Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5218 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/03/2010), n.5218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Vittoria Colonna n. 27, presso lo studio dell’Avv. Massimo Panzarani,

rappresentata e difesa dall’Avv. LACAVA Albino del foro di Treviso

come da procura in calce la ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. Andrea Sandulli,

Responsabile della Direzione Affari legali di Poste Italiane S.p.A.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio n. 21, presso lo studio

dell’Avv. FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende per procura a

margine del controricorso ed ora domic. in Viale Mazzini, n. 134;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1403/2005 della Corte di Appello

di Bari del 26.05.2005/6.06.2005 (R.G. n. 2321 anno 2003 e 2324

dell’anno 2004).

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12.0

1.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Albino Pietro Paolo Lacava per la ricorrente e l’Avv.

Claudio Giannelli, per delega Avv. Luigi Fiorillo, per la

controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Pretore di Taranto con sentenza del 5.03.1999 respingeva il ricorso di S.G., dipendente delle Poste Italiane S.p.A., inteso ad ottenere l’inquadramento nell’Area Quadri di primo livello in relazione allo svolgimento di mansioni ascrivibili a tale livello a partire dal 5.01.1996 per periodo superiore a tre mesi ed inferiore a sei mesi.

2. La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto con sentenza del 4.06.2001 accoglieva l’appello della S. e per l’effetto dichiarava il diritto di costei all’attribuzione della qualifica di Q 1 e delle corrispondenti mansioni dal 21.0 6.1996, con condanna delle Poste Italiane al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori.

3. Tale sentenza, a seguito di ricorso delle Poste italiane, veniva cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16983 del 2002, la quale rinviava alla Corte di Appello di Bari, affinchè compisse una nuova indagine circa la volontà espressa dalle parti con la previsione di cui all’art. 38 del CCNL, comma 7 -; se cioè il periodo di sei mesi si riferisse a tutte, indistintamente, le mansioni comprese nella categoria “quadri” oppure soltanto a quelle svolte dai dipendenti non inquadrati nella stessa categoria.

4. La Corte di Appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, con sentenza n. 1403 del 2005 ha rigettato l’originaria domanda della Scarmiglio, interpretando la contrattazione collettiva nel senso che la regola di almeno sei mesi di espletamento delle mansioni di fatto per la promozione al grado superiore riguarda anche il passaggio nell’ambito della stessa area quadri e non solo il passaggio da area inferiore all’area quadri;

5. Contro quest’ultima sentenza la S. ricorre per Cassazione con quattro motivi;

Le Poste Italiane resistono con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., della L. n. 190 del 1985, art. 6, gli artt. 1362 e segg. c.c. (anche con riferimento agli artt. 37 e 38 CCNL Poste del 26 novembre 1994), nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5);

Con il secondo motivo (indicato come primo) la ricorrente deduce mancanza di esame secondo l’interpretazione sistematica e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione, non avendo il giudice di rinvio approfondito la differenza qualitativa e quantitativa dei compiti assegnati ai lavoratori delle diverse due aree e non avendo dato ragionevole e comprensibile spiegazione del percorso logico seguito.

Con il terzo motivo (indicato come secondo) la ricorrente denuncia assente e contraddittoria motivazione circa il criterio logico.

Osserva al riguardo che il giudice di rinvio è partito dalla premessa maggiore, consistente in due articolazioni (A – esistenza di quattro aree funzionali; B – accesso all’interno della stessa categoria quadri assimilabile all’accesso esterno) con la conseguenza (premessa minore) che il lavoratore Q2 soggiace anche egli al termine di sei mesi per il conseguimento del Q1. Aggiunge che il percorso logico seguito non è corretto, perchè se è ovvia la premessa sub A), è discretiva quella sub B), che non ha trovato spiegazione.

Con il quarto motivo (indicato come terzo) la ricorrente denuncia vizio di motivazione circa i criteri letterale, storico e teleologico, giacchè la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del dettato della L. n. 190 del 1985 e della ratio di tale legge, che permette una deroga alla disciplina generale dell’art. 2103 cod. civ., semplicemente affermando che la deroga alla regola generale prevista dalla norma civilistica non deve essere espressamente prevista nelle clausole contrattuali, ma sarebbe presunta.

Con il quinto motivo del ricorso (indicato come quarto) la ricorrente deduce il mancato esame del punto 8 dell’art. 38 CCNL, il quale dispone che “per quanto non specificamente previsto nel presente articolo valgono per i quadri le norme stabilite per il restante personale”, con ciò non tenendo in considerazione che soltanto con il CCNL del 2003, art. 21 – il termine per il passaggio da Q2 a Q1 è stato previsto in sei mesi, mentre nel 1994 il termine era inferiore.

2. Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.

Con la sentenza rescindente di questa Corte è stato dato mandato, come già detto, al giudice di rinvio di compiere una nuova indagine circa la volontà espressa dalle parti con la previsione di cui all’art. 38 del CCNL, comma 7 -; verificando in particolare se il periodo di sei mesi si riferisse a tutte, indistintamente, le mansioni comprese nella categoria “quadri” oppure soltanto a quelle svolte dai dipendenti non inquadrati nella stessa categoria.

Orbene la corte barese si è mantenuta nei limiti fissati dalla sentenza rescindente procedendo ad un esame della disciplina dettata dal contratto collettivo (segnatamente degli artt. 37 e 38 citati) e giungendo alla conclusione che la regola dei sei mesi di espletamento delle mansioni di fatto per la promozione al grado superiore valga anche per il passaggio dall’una all’altra categoria dei quadri.

La stessa corte ha ritenuto, con valutazione immune da vizi logici e giuridici, che tale interpretazione trovasse sostegno anche nel contratto collettivo del 2003 – art. 21 -, con il quale le parti sociali aveva no posto definitivamente fine ad ogni dubbio interpretativo.

La soluzione adottata dalla corte territoriale è conforme al consolidato indirizzo cui è approdata questa Corte in ordine all’interpretazione della contrattazione collettiva sul punto specifico.

Invero va posto in rilievo che dopo l’iniziale orientamento di questa Sezione Lavoro, secondo cui la L. n. 190 del 1985, art. 6, riguarderebbe la sola ipotesi di passaggio alla categoria dei quadri da una inferiore (Cass. 5 maggio 1999, n. 4516; Cass. 16 giugno 2001, n. 8166), è prevalsa la diversa tesi, che riferisce la stessa disposizione di legge al passaggio tanto da una categoria all’altra quanto da una ad altra qualifica entro la categoria quadri, ciò per lo scopo, manifestato dal legislatore, di attenuare la rigidità dell’art. 2103 cod. civ. quanto alle conseguenze dell’esercizio di fatto di mansioni superiori (Cass. 6 luglio 2 001, n. 9165; Cass. 16 luglio 2 002, n . 1 0305; Cass. 5 dicembre 2002, n. 17298; Cass. 19 agosto 2003, n. 12139; Cass. 2 luglio 2004, n. 12179; Cass. n. 6835 del 2005; Cass. n. 13036 del 2006).

In questo ambito interpretativo la corte barese ha collocato quindi la norma collettiva di cui all’art. 38 citato, punto 7, che prevede il periodo di almeno sei mesi ai fini del conseguimento della promozione automatica, termine, come già detto, valido anche per il passaggio all’interno della area quadri.

Le ragioni addotte dalla parte ricorrente non inficiano in definitiva le conclusioni della corte barese, allineate, come rimarcato in precedenza, al più recente e prevalente orientamento.

3. Il ricorso in conclusione è destituito di fondamento e va rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di Cassazione, in considerazione del contrastato iter della vicenda processuale e del rilevato non conforme orientamento giurisprudenziale, soltanto di recente giunto a composizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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