Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 522 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.11/01/2017), n. 522
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13357/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.OGE.CO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore e liquidatore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI, 1 (Studio Scuderi – Motta),
presso lo studio dell’avvocato EMILIANO LUCA, che lo rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato FRANCESCO SCARDACI
DI GRAZIA, giusta procura speciale in calce alla memoria di
costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1095/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
RIGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, emessa il
28/11/2013 e depositata il 01/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha aderito al condono L. n. 29 del 2002, ex art. 9 bis, ma non ha corrisposto tutte le rate previste per l’estinzione agevolata del carico fiscale, cosi che l’Agenzia ha negato il beneficio. Il contribuente ha proposto ricorso, che ha trovato accoglimento tra i giudici di merito, i quali, in appello, hanno ritenuto che il condono ex art. 9 bis cit., operi alla stregua delle altre forme di definizione agevolata, e che dunque sia sufficiente anche il pagamento di una sola rata ai fini della estinzione del carico.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un solo motivo, che denuncia erronea interpretazione della norma in questione, alla quale va invece attribuita la regola del mancato perfezionamento in caso di pagamento parziale delle rate.
Si è costituito il ricorrente che deposta controdeduzioni.
Il motivo è fondato.
L’art. 9 bis, prevede che l’efficacia del condono sia subordinata all’integrale pagamento delle somme. Dal tenore letterale della norma, si ricava che le sanzioni non si applicano ai contribuenti che provvedono al pagamento delle imposte, ma senza che si possa arguire che le sanzioni non scattano anche se il pagamento, pur effettuato, sia tardivo.
Il silenzio della norma non va inteso nel senso che essa esclude dalle ipotesi di decadenza il tardivo pagamento.
Non si può pensare che il legislatore, che nei precedenti articoli ha adottato espressamente la regola dell’efficacia della singola rata, abbia voluto, in una ipotesi immediatamente successiva, esprimere la stessa regola in modo tacito. L’omissione, in realtà, è voluta, se paragonata all’espressa previsione degli articoli precedenti.
Ritiene poi la decisione impugnata che si debba fare applicazione analogica della disciplina prevista dagli articoli precedenti il 9 bis. In linea di principio, le norme che prevedono condoni sono da ritenersi eccezionali rispetto al principio generale della tassazione dei redditi, il che esclude la possibilità di applicazione analogica (Cass. n. 25238 del 2013).
Comunque sia, la fattispecie prevista dall’art. 9 bis, come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. n. 379 del 2016; Cass. ord. 10650 del 2013), è diversa da quella di cui agli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge, che dunque non possono applicarsi analogicamente, proprio per la diversità di ratio. Infatti, mentre negli altri casi, il condono riguarda tributi ancora controversi, o in via di accertamento o contestati, in questa seconda ipotesi (art. 9 bis), invece il condono riguarda tributi accertati in via definitiva, rispetto ai quali, quale provvedimento di clemenza, l’Erario ha rinunciato anche alle sanzioni, consentendo un pagamento rateale.
Ciò rende ragione della mancata menzione nella norma dell’efficacia del pagamento tardivo, avendo il legislatore subordinato la rinuncia alle sanzioni e la concessione del pagamento) rateale, all’intera e tempestiva definizione del debito tributario.
In questo senso vanno i precedenti già affermati da questa Corte, (Cass. n. 379 del 2016), che ha espressamente dichiarato che in tema di condono fiscale, incorre nella decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, il contribuente che abbia provveduto al versamento delle somme dovute con ritardo, qualora questo, anche se modesto, non sia giustificato.
Il ricorso va pertanto accolto e, non occorrendo accertamenti di fatto, va deciso nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese di merito e condanna il contribuente al pagamento della soma di 3000,00 Euro per spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017