Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5219 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/03/2010), n.5219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M.N., elettivamente domiciliato presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Pellegrini Sergio del foro di Napoli come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IPSEMA – ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, in persona

del Presidente e legale rappresentante, Avv. P.A.,

nominato con D.P.R. 10 dicembre 2003, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3, presso lo studio dell’Avv. PANSOLLI

Ugo, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con

l’Avv. Piero Sardos Albertini, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 336/05 del Tribunale del Lavoro

di Napoli del 30.06.2005/24.09.2005 nella causa iscritta al n. 45621

del R.G. anno 1999.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12.01.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Ugo Pansolli per l’IPSEMA;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 23.12.1997 P.M.N. conveniva in giudizio l’IPSEMA per ottenere il riconoscimento dell’origine professionale della malattia da cui era affetto – otopatia da rumore -, che assumeva contratta nello svolgimento delle mansioni di direttore di macchina di motonave, e per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la relativa rendita.

L’IPSEMA si costituiva eccependo in via preliminare la mancata prova in ordine all’esposizione a rischio auditivo.

All’esito l’adito Pretore di Napoli, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 17.02.1999, accoglieva il ricorso e condannava l’ente previdenziale a corrispondere al P. la rendita nella misura del 12%.

Proposta impugnazione da parte dell’IPSEMA, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 336 del 2005, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda del P. per mancata prova del nesso causale tra la denunciata malattia e le mansioni svolte.

Il Tribunale osservava che con ordinanza 21.03.2005 era stata ammessa la prova per testi e che le parti, all’udienza del 12.05.2005 fissata per la discussione, non avevano citato i testi ammessi, dal che la dichiarazione di decadenza dal mezzo istruttorio.

Quanto alla consulenza tecnica di ufficio, invocata dall’appellante a sostegno delle proprie pretese, il Tribunale rilevava che la stessa non poteva supplire all’onere della parte di allegare i fatti ed introdurli nel processo.

Il P. ricorre sulla base di due motivi.

L’IPSEMA resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso il P. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 250 e 420 c.p.c., comma 5 e dell’art. 104 disp. att. c.p.c..

Al riguardo sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’appellato fosse stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale per la mancata citazione dei testi, per essere stata pronunciata l’ordinanza – ammissiva della prova – fuori dell’udienza del 21.03.2005.

Il motivo è infondato.

La doglianza trova smentita nel verbale di udienza anzidetto, nel quale si da atto della lettura dell’ordinanza di ammissione della prova e di fissazione per l’espletamento della stessa dell’udienza del 12 maggio 2005, con la conseguenza che non si rendeva necessaria alcuna comunicazione da parte della Cancelleria alle parti, essendo stata emessa e letta, come già detto, in udienza l’ordinanza stessa e dovendo considerarsi conosciuta dalle parti presenti o da quelle, come nel caso di specie l’appellato P., che avrebbero dovuto esserlo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., comma 1, artt. 62, 115, 421 c.p.c., nonchè vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Il P. osserva che in ogni caso la mancata assunzione della prova, quale conseguenza della decadenza dalla medesima, non avrebbe potuto determinare la decisione negativa della causa senza la valutazione di altri elementi decisivi, desumibili dalla consulenza tecnica di ufficio di primo grado.

La doglianza non è condivisibile, in quanto secondo consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale la consulenza tecnica, come strumento di valutazione – ad opera di persone dotate di particolare competenza – di fatti, non può costituire di per sè mezzo di prova di fatti che devono essere dimostrati dalle parti, su cui in definitiva incombe il relativo onere probatorio.

Correttamente quindi il giudice di appello ha ritenuto, in conformità al richiamato orientamento, che non fosse stata data la prova da parte del P. del nesso causale di derivazione tra la denunziata patologia e le mansioni svolte.

3. Nessuna pronuncia va emessa per le spese dell’intero giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione previgente al D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), il quale ha introdotto limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia ai fini dell’esonero dalle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali;

La norma novellata trova applicazione, ratione temporis, con riferimento ai giudizi il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado sia successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), mentre nel caso di specie il ricorso di primo grado è del 23 dicembre 1997 (sulla non applicabilità delle nuova norma ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore cfr. Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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