Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5220 del 05/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5220 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 17095-2012 proposto da:
BURRI MARCO, STELLA PASQUINA, BURRI IVO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso lo studio
dell’avvocato TAMBERI GIUSEPPE, rappresentati e difesi
dall’avvocato TAMBERI MARIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA MARTIRI
DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI
GAETANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;

– controricorrente –

It 4

Data pubblicazione: 05/03/2014

avverso la sentenza n. 2156/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 3/05/2011, depositata il 17/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;

udito l’Avvocato Alessi Gaetano difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti.

d. 12-02-2014

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. La materia controversa risulta limitata, in esito alla dichiarazione
della cessazione della materia del contendere, intervenuta sin dal primo
grado del giudizio tra Carla, Paola e Nedo Beneventi e la SARA s.p.a.,

Pasquina Stella e di Ivo e Marco Burri: domanda accolta dal Tribunale
di Roma con sentenza n.21293/2008 con la quale Pasquina Stella, Ivo
e Marco Burri sono stati condannati al pagamento della somma di €
262.054,00 oltre interessi e spese in favore della SARA s.p.a. in
considerazione dell’esclusione della copertura assicurativa per guida in
stato di ebbrezza.
Proposto appello da parte di Pasquina Stella, nonché di Ivo e
Marco Burri la Corte di appello di Roma con sentenza in data
17.05.2011 ha dichiarato improcedibile l’appello ai sensi dell’art. 348
cod. proc. civ., per non essere comparsa la parte appellante né
all’udienza del 23.03.2010, né a quella successiva del 03.05.2011 di cui
era stata data regolare comunicazione.
2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione
Pasquina Stella, nonché Ivo e Marco Stella formulando un unico
motivo.
La SARA s.p.a. ha resistito con controricorso.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere rigettato.
4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: nullità del
procedimento e della conseguente sentenza per nullità della notifica del
provvedimento di rinvio dell’udienza (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.).

12-02-2014

alla sola domanda di manleva della SARA s.p.a. nei confronti di

4.1. I ricorrenti non avrebbero avuto comunicazione del
provvedimento di rinvio ex art. 348 cod. proc. civ., per la nullità della
notificazione eseguita nelle forme di cui comma 2 dell’art. 139 cod.
proc. civ. anziché in quelle previste dal co.3 e 4 cod. proc. civ.: e ciò in
quanto la persona indicata nella relata dell’ufficiale giudiziario come

lo studio dell’avv. Dario Di Gravio (allora procuratore e difensore
degli odierni ricorrenti e successivamente deceduto) e non sarebbe
stato “incaricato” di ricevere gli atti dell’avv. Di Gravio e, anzi, non
avrebbe neppure dichiarato di esserlo, ricevendo l’atto nell’androne
dello stabile.
4.2. Il motivo appare manifestamente infondato non essendovi
ragioni per dubitare della regolarità della notificazione.
Innanzitutto si osserva che la circostanza che Ernesto Marcocci
abbia dichiarato all’ufficiale giudiziario di essere “incaricato” della
ricezione è assistita da pubblica fede e può pertanto essere superata
solo da querela di falso. Inoltre — in ragione di tale dichiarazione —
deve ritenersi operante una presunzione legale (sia pure imis tantum)
dell’effettività di tale incarico.
In materia è, infatti, applicabile il seguente principio:
nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica
della copia di un atto unicamente quale “addetto” alla ricezione,
dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta
veste venga indicato sull’originale che riporta la relata dell’Ufficiale
giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti
funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la
presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale per
essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi da parte
del destinatario. La carenza di tale prova comporta l’applicazione alla
Ric. 2012 n. 17095 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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“incaricato ricezione Ernesto Marcoccr” era il portiere dello stabile ove è sito

fattispecie notificatoria della disciplina prevista dal secondo comma
dell’art. 139 cod. proc. civ. e non di quella speciale fissata dal quarto
comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a
persone diverse dal destinatario.(Cass. 24 novembre 2005, n. 24798;
Cass. 25 giugno 1999, n. 6602).

presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti
diretti al destinatario della notifica la prova, da parte di quest’ultimo,
dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del consegnatario
alle dipendenze esclusive di altro soggetto (sia pure nella medesima
sede), ovvero della insussistenza di qualsiasi rapporto di
subordinazione del predetto con il destinatario, se non accompagnata
dalla ulteriore, rigorosa prova che il medesimo consegnatario non era
addetto ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario
nell’ambito dello stesso stabile. (Cfr. Cass., n. 9875/1998).
4.3. Nella specie — quand’anche si dovesse superare il rilievo di
parte resistente in ordine al mancato riscontro della veridicità formale
delle dichiarazione allegate al ricorso — non sembra che le dichiarazioni
in questione possano, mai, assurgere al rilievo di “rigorosa prova
contraria” richiesta per superare l’indicata presunzione.
Invero — precisato che il concetto di “addetto” non comporta, nella
sua lata accezione, la necessità di dipendenza del destinatario, ovvero
che il soggetto si trovi od operi nei locali del predetto, quali che siano
le sue funzioni, essendo sufficiente (salvo rigorosa prova contraria ex
adverso) che comunque esista una relazione tra i due idonea ad

avvalorare la presunzione che l’atto ricevuto venga portato a
conoscenza del destinatario — si osserva innanzitutto che la
circostanza, riportata in tutte le dichiarazioni allegate e, segnatamente,
in quella dell’amministratore, secondo cui il Marcocci è persona alle
Ric. 2012 n. 17095 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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In particolare, non può quindi ritenersi sufficiente a vincere la

dipendenza del condominio, in qualità di portiere, non esclude che lo
stesso soggetto possa essere addetto anche alla ricezione di atti, su
incarico dell’interessato, con o senza un rapporto di dipendenza
concorrente con il destinatario.
Va poi aggiunto che le dichiarazioni attribuite a collaboratori e

dalla dubbia attendibilità, segnatamente quella attribuita al Marcocci,
per eventuali profili di responsabilità che la mancata invalidazione della
notifica potrebbe comportare — non solo non sono idonee a smentire
la dichiarazione fatta dal portiere all’ufficiale giudiziario di essere
“incaricato” della ricezione, senza alcuna indicazione della
(contemporanea) qualità di “portiere”, ma neppure appaiono idonee a
contrastare la presunzione dell’effettività di siffatto incarico nei termini
sopra precisati, dovendo anzi rilevarsi che proprio l’espletamento delle
mansioni di portiere induce a ritenere verosimile l’affidamento
dell’ulteriore incarico particolare, ad opera del legale che aveva il
proprio studio nel condominio, della ricezione degli atti in ipotesi di
orario di chiusura dello studio od anche in via generale (con
conseguente presunzione di conoscenza dell’atto da parte dell’avv. Di
Gravio).
In disparte il rilievo che dalle dichiarazioni attribuite al Marcocci
non è dato affatto desumere che lo stesso non consegnò il biglietto di
cancelleria all’avv. Di Gravio. »
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che
non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa
da quella prospettata nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione stessa.

Ric. 2012 n. 1
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– ud 12-02-2014

dipendenti dello studio legale e allo stesso Marcocci — a prescindere

In particolare si osserva che — contrariamente a quanto opinato
nella memoria — nella relazione si afferma chiaramente che ciò che era
assistito da pubblica fede era l’attestazione dell’Ufficiale giudiziario che
il portiere avesse dichiarato di essere incaricato della ricezione e non
già la dichiarazione del portiere, la quale risulta, comunque, assistita da

Ciò posto, nessun argomento si rinviene nella memoria idoneo a
efficacemente contrastare le considerazioni svolte nella relazione — in
conformità a principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte, dai
quali il Collegio non ha ragione di discostarsi — circa l’esistenza di una
praesumptio imis tantum sull’effettività della qualità dichiarata dal
ricevente al momento della notifica e, correlativamente, in ordine
all’inaffidabilità e/o inidoneità degli elementi di prova offerti
dall’odierno ricorrente per superare siffatta presunzione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3.200,00 (di cui €
200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma 12 febbraio 2014
IL PRESIDENTE
Il Funzionario Giudiziario

011iella LATROFA

dott. Mario Finocchiaro

presunzione di attendibilità.

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