Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5217 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5217 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5954/2017 R.G. proposto da
Italrettifiche di Coppola Alfonso & C. s.n.c., rappresentata e difesa
dall’Avv. Francesco Di Giorgio, elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Roma alla via Tor Fiorenza n. 56, per procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 7687/49/16 depositata il 2 settembre 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 25 gennaio 2018.
Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che insiste per
l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 06/03/2018

ATTESO CHE
Circa l’avviso ad essa notificato in accertamento induttivo del
reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2007, Italrettifiche s.n.c.
impugna per cassazione la sentenza che ha accolto l’appello
erariale e confermato il titolo impositivo.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per violazione del d.P.R. 600/1973
e degli artt. 2697 e 2729 c.c., assoluta carenza istruttoria e
violazione del giusto procedimento, omessa ed errata valutazione
di elementi e/o documenti ed omessa pronuncia su punti decisivi
della controversia»; il secondo motivo denuncia «ulteriore
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art.
360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per assoluta carenza di
motivazione e d’istruttoria, omessa ed errata valutazione di
elementi e/o documenti ed omessa pronuncia su punti decisivi
della controversia»; il terzo motivo denuncia «violazione e falsa
applicazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per assoluta
carenza di motivazione e d’istruttoria»; infine, il quarto «ulteriore
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art.
360 n. 4 per l’omesso esame».
I motivi sono tutti inammissibili per diverse concorrenti ragioni:
a) il cumulo di doglianze eterogenee è nella specie inestricabile,
ostando ad ogni possibilità di distinzione interna, condizione di
ricevibilità del mezzo plurimo (Cass. SU 9100/2015 Rv. 635452);
b) la denuncia di omesso esame è generica, mentre l’art. 360 n.
5 c.p.c. nov. esige la specifica indicazione del fatto storico
decisivo (Cass. SU 8053/2014 Rv. 629831); c) la denuncia di
omessa pronuncia è ellittica, mentre dovrebbe puntualizzare
quali domande o eccezioni sono state ignorate dal giudice di
merito e quando furono a lui sottoposte (Cass. SU 15781/2005
Rv. 583090).

2

Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione dell’art. 360,

- Per completezza, si osserva che la circostanza essenziale
valorizzata dal giudice d’appello riguarda le perdite d’esercizio
dichiarate dalla società per un intero quinquennio (dal 2006 al
2010), palese antieconomicità gestionale che inverte l’onere
probatorio ai fini della rettifica induttiva del reddito d’impresa
(Cass. 14428/2005 Rv. 582304, Cass. 9084/2017 Rv. 643626).

argomentazioni.
– Il ricorso va respinto, con aggravio di spese processuali e
raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia
delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato

ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

115/2002.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

– La memoria depositata dalla ricorrente non incide sulle superiori

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