Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5218 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5218 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6187/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Di Grandi Vincenzo;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 2814/17/16 depositata il 25 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 25 gennaio 2018.

Data pubblicazione: 06/03/2018

ATTESO CHE
Circa il diniego di rimborso opposto a Vincenzo Di Grandi per le
ritenute subite come lavoratore dipendente nel triennio 19901992, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza
che ha accolto l’appello del contribuente e ordinato la

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002,
artt. 11, 14 preleggi, art. 3, comma 1, I. 212/2000, art. 3,
comma 3, d.lgs. 472/1997, art. 2033 c.c. (primo motivo),
violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002, art. 1, comma
665, I. 190/2014, artt. 12, 14 preleggi, art. 112 c.p.c. (secondo
motivo), violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002, art. 1,
comma 665, I. 190/2014, art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992,
artt. 12, 14 preleggi, art. 112 c.p.c. (terzo motivo), per aver il
giudice d’appello ammesso il sostituito d’imposta al rimborso per
il sisma siciliano del dicembre 1990, senza peraltro rilevare la
tardività dell’istanza di ripetizione.
Il ricorso è infondato: il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1,
comma 665, I. 190/2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma
siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal
sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche
dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di
lavoratore dipendente, ciò corrispondendo all’unitarietà del
rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta
(Cass. 14406/2016 Rv. 640556, Cass. 15026/2017 Rv. 644551,
Cass. 17472/2017 Rv. 644905); d’altronde, l’istanza di rimborso
qui presentata il 10 dicembre 2007 era sicuramente tempestiva,
poiché, a norma dell’art. 1, comma 665, cit., il relativo termine
biennale decorre solo dall’entrata in vigore della I. 31/2008
(Cass. 15252/2016 Rv. 640825).

2

restituzione.

La legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art.

16-octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha

testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex
art. 1, comma 665, cit. «i titolari di redditi di lavoro dipendente
[…] in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla
norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a

ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della
ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso,
delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
Il ricorso deve essere respinto; nulla sulle spese di giudizio, in
difetto di costituzione dell’intimato; prenotando a debito,
l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv. 630550, Cass.
1778/2016 Rv. 638714).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in

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