Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5222 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. I, 04/03/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 04/03/2011), n.5222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

03/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 12.02.2008, L.A. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 13.11-3.12.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti ed in parziale accoglimento del ricorso, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’istante, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, la somma di Euro 3.440,00, oltre agli interessi legali dalla domanda, e compensava integralmente le spese processuali.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il L. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di risarcimento del danno da mancato riposo settimanale compensativo, processo introdotto, dinanzi al TAR Campania, con atto del 4.08.2000 ed ancora pendente (nel quale solo il 21.06.2002 era stata presentata istanza di prelievo);

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo, di ordinaria complessità e già protrattosi per circa 7 anni e 11 mesi, poteva essere fissata in anni tre, secondo anche i parametri temporali CEDU;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 4 anni e 11 mesi, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato all’attualità nella complessiva misura di Euro 3.440,00 (Euro 60×59 mesi), tenuto conto dei parametri CEDU e del fatto che a) la lite presupposta era di modesto valore b) il relativo ricorso aveva natura collettiva c) il L. non aveva svolto attività sollecitatoria della decisione;

– che l’accoglimento più che ridotto della domanda consentiva la compensazione integrale delle spese processuali.

Avverso questo decreto il L. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9.07.2009. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente, con il ricorso il L. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 9) ai criteri di liquidazione del danno morale, che conclusivamente assume essergli dovuto nella misura di Euro 125 per ciascuno degli 86 mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi 10 e 11) alla compensazione integrale delle spese, disposta nonostante l’accoglimento della sua domanda.

Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

Inammissibile si rivela il primo motivo del ricorso per genericità del relativo quesito, del tutto astratto e privo di riferimenti alla fattispecie concreta.

Del pari privi di pregio sono:

i motivi dal secondo al settimo, sia perchè i relativi quesiti si rivelano in parte inammissibili in quanto generici o non inerenti al complesso delle plurime e plausibili ragioni dell’attuato, argomentato di scostamento peggiorativo dal parametro indennitario minimo CEDU e sia perchè la Corte di merito ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2 comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844; 200803716) i motivi ottavo e nono del ricorso, inerenti alla mancata attribuzione del bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non specificamente dedotti nè altrimenti evincibili (in tema cfr cass. 20086808;

200917684; 200922869; 201001893; 201019054) i motivi decimo ed undicesimo, inerenti alla disposta compensazione parziale delle spese processuali del giudizio di merito, giacchè nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr.

cass. 200318204; 200423789; 200714053), secondo le quali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte, ed ancora che la statuizione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si rivela motivata e segnatamente sostenuta da ragione rimasta incensurata.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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