Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5217 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 04/03/2010), n.5217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DITTA ALVA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO N. 184/190, presso

lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PISTELLI MASSIMO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.K., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO 287, presso lo studio dell’avvocato CAMPOLUNGHI Maria,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANI ROBERTO, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/07/2006 r.g.n. 15/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato MASSA FEDERICO per delega MASSIMO PISTELLI;

udito l’Avvocato GAETANI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso in via principale per

l’inammissibili in subordine per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Macerata depositato il 19-2-2002 C.K. conveniva in giudizio la Confezioni Alva s.r.l.

chiedendo che il licenziamento intimatole dalla convenuta in data 31- 12-2001 fosse dichiarato nullo, in quanto privo di contestazione di addebito, che fosse dichiarata non satisfattiva la revoca unilaterale del medesimo e che la convenuta fosse condannata alla reintegra del rapporto, previa corresponsione dell’indennità di rito in misura pari a cinque mensilità della paga globale di fatto.

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse domande e spiegando domanda riconvenzionale risarcitoria, assumendo che la inadempienza contrattuale della ricorrente (assenza ingiustificata nella mezza giornata lavorativa del 31-12-2001) aveva determinato il ritardo di una consegna con il danno indicato.

Il Giudice adito, con sentenza n. 475/2003, accertata la illegittimità del licenziamento intimato il 31-12-2001, lo annullava e condannava la convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, determinato in cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, con gli accessori, nonchè al versamento dei contributi per il medesimo periodo;

respingeva inoltre la riconvenzionale della società e la condannava al pagamento delle spese.

La Confezioni Alva proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto delle domande della C. e con l’accoglimento della riconvenzionale.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata il 3-7-2006, respingeva l’appello, confermava la impugnata sentenza e condannava la appellante al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte territoriale, confermata la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per la mancanza della contestazione dell’addebito e della concessione del termine a difesa, riteneva assorbite le questioni concernenti la sussistenza dell’addebito e la proporzionalità tra lo stesso e la misura espulsiva adottata, rilevando, peraltro, che – in mancanza dei necessari requisiti – doveva escludersi l’efficacia della revoca del licenziamento intimato, mentre dalle deposizioni dei testi ( G. ed E.) era risultato confermato che non era stato concluso alcun accordo con la lavoratrice in ordine al ripristino del rapporto di lavoro.

La Corte, infine, sull’aliunde perceptum, rilevava la tardività e irritualità dei fatti dedotti e la inammissibilità di ogni istanza probatoria al riguardo, mentre sulla domanda riconvenzionale riteneva non provato il collegamento causale tra il dedotto ritardo nella consegna del campionario alla ditta Interfashion e la assenza della C. nella giornata del 31-12-2001.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione dell’art. 437 c.p.c. e formulando il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), premesso che col ricorso di appello “aveva prodotto due documenti, all’esito della scoperta di emolumenti percepiti dalla dipendente, avvenuta successivamente al deposito della sentenza di primo grado” chiedendone la acquisizione, in sostanza lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto la tardività di tale produzione e non ha tenuto conto ai fini dell’aliunde perceptum, nè dell’indennità di disoccupazione percepita nè di altra attività lavorativa espletata.

Osserva il Collegio che, sul punto, in particolare la Corte di merito ha rilevato che la società non aveva allegato (e ancor meno provato) nè nella memoria difensiva di primo grado, nè nel prosieguo di quel giudizio, che la C., avesse percepito l’indennità di disoccupazione e che avesse instaurato altro rapporto di lavoro, nè tanto meno quali emolumenti ne avesse ricavato.

La Corte territoriale ha, poi, evidenziato che con il ricorso di appello l’Alva s.r.l. aveva dedotto che i documenti al riguardo prodotti erano sopravvenuti rispetto alla introduzione del giudizio di primo grado, ma non aveva offerto prova che soltanto dopo la conclusione di quel giudizio fosse venuta a conoscenza dei fatti allegati, “a tanto ovviamente non valendo la circostanza che i documenti comprovanti la percezione dell’indennità di disoccupazione e l’espletamento di altra attività lavorativa da parte della C. fossero stati richiesti (e quindi rilasciati) dopo la pronuncia della decisione di primo grado”.

Tanto premesso, la Corte ha, quindi, rilevato che in effetti il rapporto di lavoro dedotto in sede di gravame risultava essere stato instaurato anteriormente alla pronuncia della decisione di primo grado, così come anteriore era stata la dedotta percezione dell’indennità di disoccupazione, per cui entrambe le circostanze avrebbero dovuto essere allegate (e provate) nel corso del primo grado di giudizio.

Orbene, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, “nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli art. 416 cod. proc. civ., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 cod. proc. civ., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello.

Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 cod. proc. civ., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse” (v. Cass. S.U. 20-4-2005 n. 8202).

Al riguardo, poi, è stato precisato che “nel rito di lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alla parti, possono essere ammessi d’ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell’integrazione affidata alle prove ufficiose. Peraltro, l’indisponibilità, che consente la produzione tardiva di documenti suppone che, al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti, necessariamente, successiva a quel momento” (v. Cass. 27-7-2006 n. 17178).

La decisione impugnata, escludendo nella specie tale ultimo presupposto (con accertamento di fatto adeguatamente motivato), si è attenuta ai principi di cui sopra e resiste alla censura della società ricorrente.

Con il secondo motivo la società, denunciando omessa e contraddittoria motivazione e formulando il relativo quesito ex art. 366 bis c.p.c., in sostanza lamenta che “non si è tenuto conto di comportamenti e fatti concludenti quali la manifestata reciproca volontà di prosecuzione del rapporto lavorativo, consacrata con atti scritti scambiati tra le parti”.

In particolare la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, senza riferire e “analizzare atomisticamente l’intimazione e l’offerta di lavoro che la dipendente aveva inviato al proprio datore”, ha ritenuto “che il mero invito del datore di lavoro al lavoratore di riprendere servizio non fosse sufficiente a ritenere la inefficacia del licenziamento”.

Il motivo risulta inammissibile, giacchè attraverso la denuncia di un vizio di motivazione, la ricorrente in realtà ripropone la propria valutazione dei fatti e la propria interpretazione delle comunicazioni intercorse tra le parti, sollecitando, in sostanza, un riesame del merito in questa sede.

Come è stato più volte precisato,”il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa”. (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Nella specie la Corte di merito, esaminate la comunicazioni intercorse tra le parti, ha escluso che vi fosse stata una restituito in integrum dei diritti derivanti alla lavoratrice dal rapporto di lavoro o una proposta di un risarcimento tale da eliminare tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dal licenziamento (v. Cass. 19-7- 1997 n. 6650), ed ha affermato altresì che “dalle deposizioni dei testi G. ed E. resta confermato che non venne concluso alcun accordo con la lavoratrice in ordine al ripristino del rapporto”.

Tale accertamento di fatto, adeguatamente motivato, resiste alla censura generica della società.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della C..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della C., delle spese, liquidate in Euro 14,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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