Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5216 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32137/2018 proposto da:

K.B.I., rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Cerio,

presso il suo studio, in Campobasso, via Mazzini, 101;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE, di CAMPOBASSO, depositata il

26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale di Campobasso, con il decreto pubblicato il 19 settembre

2018, ha rigettato la domanda proposta da K.B.I., cittadino proveniente dalla (OMISSIS) escludendo il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato la scarsa credibilità e la mancanza di specifici riferimenti temporali del racconto del ricorrente, il quale aveva riferito che nell’anno 2011, nel corso della guerra civile, alcuni militari erano entrati nella sua abitazione ed avevano violentato ed ucciso la sorella ed il padre intervenuto per difenderla.

Il tribunale rilevava che la narrazione era vaga e contraddittoria su alcuni punti fondamentali, quali il coinvolgimento del fratello e l’individuazione degli aggressori: il richiedente non era stato in grado di circostanziare gli eventi e di specificare elementi essenziali della vicenda e non aveva neppure riferito alcun elemento su attualità e gravità dei timori del richiedente, posto che da alcuni anni la situazione politico-sociale della Costa d’Avorio si era sostanzialmente stabilizzata.

Il tribunale ha inoltre escluso che nell’area di provenienza del richiedente (la Costa d’Avorio), fosse attualmente ravvisabile una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Avverso detto decreto ha proposto ricorso, con un unico motivo K.B.I..

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

In prossimità dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, censurando la mancata concessione della protezione umanitaria, posto che sulla base delle stesse fonti riportate nel decreto impugnato, risultava che in Costa d’Avorio era ravvisabile una situazione di violenza diffusa e costante. Ad avviso del richiedente la protezione umanitaria poteva essere fondata in quanto la situazione generale del paese non consentiva di assicurare al richiedente un rientro in assoluta sicurezza.

Il motivo è inammissibile per genericità.

Premesso che, come già rilevato, con apprezzamento adeguato il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente, è evidente che l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante anche ai fini della protezione umanitaria, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente, posto che solo la sua attendibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Orbene nel caso di specie la protezione umanitaria viene fatta discendere dalla generale situazione di insicurezza della Costa d’Avorio, ma non viene allegata alcuna specifica situazione di fragilità del richiedente; condizione che va specificamente delineata nei suoi elementi costitutivi, onde consentire di effettuare una effettiva valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018).

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che il Ministero dell’interno non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA