Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5219 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30624/2018 proposto da:

O.K., rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE COSCIA e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e PROCURA GENERALE REPUBBICA CORTE SUPREMA

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato

l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento dell’11.9.2018 il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso interposto da O.K. avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso aveva respinto l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria od umanitaria. Il Tribunale riteneva in particolare non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto O.K. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. g), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria, invocata dal richiedente, senza considerare che la domanda era stata adeguatamente provata mediante la produzione di una serie di report, articoli, fonti e precedenti.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente non indica alcun elemento specifico della sua storia che non sarebbe stato correttamente valutato dal giudice di merito, ma si limita a richiamare in modo generico la documentazione prodotta nel giudizio di merito, sollecitando in sostanza un riesame delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio in Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto manifestamente infondato il ricorso e disposto, di conseguenza, la revoca dell’ammissione del richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

La censura è infondata.

La revoca del beneficio di cui anzidetto costituisce infatti conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. In questo senso, non si ravvisa alcun profilo di contrasto tra tale previsione ed i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perchè non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni differenziate, essendo al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. Nè si ravvisano profili di contrasto con l’art. 24 Cost., giacchè il diniego dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell’interessato. Inoltre, occorre considerare che l’ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione dell’atteggiamento soggettivo dell’interessato ovvero dell’oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta.

Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva svolta dal Ministero dell’Interno intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sussistono presupposti processuali per dichiarare, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della L. n. 228 del 2012, inserito comma 17, l’obbligo di versamento da parte del ricorrente medesimo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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