanzi al tribunale di Locri dapprima introdotto ed iscritto al n.
711/2014 r.g. si costituiva Mariadaniela Frascà.
Eccepiva tra l’altro la continenza del giudizio rispetto al giudizio introdotto con
la citazione del 17.7.2014 e finalizzato allo scioglimento della comunione
ereditaria materna.

appunto, aveva permutato con la sorella, Patrizia Frascà, la quota di

Nel giudizio innanzi al tribunale di Locri introdotto i1 17.7.2014 ed iscritto al n.
1124/2014 r.g. si costituivano Giovanni Maria e Patrizia Frascà.
Eccepivano l’incompetenza per territorio del tribunale di Locri, in -subordine la
litispendenza ed in ulteriore subordine l’improcedibilità della domanda di
divisione limitatamente all’immobile di via Silvagni, n. 27, di Bologna ed

l’immobile di Bologna e l’immobile di Locri fossero ad essi, rispettivamente,
attribuiti.
Con ordinanza dell’8.11.2016 il tribunale di Locri sospendeva ai sensi dell’art.
295 cod. proc. civ. il giudizio iscritto al n. 711/2014 r.g. fino alla definizione del
giudizio, parimenti pendente innanzi al tribunale di Locri, iscritto al n. 1124/2014
r.g. e finalizzato alla divisione dell’eredità di Emilia Cianciabella.
Premetteva il tribunale che la divisione ereditaria “ha natura dichiarativa e
non effetto retroattivo con riguardo alla titolarità dei beni e ai rapporti giuridici
relativi”

(così ordinanza tribunale di Locri);

che “l’effetto retroattivo della

divisione comporta che l’alienazione di un determinato bene fatta da un
comunista sia condizionata all’assegnazione del bene stesso in sede di divisione”
(così ordinanza tribunale di Locri).
Indi evidenziava che il giudizio di divisione ereditaria, del pari pendente
dinanzi al tribunale di Locri ed iscritto al n. 1124/2014 r.g., aveva valenza
pregiudiziale rispetto al giudizio iscritto al n. 711/2014 r.g., in cui si dibatteva in
ordine “alla divisione ordinaria di un bene, su cui gli eredi hanno già compiuto
atti di disposizione prima della formale assegnazione ad. essi delle quote
permutate” (così ordinanza tribunale di Locri).

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all’immobile di via Matteotti, n. 194, di Locri; nel merito chiedevano che

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza

Patrizia Frascà; ha chiesto, sulla scorta di due motivi, cassarsi l’ordinanza
impugnata e disporsi la prosecuzione del giudizio iscritto al n. 711/2014 r.g..
Gli intimati non hanno svolto difese.
Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

proc. civ..
Deduce che l’ordinanza di sospensione riflette pedissequamente l’ordinanza di
sospensione dei 3/4.5.2016 del tribunale di Bologna; che la copia di tale
provvedimento è stata prodotta ed acquisita in forma del tutto irrituale, allorché
erano già decorsi i termini di cui all’art. 183, 6° co., cod. proc. civ. e senza che
sia stata accordata alcuna possibilità di interloquire al riguardo.
Con il

secondo motivo • la ricorrente denuncia la • violazione e falsa

applicazione degli artt. 39,40 e 295 cod. proc. civ..
Deduce che il giudizio pendente innanzi al tribunale di Locri ed iscritto al n.
1124/2014 r.g. è stato introdotto allorché i coeredi Frascà avevano già
provveduto alla divisione del denaro e dei titoli relitti dalla comune genitrice; che
dunque mediante l’atto notarile di permuta in data 14.4.2014, intercorso tra egli
ricorrente e la sorella Patrizia, e l’atto notarne di permuta in data 28.5.2014,
intercorso tra le sorelle Claudia e Mariadaniela, i coeredi, tutti appieno
consenzienti, antecedentemente all’introduzione del giudizio iscritto al n.
1124/2014 r.g., hanno fatto luogo ad un’ulteriore operazione di divisione parziale
senz’altro ammissibile, divisione parziale che ha determinato l’insorgere di una
comunione ordinaria tra ella ricorrente e la sorella Mariadaniela limitatamente
all’immobile di via Matteotti, n. 194, di Locri e di una comunione ordinaria tra il

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Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 101 cod.

fratello Giovanni Maria e la- sorella Claudia limitatamente all’immobile di via
Silvagni, n. 27, di ‘Bologna.
Deduce che del resto l’atto di permuta in data 28.5.2014 è stato siglato
immediatamente-dopo l’instaurazione del giudizio innanzi al tribunale di Bologna
e del giudizio innanzi al tribunale di Locri introdotto con la citazione del 2.5.2014,

all’esito della futura divisione.
Deduce quindi che il giudizio pendente innanzi al tribunale di Locri ed iscritto
al n. 711/2014 r.g. in nessun modo è suscettibile di esser pregiudicato dal
giudizio egualmente pendente innanzi al tribunale di Locri ed iscritto al n.
1124/2014 r.g..
Il ricorso è da accogliere per i motivi che seguono.
E’ innegabile che tra il giudizio pendente innanzi al tribunale di Locri ed
iscritto al n. 711/2014 r.g. ed il giudizio del pari pendente innanzi al tribunale di
Locri ed iscritto al n. 1124/2014 r.g. sussistono patenti ragioni di connessione
soggettiva ed oggettiva.
Su tale scorta si osserva quanto segue.
In primo luogo, che nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al
medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di
identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un
provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli
atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ.,
a meno che il diverso stato in cui si trovano i.due procedimenti non ne precluda
la riunione (cfr. Cass. (ord.) 22.5.2008, n. 13194; Cass. (ord.) 20.7.2012, n.
12741. Si tenga conto che la riunione di due o più cause pendenti davanti allo
stesso giudice può essere disposta non solo se ricorra una vera e propria ipotesi

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senza che in alcun modo l’efficacia della stessa permuta fosse condizionata

di connessione di cui all’art. 40 cod. proc. civ., ma anche per ragioni di
opportunità: cfr. Cass. 29.10.1983, n. 6453).
In secondo luogo, che la violazione di tale principio può essere sindacata,
anche d’ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza
proposto avverso il provvedimento di sospensione (cfr. Cass. (ord.) 22.5.2008,

In terzo luogo, che il giudizio innanzi al tribunale di Locri ed iscritto al n.
711/2014 r.g. ed il giudizio parimenti innanzi al tribunale di Locri ed iscritto al n.
1124/2014 r.g. sono stati introdotti più o meno coevamente, più esattamente, il
primo con atto di citazione in data 2.5.2014, il secondo con atto di citazione in
data 17.7.2014, sicché è da escludere che diverso sia lo stato dell’uno e
dell’altro.
In dipendenza dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 274 cod. proc. civ. e
quindi dell’accoglimento, a tale titolo,

del ricorso l’ordinanza dell’8.11.2016

assunta dal tribunale di Locri nell’ambito del giudizio iscritto al n. 711/2014 r.g.
va cassata; le parti vanno rimesse dinanzi allo stesso tribunale anche ai fini della
regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Il ricorso è da accogliere.
Non sussistono, pertanto, i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (comma 1 quater introdotte dall’art. 1, comma 17,
della legge 24.12.2012, n. 228), la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza dell’8.11.2016 assunta dal
tribunale di Locri nell’ambito del giudizio iscritto al n. 711/2014 r.g. e con cui è

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n. 13194; Cass. (ord.) 20.7.2012, n. 12741).

stata disposta la sospensione del medesimo giudizio; rimette le parti dinanzi al
tribunale di Locri anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente
giudizio; dà atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13,
comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
II della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2017.
e
a

impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..

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