Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5222 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 04/03/2010), n.5222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CAMPANIA PLASTICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso

lo studio dell’avvocato DE CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso

dagli avvocati TOSCANO GIANFRANCO, BONELLI ENRICO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CALIULO

LUIGI, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

E.T.R. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1162/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/07/2005 R.G.N. 1766/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Nocera Inferiore, depositato in data 23.4.2003, la “Campania Plastica s.r.l.” proponeva opposizione nei confronti dell’Inps, della S.C.C.I. e dell’E.T.R. s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione, avverso la cartella esattoriale notificatale il 27.3.2003 con la quale il suddetto concessionario le aveva chiesto, per conto della sede Inps di Nocera Inferiore, il pagamento della somma di Euro 57.283,70 per omesso versamento dei contributi modello DM 10/V per il periodo gennaio 1998 – dicembre 2000, lamentando la erronea interpretazione fornita dall’Inps alla normativa introdotta dalla L. n. 151 del 1993, secondo cui le nuove disposizioni sulla previsione dello sgravio totale (durata annuale) andavano applicate il luogo della precedente normativa (durata decennale) di cui alla L. n. 183 del 1976, anche per i dipendenti assunti dal 1^ dicembre 1991 al 30 novembre 1992.

Con sentenza in data 28.10.2004 il Tribunale adito accoglieva l’opposizione e condannava l’Inps al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 15.6.2005, in accoglimento del gravame, rigettava l’opposizione proposta dalla Campania Plastica s.r.l. e compensava per intero le spese del doppio grado del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società predetta con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Inps, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I..

L’E.T.R. s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col predetto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione di legge; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 71 del 1993, art 1, comma 1, convertito in L. n. 151 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l’ulteriore proroga del termine relativo allo sgravio contributivo di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59, prevista dal del D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 151 del 1993, non comprendesse anche lo sgravio totale decennale dei contributi posti a carico del datore di lavoro, contemplato dal predetto art. 59, comma 9.

Ed erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che con l’introduzione dello sgravio annuale di cui al D.L. n. 71 del 1993, fosse stata operata la abrogazione indiscriminata del precedente sgravio totale decennale per tutti i lavoratori impiegati nelle aziende del Mezzogiorno, fossero essi stati assunti sia prima che dopo il 30.11.1991, mentre una corretta interpretazione della normativa portava a ritenere che lo sgravio decennale continuava ad applicarsi ai lavoratori assunti entro la data predetta.

Osserva il Collegio che la questione qui dibattuta è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU, 18.7.2003 n. 11252), che risolvendo un precedente contrasto, hanno affermato il principio secondo cui il nuovo sistema dello sgravio contributivo totale introdotto con il D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 2, convertito nella L. n. 151 del 1993, ha sostituito quello regolato dal citato T.U., art. 59, comma 9, approvato con il D.P.R. n. 218 del 1978, essendo stata la nuova disposizione di legge dettata per disciplinare una materia già regolata dalla legge precedente, la cui abrogazione è quindi intervenuta per manifesta incompatibilità, ai sensi dell’art. 15 preleggi, e dovendosi escludere, in base al generale criterio ermeneutico di cui all’art. 12 preleggi, che il legislatore, nel momento in cui ha dettato una disciplina inerente allo sgravio totale ed in relazione ad una fattispecie che potrebbe, in teoria, essere regolata non solo dalla norma sopravvenuta, ma anche da quella precedente, abbia inteso creare un sistema di “doppio binario”, il quale consentirebbe che l’imprenditore, a suo piacimento, possa scegliere la disciplina a lui più favorevole;

pertanto, la proroga generalizzata sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, prevista dal d.l. n. 71 del 1993, art. 1, comma 1, non riguardava lo sgravio totale decennale di cui al citato del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9.

A tale conclusioni le Sezioni Unite sono pervenute considerando che:

– deve, per come detto, “escludersi che il legislatore, nel momento in cui ha dettato una disciplina inerente allo sgravio totale e in relazione ad una fattispecie che potrebbe, in teoria, essere regolata non solo dalla norma sopravvenuta, ma anche da quella precedente, abbia inteso creare il sistema del doppio binario”, cosicchè deve invece ritenersi che “il nuovo sistema dello sgravio totale, introdotto con il D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 2, convenuto nella L. n. 151 del 1993, abbia sostituito quello regolato dal citato T.U., art. 59, comma 9, approvato con il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, essendo stata la nuova disposizione di legge dettata per disciplinare una materia già regolata dalla legge precedente, la cui abrogazione, oltre tutto, è intervenuta per manifesta incompatibilità”;

– diversamente da quanto era stato fatto con i provvedimenti legislativi antecedenti, nel decreto legge esaminato “il legislatore ha sdoppiato la disciplina, avendo utilizzato il comma 1 per la previsione della proroga ulteriore e avendo poi creato un comma diverso per i lavoratori “nuovi assunti”. E già questa differente tecnica indica che ai lavoratori nuovi assunti è stata rivolta una disciplina del tutto diversa dalla precedente, dettata in sua sostituzione, non essendo logico prevedere, come è bene ribadire, che per i medesimi si sia voluto istituire il sistema del doppio binario”;

– induce vieppiù a ritenere la validità di questa opzione interpretativa il rilievo che nel D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 2 “è stata ricalcata, pressochè testualmente – fatta eccezione, com’è ovvio, per le previsioni relative al periodo di riferimento dello sgravio e alla durata del beneficio – la disposizione contenuta nel Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno art. 59, comma 9”;

– a tali considerazioni si aggiungono “gli argomenti tratti dall’esame degli atti parlamentari che hanno dato vita alla legge di conversione del decreto legge di cui si discute”, cosicchè “tale opzione interpretativa viene vieppiù rafforzata”.

Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Inps, delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda la E.T.R. s.p.a., non avendo la stessa svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 18,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA