Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5220 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/03/2010), n.5220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA, in persona del Direttore

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. PERROTTA Gino

del foro di Paola come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Paola n. 702 del

7.04.2005/5.05.2005 nella causa n. 402 R.G. 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12.01.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.03.2003 S.L. propone opposizione contro l’ordinanza n. 102/2003/786, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 656,57 per violazione delle disposizioni in materia di collocamento, ed in particolare con riferimento all’omessa comunicazione dell’assunzione della lavoratrice C.C..

L’opponente deduceva di essere titolare di uno studio dentistico e di avere stipulato nel marzo 1997 un contratto di collaborazione continuativa con la predetta lavoratrice, la quale godeva di ampia libertà organizzativa e quindi non era soggetta al potere direttivo disciplinare di esso S.; aggiungeva che il rapporto di lavoro si era comunque risolto alla fine del 1999.

Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

All’esito il Tribunale di Paola con sentenza n. 702 del 2005 accoglieva l’opposizione e per l’effetto annullava l’ordinanza- ingiunzione, ritenendo applicabile alla fattispecie la L. n. 388 del 2000, art. 116, che ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie e in materia di collocamento.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza ricorre per cassazione contro l’anzidetta sentenza con due motivi.

Lo S. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il controricorrente ha eccepito la decadenza dell’impugnazione o ex art. 327 c.p.c., per essere stato proposto il ricorso per Cassazione oltre il termine annuale.

L’eccezione è infondata.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, che si condivide, il procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, concernente l’applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, non rientra tra quelli per i quali l’art. 3 della legge n. 742 del 1969 dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, nè può, a tal fine, farsi rientrare fra le controversie soggette al rito del lavoro, applicabile soltanto in forza del richiamo espresso contenuto nella citata L. n. 689 del 1981, art. 35, nei casi in cui l’opposizione riguardi violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Ne consegue che il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso sentenza resa dal tribunale in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativi di sanzione amministrativa (come nel caso di specie per violazione delle norme sull’assunzione di lavoratrice) è soggetta alla sospensione durante il periodo feriale (Cass. n. 17073 del 2008; Cass. n. 15778 del 2007;

Cass. n. 10452 del 2006; Cass. n. 15376 del 2004).

Preso atto dell’anzidetto orientamento, può affermarsi che nel caso di specie il ricorso per Cassazione è tempestivo, essendo stata pubblicata la sentenza in questione il 5 maggio 2005 ed essendo stato consegnato il ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica il 25 maggio 2006, quindi entro il termine dell’anno aumentato del periodo di sospensione feriale.

2. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, comma 2, della L. n. 689 del 1989, artt. 1 e 3 e della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, nonchè vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, (art. 360 c.p.c., n. 3).

La censura verte in particolare sull’erroneità dell’applicazione del richiamato art. 116, per essere stata commesse le violazioni amministrative prima del 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore della L. n. 388 del 2000.

Questa Corte ritiene fondato il motivo in base alle considerazioni che seguono.

La L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, ha abolito le sanzioni amministrative relative a violazioni di disposizioni sul collocamento di carattere formale a decorrere dalla sua entrata in vigore, avvenuta, come già detto, il 1^ gennaio 2001.

La sentenza impugnata ha ritenuto l’applicabilità di tale disciplina al caso di specie, in quanto, pur essendo state commesse le violazioni prima dell’anzidetta data, l’ordinanza-ingiunzione era intervenuta in epoca successiva nei confronti di illecito avente carattere permanente fino all’effettivo accertamento della relativa infrazione, allorchè era venuta meno la possibilità di infliggere in subiecta materia sanzioni amministrative (argomenti in tal senso si traggono da precedenti di questa Corte: ex multis sentenza n. 7524 del 2002, n. 6680 del 2002, n. 19334 del 2003).

Tale indirizzo non è condivisibile, avendo questa Corte riesaminato la questione e affermato sulla base di diverso più recente orientamento, a cui si aderisce pienamente, che la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, è applicabile solo a violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualsiasi forma di retroattività, restando irrilevante la data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione (Cass. n. 16422 del 2005 e n. 18761 del 2005 e successive conformi).

Ciò precisato, resta assorbito il profilo, di cui al secondo motivo del ricorso, secondo cui le violazioni di cui si discute si riferirebbero al collocamento sostanziale e non a quello formale e sarebbero quindi fuori dell’ambito applicativo dell’art. 116 anzidetto.

3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Paola in persona di diverso giudice, che, preso atto del principio in precedenza evidenziato con riguardo all’irretroattività della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, procederà al riesame della causa.

Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Paola in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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