Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5221 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5221 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 22384- 2016 R.G. proposto da:
OBERTI JOLE – c.f. BRTLVG43R43G367V – elettivamente domiciliata in Roma,
alla via delle Milizie, n. 19, presso lo studio dell’avvocato Aldo Lucio Lania che
congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Laura Allegrina la rappresenta e
difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE di GENOVA – MINISTERO della GIUSTIZIA
– c.f. ‘80184430587 INTIMATO
e
PARODI LAURA – c.f. PRDLMR54H52D969M INTIMATA
e

Data pubblicazione: 06/03/2018

PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENDETTO di DON ORIONE della CONGREGAZIONE
della PICCOLA OPERA della DIVINA PROVVIDENZA
INTIMATA
e
GALLETTO SAVORETTI GIUSEPPE – c.f. GLLGPP48E18H501Q –

e
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ROMA
INTIMATO
avverso l’ordinanza dei 2/3.8.2016 del tribunale di Roma,
udita la relazione nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017 del consigliere
dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto rigettarsi il ricorso per
regolamento di competenza,
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto in data 12.1.2012 Jole Oberti citava a comparire innanzi al tribunale
di Roma l’Archivio Notarile Distrettuale di Genova – Ministero della Giustizia,
Laura Parodi e la “Provincia Religiosa San Benedetto di don Orione della
Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza”.
Chiedeva, tra l’altro, accertare e dichiarare, con riferimento all’atto di
pubblicazione del testamento olografo di Max Oberti a ministero notar Gessaga di
Genova dell’11.2.1972, la falsità della copia conforme rilasciata in data 3.6.2003
e della copia autentica rilasciata il 29.12.2010 nonché, con riferimento alla
relazione di consulenza tecnica redatta dalla dottoressa Laura Parodi nell’ambito

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INTIMATO

del procedimento già pendente dinanzi al tribunale di Chiavari e quivi iscritto al
n. 1069/2001 r.g., del verbale delle operazioni peritali nella parte in cui il c.t.u.
aveva attestato l’avvenuta riproduzione fotografica, eseguita presso l’Archivio
Notarile Distrettuale di Genova, dell’originale del testamento asseritamente di
Max Oberti allegato al verbale di pubblicazione del medesimo testamento nonché

Si costituiva Laura Parodi.
Eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del tribunale di Roma.
Si costituiva seppur tardivamente il Ministero della Giustizia.
Del pari eccepiva in via preliminare l’incompetenza per territorio dell’adito
tribunale.
Non si costituiva la “Provincia Religiosa San Benedetto di don Orione della
Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza”.
Interveniva Giuseppe Galletto Savoretti, il quale analogamente eccepiva
l’incompetenza ratione loci del tribunale romano.
Con ordinanza in data 25/27.9.2013 il giudice istruttore del tribunale di Roma
dichiarava l’incompetenza territoriale del tribunale di Roma e la competenza
ratione loci del tribunale di Genova.
Con ordinanza n. 17117/2014 questa Corte di legittimità annullava
l’ordinanza dei 25/27.9.2013 e rimetteva le parti dinanzi al tribunale di Roma.
.3ole Oberti attendeva alla riassunzione del giudizio, cui prendeva parte il
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Con ordinanza dei 2/3.8.2016 il tribunale di Roma dichiarava la propria
incompetenza territoriale e la competenza per territorio del tribunale di Genova;

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della stessa riproduzione fotografica del testamento.

compensava tra le parti costituite fino a concorrenza di 1/2 le spese di lite e
condannava Joie Oberti al pagamento della residua metà.
Premetteva il tribunale che l’ordinanza n. 17117/2014 di questa Corte non
conteneva alcuna pronuncia in ordine alla competenza territoriale, atteso che
l’ordinanza dei 25/27.9.2013 era stata assunta dal tribunale di Roma in

all’esame della questione di competenza ne derivava.
Indi evidenziava che era da escludere, pur in linea astratta, che il Ministero
della Giustizia potesse azionare una qualsivoglia pretesa sulla scorta delle copie
autentiche impugnate di falsità; che conseguentemente il Ministero era da
qualificare in guisa di “convenuto fittizio” e dunque che la sua vocatio in ius,
siccome artificiosamente preordinata allo spostamento della competenza, non
aveva rilievo ai fini della individuazione del giudice competente ratione loci.
Evidenziava inoltre che la contumace “Provincia Religiosa San Benedetto di
don Orione della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza”
aveva rinunciato ad ogni azione e domanda e che Giuseppe Galletto Savoretti era
residente in Uruguay.
Evidenziava quindi che rivestiva valenza ai sensi del 20 co. dell’art. 18 cod.
proc. civ. la circostanza che l’attrice era residente a Genova.
Evidenziava infine che l’oggettiva complessità della vicenda cui ineriva la
proposta querela di falso, giustificava, limitatamente al rapporto processuale tra
le parti costituite, la compensazione nella misura di 1/2 delle spese di lite con
condanna dell’attrice al pagamento della residua metà e delle spese del giudizio
definito da questa Corte con l’ordinanza n. 17117/2004 e delle spese del giudizio
definito con la declaratoria di incompetenza.

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composizione monocratica anziché collegiale; che pertanto nessuna preclusione

Avverso tale ordinanza Joie Oberti ha proposto ricorso per regolamento di
competenza articolato in sei motivi; ha chiesto cassarsi l’ordinanza dei
2/3.8.2016 del tribunale di Roma e dichiararsi in ogni caso la competenza del
tribunale di Roma; con condanna ex art. 96 cod. proc. civ. di Laura Parodi e di
Giuseppe Galletto Savoretti e con il favore delle spese.

Parodi, la “Provincia Religiosa San Benedetto di don Orione della Congregazione
della Piccola Opera della Divina Provvidenza”, Giuseppe Galletto Savoretti ed il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma non hanno svolto difese.
Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha
formulato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memoria.
Con il

primo motivo

la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa

applicazione degli artt. 42, 49, 161 e 382 cod. proc. civ..
Deduce che a seguito dell’annullamento, con l’ordinanza n. 17117/2014 di
questa Corte, dell’ordinanza in data 25/27.9.2013 del tribunale di Roma la
competenza a decidere del tribunale romano era divenuta incontrovertibile,
sicché la questione della competenza

ratione loci

più non poteva essere

riproposta e come tale era inammissibile.
Deduce che del resto questa Corte di legittimità, “a costo, altrimenti, di
sovvertire le esigenze di certezza e ragionevole durata del processo”

(così

ricorso, pag. 12), non avrebbe non potuto pronunciarsi – con l’ordinanza n.
17117/2014 – in ordine alla competenza e dunque non avrebbe potuto rimettere
tout court la controversia al tribunale di Roma.
Il motivo è destituito di fondamento.

L’Archivio Notarile Distrettuale di Genova – Ministero della Giustizia, Laura

E’ sufficiente porre in risalto che con l’ordinanza n. 17117/2014 questa Corte
di legittimità pur nulla ha statuito in ordine alla competenza ratione foci.
Più esattamente si è limitata ad annullare l’ordinanza dei 25/27.9.2013 alla
stregua del rilievo per cui la querela di falso postula, ai sensi dell’art. 221, u.c.,
cod. proc. civ., l’obbligatorio intervento del Pubblico Ministero e quindi è rimessa,

composizione collegiale, sicché del tutto abnorme era la declaratoria di
incompetenza per territorio assunta dal giudice istruttore, ovvero dal tribunale di
Roma in composizione monocratica.
Ingiustificato pertanto è l’assunto della ricorrente a tenor del quale “una
seconda disamina della medesima questione preliminare di incompetenza per
territorio fosse (come in effetti è), (…) impedita” (così ricorso, pag. 13).
E parimenti ingiustificato è il riferimento analogico alla corte d’appello ed
all’art. 354 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 14), all’insegna del quale si assume
che questa Corte di legittimità, “non attenendo le disposizioni di cui agli articoli
50 bis e 50 ter alla costituzione del giudice, in caso di violazione delle stesse,
deve pronunciare nel ” (così ricorso, pag. 14).
Invero il regolamento di competenza presuppone che la questione di
competenza sia stata definita con provvedimento valido e rituale, sicché, in
difetto, il regolamento è inammissibile e nessuna statuizione in ordine alla
competenza può da questa Corte essere assunta, alla stessa stregua per cui non
è ammessa la proposizione del – regolamento in via preventiva, quale,
quest’ultima, destinata a configurarsi allorché, in presenza di un prpvvedimento
non contenente alcuna decisione sulla competenza, il ricorrente richieda la
dichiarazione di competenza del giudice

a quo e quindi una pronuncia di

conferma della competenza (cfr. a tal ultimo riguardo Cass. 20.5.1982, n. 3123).
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ai sensi dell’art. 50 bis, n. 1, cod. proc. civ., alla cognizione del tribunale in

Con il secondo motivo, formu4ato in via subordinata rispetto al primo, la
ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 25 cod.
proc. civ.; la carenza, IThogicità, la contraddittorietà della motivazione.
Deduce che nella fattispecie, a fronte della querela di falso proposta in via
principale, il Ministero della Giustizia “è tenuto a rispondere del proprio operato”

rapporto alla domanda di danni da ella ricorrente azionanda; che dunque è da
escludere che il Ministero sia qualificabile in guisa di convenuto “fittizio”.
Con il terzo motivo, formulato in via ulteriormente subordinata rispetto al
primo ed al secondo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 18 cod. proc. civ..
Deduce che dall’iniziale atto di citazione si desume agevolmente che ella
ricorrente non è residente in Italia ma nel Principato di Monaco.
Deduce perciò che, a motivo della residenza all’estero pur di Giuseppe
Galletto Savoretti, diviene impossibile, in dipendenza della ritenuta “fittizietà”
della vocatio in ius del Ministero della Giustizia, l’operatività della regola di cui al
2° co. dell’art. 18 cod. proc. civ., cosicché qualsivoglia giudice nazionale sarebbe
competente per territorio.
Con il quarto motivo, formulato in via ulteriormente subordinata rispetto al
primo, al secondo ed al terzo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 25 cod. proc. civ..
Deduce che, in considerazione della species degli atti impugnati di falsità e
della natura della materia del contendere, estranea all’area delle obbligazioni e
dei diritti reali, nella fattispecie non si applica l’art. 25, seconda parte, cod. proc.
civ..

(così ricorso, pag. 1 7) ed è senz’altro interessato ad agire quantomeno in

Deduce quindi che è_competente il tribunale di Roma, nel cui circondario ha
sede il Ministero convenuto, “non possedendo l’Archivio Notarile Distrettuale (…)
autonoma personalità” (così ricorso, pag. 23).
Con il quinto motivo, formulato in via ulteriormente subordinata rispetto ai
precedenti, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5

Deduce che i documenti impugnati di falsità erano collocati presso la
cancelleria di questa Corte di Cassazione; che di conseguenza, avuto riguardo
allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda,
competente, ai sensi dell’art. 5 .cod. proc. civ., è sicuramente il tribunale di
Roma.
Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono
strettamente connessi.
Il che ne suggerisce la disamina congiunta.
I medesimi motivi sono comunque privi di fondamento.
Si premette che questa Corte spiega che la competenza a conoscere della
querela di falso in via principale

ex

art. 221 cod. proc. civ. appartiene

inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del P.M., al giudice
individuabile secondo il criterio del foro generale delle persone di cui agli artt. 18
ss. cod. proc. civ. – e, pertanto, trattandosi di persona giuridica, ex art. 19 cod.
proc. civ. – senza che possano assumere al riguardo rilievo gli effetti della
pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta

(cfr. Cass. (ord.)

25.8.2006, n. 18484; Cass. (ord.) 23.3.2006, n. 6465, secondo cui, al di fuori
del caso di querela di falso proposta in via incidentale innanzi al tribunale, e,
quindi, anche in caso di proposizione nel giudizio di appello, la competenza

8

cod. proc. civ..

territoriale sulla querela di falso deve essere individuata in base ai criteri di
collegamento di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.).
Su tale premessa si osserva innanzitutto che senz’altro ingiustificato è il
riferimento, specificamente veicolato dal quinto motivo, “al luogo in cui le cose
(oggetto mediato) si trovano” (così ricorso, pag. 24) e dunque non risulta per

Si osserva quindi che nella fattispecie si versa senza dubbio in un’ipotesi di
“cumulo soggettivo”, sicché, ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., le cause contro
più persone (da proporsi ai sensi degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. davanti al
giudice di residenza, di domicilio o sede di ciascuna di esse), qualora connesse
per l’oggetto o per il titolo, possono essere proposte dinanzi al giudice del luogo
di residenza, domicilio o sede di taluno dei convenuti per essere decise nello
stesso processo.
Si soggiunge nondimeno che la regola di cui all’art. 33 cod. proc. civ. non
legittima lo spostamento della competenza per territorio mediante la maliziosa
proposizione di una domanda nei confronti di un convenuto “fittizio” ovvero
allorché la domanda nei confronti di taluno dei convenuti appaia, prima facie,
artificiosa e preordinata al fine di conseguire lo spostamento della competenza
(cfr. Cass. 25.6.2002, n. 9277; Cass. 10.5.2010, n. 11314).
In quest’ottica va certamente condivisa la valutazione del giudice a quo a
tenor della quale il Ministero della Giustizia ha veste di convenuto “fittizio”.
E difatti questa Corte spiega che la querela di falso è proponibile contro chi
possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia
o meno l’autore della falsificazione

(cfr. Cass. 30.8.2007, n. 18323; Cass.

8.2.1967, n. 330, secondo cui la querela di falso deve essere proposta soltanto
contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o

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nulla pertinente il riferimento all’art. 5 cod. proc. civ..

un’eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad
esso, non intendono concretamente avvalersene e neppure contro l’autore vero o
presunto della falsificazione).
In tal guisa è del tutto ingiustificato e fuor di luogo addurre che il Ministero
della Giustizia possa avvalersi dei documenti impugnati di falsità e segnatamente

agitata” (così ricorso, pag. 17).
Al contempo, in considerazione appunto della qualità di convenuto “fittizio”
del Ministero, per nulla pertinente è il riferimento all’art. 25, prima parte, cod.
proc. civ. specificamente veicolato dal quarto motivo di ricorso.
Si osserva altresì che Giuseppe Galletto Savoretti ha spiegato intervento nel
giudizio a quo (cfr. ricorso, pag. 5, punto 5).
Cosicché, nel quadro della previsione dell’art. 33 cod. proc. civ., non ha
valenza ai fini della individuazione del giudice competente

ratione loci

il

riferimento al suo luogo di residenza o domicilio.
Si osserva inoltre che la “Provincia Religiosa San Benedetto di don Orione
della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza” ha rinunciato
“ad ogni azione e domanda relativa all’eredità della defunta Valeria Rosini” (così
sentenza impugnata, pag. 8, ove è riferimento alla sentenza della corte d’appello
di Genova n. 815/2009).
Cosicché legittimamente può assumersi che la medesima “Provincia” non
abbia alcun interesse ad avvalersi dei documenti impugnati di falsità e dunque
che – siccome ha evidenziato il Pubblico Ministero – superflua ne è stata la
vocatio in ius.
Si osserva infine che la convenuta Laura Parodi è indiscutibilmente
controinteressata e legittimata rispetto all’esperita querela, in quanto consulente

410

azionare “una propria pretesa, di segno opposto a quella nei di esso confronti

tecnico d’ufficio nel procedimento innanzi al tribunale di Chiavari e quivi iscritto al
n. 1069/2001 r.g. (cfr. al riguardo ricorso, pag. 3) e quindi persona cui è da
ascrivere la paternità degli atti

(propriamente del “verbale delle operazioni

peritali nella parte in cui il C.T.U. attesta (…)”: così ricorso per regolamento di
competenza, pag. 3) asseritamente falsi.

atti asseritamente falsi non solo affinché permanga impregiudicato il suo diritto al
compenso per l’opera prestata in veste di c.t.u., ma altresì affinché vada indenne
da eventuali pretese risarcitorie correlate al riscontro di presunte falsità.
Ebbene Laura Parodi è residente e domiciliata in Genova.
Lo si desume sia dalla relazione di notifica del ricorso a questa Corte di
legittimità, ove, a pagina 30, Laura Parodi è indicata come “residente in Genova,
Via Fabrizi, civico numero 69/1”, sia dall’atto di citazione in data 12.1.2012,
introduttivo del giudizio di primo grado, ove, a pagina 1, è indicata “con domicilio
s

(…) in Genova, Via Dante, n. 2/32” (d’altronde la ricorrente con la memoria

datata 13.10.2017 non ha disconosciuto che la Parodi è residente e domiciliata in
Genova).
In pari tempo a nulla rileva che “il Tribunale, nell’ordinanza impugnata (…)
non si è certamente spinto ad affermare (…) che la convenuta Parodi, C.T.U. nel
procedimento di verificazione delle sottoscrizioni querelate di falso, potesse
rilevare ai fini del radicamento della competenza” (cosi memoria della ricorrente,
pagg. 14 e 15).
. Difatti, l’istanza di regolamento di competenza (sul presupposto – si ribadisce
– della valida e rituale statuizione in tema di competenza) ha la funzione di
investire la Corte di Cassazione del potere di individuare definitivamente il
giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta

11

Più esattamente Laura Parodi ha interesse al riscontro della genuinità degli

0in discussione nell’ambito della stessa controversia; conseguentemente, i poteri
di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in
relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo,
senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnàta né dalle difese delle
parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non

per regolamento di competenza (cfr. Cass. sez. un. 11.10.2002, n. 14569; Cass.
(ord.) 29.9.2004, n. 19591).
Con il sesto motivo la ricorrente censura in rapporto agli artt. 91 e 96 cod.
OS.

proc. civ. la regolamentazione delle spese di lite.
Deduce che è rimasta vittoriosa nel procedimento innanzi a questa Corte e
definito con l’ordinanza n. 17117/2014; che dunque è ingiustificata la
regolamentazione delle spese di lite, viepiù giacché talune parti sono rimaste
contumaci.
Il motivo va respinto.
Si rimarca in primo luogo che il tribunale di Roma, con l’impugnata ordinanza,
ha “dichiarato irripetibili” le spese di lite limitatamente al rapporto processuale
tra Jole Oberti e la contumace “Provincia Religiosa San Benedetto di don Orione
della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza”.
Si rimarca in secondo luogo che il criterio della soccombenza, al fine di
attribuire l’onere delle spese processuali, non si frazion-a a seconda dell’esito
delle -varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite,
senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi
definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr.
Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369; Cass. 29.9.2011, n. 19880; Cass. 11.1.2008, n.
406).
12

contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso

A nulla vale pertanto che la ricorrente adduca che nel procedimento definito
da questa Corte con l’ordinanza n. 17117/2014 è rimasta vittoriosa.
Si rimarca in terzo luogo che in tema di spese processuali, il sindacato della
Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, .10 co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato
ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non

rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione
dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza
reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi

(cfr. Cass. (ord.)

31.3.2017, n. 8421).
Gli intimati non hanno svolto difese.
Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va perciò
assunta (cfr. Cass. (ord.) 18.10.2011, n. 21565, secondo cui nel regime di cui
alla legge 18.6.2009, n. 69, la soppressione nel secondo inciso del 10 co. dell’art.
91 cod. proc. civ. del riferimento alla sentenza regolatrice della competenza non
ha eliminato il potere della Corte di cassazione, investita del regolamento di
competenza, di provvedere sulle spese del giudizio di regolamento, dovendosi
escludere che detta soppressione debba essere intesa come “intentio legis” di
rimettere la decisione sulle spese al giudice di merito davanti al quale, per effetto
della decisione della Corte, il giudizio deve proseguire o essere riassunto, in
quanto il riferimento alla sentenza, rimasto nel 1° co. dell’art. 91 cod. proc. civ.,
è da interpretare nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al
giudice che lo pronuncia).
Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 29.9.2016.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della

13

possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula,

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnaziòne ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la

dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai
sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione’

Il della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2017.

■ presidente
dott.

nna

competenza del tribunale di Genova dinanzi al quale rimette le parti; ai sensi

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