Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5218 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. I, 04/03/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA DI ASTI – AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BERRUTI CARLO,

giusta procura in calce al ricorso; i

– ricorrente –

contro

NUOVA CEAD S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona

del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso l’avvocato PAOLETTI NICOLO’, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONTI PAOLO, GREPPI

GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 715/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BERRUTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Asti con sentenza del 23 settembre 2002 ha condannato la Provincia di Asti a corrispondere alla s.p.a. in liquidazione Nuova Cead la complessiva somma di Euro 13.001,84 a titolo di interessi di mora di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, per il ritardato pagamento della rata di saldo e della revisione prezzi, relativi all’esecuzione di un contratto di appalto intercorso tra le parti; ha escluso il pagamento degli interessi anatocistici calcolati dal c.t.u..

In accoglimento dell’impugnazione dell’impresa,la Corte di appello di Torino, con sentenza del 5 maggio 2004, le ha attribuito anche detti interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo, osservando che nel caso non poteva ritenersi carente la relativa domanda avendo la Nuova Cead utilizzato un’espressione (“interessi dalla domanda al saldo”) che doveva necessariamente riferirsi agli interessi in questione poichè nessuna somma era stata richiesta a titolo di sorte capitale nel presente giudizio. Per la cassazione della sentenza la Provincia di Asti ha proposto ricorso per due motivi; cui resiste l’impresa Nuova Cead con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo dei ricorso, a Provincia di Asti, deducendo violazione dell’art. 12 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver accolto la domanda della controparte di condanna di essa amministrazione al pagamento anche degli interessi annatocistici, senza che vi fosse alcuna domanda in tal senso dell’impresa nè nella citazione introduttiva del giudizio, nè nella comparsa con cui erano state precisate le conclusioni: limitandosi in entrambi gli atti la Nuova CEAD a richiedere la corresponsione degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.

Con il secondo,deducendo violazione degli art. 1283 cod. civ. e art. 345 cod. proc. civ. si duole che la decisione di appello abbia disatteso la giurisprudenza di legittimità secondo la quale per la condanna al pagamento degli interessi anatocistici è indispensabile una domanda specifica inequivocabilmente rivolta ad ottenere detta tipologia di accessori: perciò non ravvisabile in quelle avanzate dalla controparte in tutto il corso del giudizio di primo grado; e non prospettabile per la prima volta in appello. Le censure sono fondate.

La sentenza impugnata non si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte,resa anche a sezioni unite, che in fattispecie del tutto analoghe ha enunciato i seguenti principi: 1) La condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interesse accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l’effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di li in poi produrranno. 2) Ne deriva che quando la formulazione delle conclusioni sia ambigua, in quanto suscettibile di esser interpretata sia come rivolta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all’effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta dell’anatocismo, non può ritenere che essa sia stata proposta, quando l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per sciogliere quell’ambiguità, non fornisca argomenti in tale senso; 3) Resta a maggior ragione escluso che all’assenza di siffatta domanda in primo grado possa rimediarsi mediante la sua formulazione per la prima volta in appello sia pure limitatamente agli interessi prodotti dalla data di tale domanda sul capitale rappresentato dagli interessi scaduti sino a tale data, non essendo consentito proporre in appello per la prima volta la domanda di pagamento di interessi maturati dopo la sentenza di primo grado se il fatto produttivo di interessi era anteriore all’inizio del processo e ciononostante la relativa domanda non sia stata proposta nel giudizio di primo grado(Cass. 10500/2006; 12043/2004; 18326/2002; sez. un. 10156/1998).

Nel caso, la corte d’appello ha accolto la domanda di condanna dell’ente convenuto al pagamento degli interessi anatocistici e l’ha fatto nel senso di dichiarare dovuti tali interessi, dalla data della domanda giudiziale, sugli interessi legali e moratori maturati. Ha affermato che ” da un lato non vi è dubbio che le somme pretese con la domanda attrice consistessero esclusivamente in interessi di mora;

e dall’altro lato l’espressione interessi dalla domanda al saldo non poteva riferirsi se non agli interessi in questione siccome nessun’altra somma era stata richiesta e nessuna necessità si poneva di tenere distinti e quindi di specificare,gli accessori di cui trattasi rispetto ad interessi di diverso tipo,di fatto estranei alla materia del contendere”.

Sennonchè questa espressione si presentava come parte della seguente più ampia conclusione contenuta nella citazione introduttiva del giudizio: “condannarsi la Provincia di Asti al pronto ed immediato pagamento della somma di L. 125.700.382,oltre agli interessi maturati dal 15.1.1984, oltre al risarcimento dei danni derivati dall’impresa a causa dei notevoli ritardi …” Per cui la stessa in sè suscettibile di essere considerata quale manifestazione di volontà diretta anche ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi già scaduti, come rilevato dalle Sezioni Unite in fattispecie assolutamente identica, si prestava pure a poter essere interpretata come diretta solo ad ottenere, oltre gli interessi legali e moratori sulla somma capitale fino alla data della domanda, gli ulteriori interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda (15 gennaio 1984) e sino all’effettivo pagamento.

E d’altra parte, siccome la domanda risulta non solo dalle conclusioni, ma anche dall’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni (art. 163 cod. proc. civ., comma 3, n. 4), il contenuto dell’espressione usata per sostenere il significato che vi ha attribuito la Corte territoriale avrebbe richiesto un supporto in tali sensi della parte espositiva della citazione: e ciò tanto più in quanto, come si è veduto, la norma che disciplina l’anatocismo richiede la presenza di una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi sugli interessi già scaduti. Laddove la stessa sentenza impugnata ha riferito (pag. 3) che nella citazione introduttiva del giudizio l’impresa si era limitata a dolersi del ritardo con cui la stazione appaltante le aveva corrisposto il saldo del corrispettivo dei lavori,nonchè della revisione prezzi senza alcun riferimento all’anatocismo, così come non lo contenevano le conclusioni formulate nella comparsa depositata l’8 aprile 1989,riportate dalla Provincia,di contenuto sostanzialmente identico a quelle dell’atto di citazione.

E ciò non senza considerare che la condanna della Provincia al pagamento degli interessi sugli interessi poteva essere invocata soltanto se si fosse accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi fosse una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi principali:che nel caso,invece, erano ancora sub iudice (Cass. 4935/2006;4830/2004).

L’accertata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta la cassazione della sentenza impugnata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti, la decisione nel merito della controversia ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.; con la conseguenza che il Collegio deve respingere l’appello della soc. Nuova CEAD contro la decisione del Tribunale di Asti e condannare la soccombente impresa appaltatrice al pagamento delle spese processuali,che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’appello della Nuova CEAD contro la sentenza del Tribunale di Asti e la Condanna a rifondere all’amministrazione comunale le spese processuali, che liquida per il giudizio di appello in complessivi Euro 2012,87 e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500 per onorario di difesa; oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA