Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5218 del 21/02/2019
Cassazione civile sez. III, 21/02/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18781/2017 proposto da:
D.G., C.E., D.A.,
D.C., S.A., tutti in proprio e quali eredi del
sig. S.N. e tutti agenti jure proprio ed jure
hereditatis, tutti in qualità di stretti congiunti ed eredi della
defunta sig.ra S.M., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ANIMUCCIA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
DONATO, rappresentati e difesi dall’avvocato POMPEO DEL RE giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
ANAS SPA – AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE, (OMISSIS), in persona del
suo Procuratore Speciale Avv. R.C., elettivamenle
domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al controricorso;
GENERALI ASSITALIA ASS.NI SPA, in persona dei Dirigenti e legali
rappresentanti pro tempore procuratori speciali Dutt.
CO.PI. e del Dott. P.M., elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
COMUNE CASOLI;
– intimato –
nonchè da:
COMUNE CASOLI, in persona del Sindaco pro tempore T.M.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 63, presso lo studio
dell’avvocato MARCO CROCE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARCELLO RUSSO giusta procura speciale in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
GENERALI ASSITALIA ASS.NI SPA, AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE
(OMISSIS), D.A., D.C., D.G.,
S.A., C.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 58/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 25/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/01/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.
Fatto
PREMESSO
che:
S.N., C.E., S.A., D.G., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori A. e C. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano il Comune di Casoli e l’ANAS S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente stradale occorso allo stesso D.G. ed alla di lui moglie S.M., che vi aveva perso la vita, in data (OMISSIS), sulla strada statale n. (OMISSIS), all’altezza dell’intersezione con la strada comunale dei “(OMISSIS)”;
nel contradittorio del Comune di Casoli, dell’ANAS S.p.a. e dell’ASSITALIA Assicurazioni S.p.a. il giudice di primo grado rigettò la domanda.
su appello principale degli attori in primo grado ed incidentale del Comune di Casoli, la Corte di appello dell’Aquila rigettò entrambe le impugnazioni;
avverso la decisione della Corte territoriale ricorrono con cinque motivi C.E., S.A., D.G., A. e C., in proprio ed anche quali eredi di S.N., deceduto nelle more del giudizio.
resistono con controricorso il Comune di Casoli, che propone ricorso incidentale con unico motivo, l’ANAS S.p.a. e la Generali Italia S.p.a..
Diritto
RILEVATO
che:
le questioni veicolate dai motivi di ricorso vertono principalmente sul riparto dell’onere della prova e la rilevanza causale della condotta di uno dei soggetti lesi e sulla prova del nesso di derivazione causale tra la condotta dei convenuti ed i danni;
ritenuto che:
la controversia riveste rilevanza nomofilattica in tema di accertamento e prova del danno, vertendo su questioni quale quella sulla causalità, ricadendo, pertanto, la causa tra quelle individuate con provvedimento del Presidente titolare della 3^ Sezione civile, come necessitanti di trattazione unitaria, one assicurare la uniforme enunciazione dei principi di diritto;
appare pertanto opportuna la trattazione in pubblica udienza, tenuto conto, altresì, che è già operativa la metodologia organizzativa (“Progetto Danno”) adottata dalla 3^ Sezione e volta alla rilevazione e concentrazione delle questioni nuove o che presentano specifiche “criticità” in apposite udienze dedicate.
PQM
Dispone la trattazione in pubblica udienza con rinvio della causa R.G. n. 18781/2017 a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 25 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019