Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5220 del 17/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 17/02/2022), n.5220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 160-2021 proposto da:

K.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1080/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da K.F., cittadino gambiano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver partecipato il (OMISSIS) a una marcia di protesta contro il Governo organizzata dall'(OMISSIS), partito a cui ha dichiarato di essere iscritto. Per timore di essere arrestato, come altri organizzatori della manifestazione, il richiedente decise di fuggire dal Gambia.

La Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile, perché la vicenda era inficiata da elementi di contraddittorietà e vaghezza. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c), in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità. Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo di ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il mancato approfondimento della reale situazione del Gambia e della vicenda personale del richiedente.

Il motivo è inammissibile, in quanto solleva censure generiche non volte ad aggredire nessuna specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, ma mira semplicemente a una nuova valutazione della vicenda narrata dal richiedente.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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