Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5221 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12227-2017 R.G. proposto da:

DMS – DIFFUSONE MODA di F.G., in persona del titolare

F.G., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Viviana BOSSI, presso il cui studio

legale, sito in Milano, alla via Monte Napoleone, n. 8, è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5451/28/2016 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 24/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. Luciotti Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza in data 30 settembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla DMS Diffusione Moda di F.G. avverso la sentenza n. 405/11/15 della Commissione tributaria provinciale di Varese che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2007-2008. La CFR osservava in particolare che l’eccezione del contribuente relativa all’invalidità degli atti impositivi impugnati per carenza di poteri del funzionario sottoscrittore degli stessi, in quanto “nuova”, era inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57; che le pretese fiscali portate dagli atti medesimi e basate sulla contestazione della utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, erano fondate, avendo l’Ente impositore adeguatamente comprovato le proprie allegazioni di fatto, non avendo invece assolto il contribuente al proprio onere contro-probatorio.

2. Avverso la decisione la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., rinnovata a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 19883 del 2018, risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente lamenta il vizio motivazionale della sentenza impugnata, non avendo la medesima dato concreta e puntuale risposta alle proprie deduzioni difensive, quali devolute in appello.

2. La censura è inammissibile ed anche infondata.

3. Se qualificata secondo la sua “intitolazione”, essa è inammissibile per improponibilità ex art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, non avendo peraltro il ricorrente assolto al proprio onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto” considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03).

3.1. Ancorchè riqualificata come proposizione di denuncia per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente), la stessa è infondata, dovendosi ribadire che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01) e che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

3.2. La sentenza impugnata, pur alquanto succinta, comunque può essere considerata “al di sopra” del “minimo costituzionale”.

3.3. Il giudice tributario di appello infatti ha chiaramente indicato quali clementi probatori dovevano considerarsi asseveranti delle contestazioni dell’agenzia fiscale in relazione alle fatture asseritamente inesistenti (movimentazioni bancarie, genericità dell’oggetto delle fatture, pagamenti in contanti delle fatture stesse, irreperibilità del fornitore), al contempo affermando la totale assenza di prove contrarie del contribuente.

4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ed afferma, genericamente, la nullità dell’intero procedimento, poichè la CTR ha sancito l’inammissibilità, per “novità” D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, della sua eccezione di invalidità degli avvisi di accertamento impugnati per difetto di poteri del funzionario sottoscrittore.

5. La censura è infondata.

6. Non è contestato che l’eccezione de qua sia stata proposta, non con il ricorso introduttivo della lite, ma con una successiva memoria illustrativa nel corso del giudizio di primo grado. Trattasi dunque sicuramente di un’eccezione preclusa, tanto più in appello, come correttamente rilevato dalla CTR lombarda, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

6.1. Peraltro va ribadito che “In materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, o da altre diposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 31, comma 4, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d’invalidità-annullabilità, sicchè il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice” (Sez. 5, Sentenza n. 18448 del 18/09/2015, Rv. 636451 – 01).

7. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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