Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5216 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. II, 25/02/2021, (ud. 25/06/2020, dep. 25/02/2021), n.5216
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21293/2019 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in VIA ADIGE DUCALE N. 12
FERRARA, presso l’avv. ROSALIA LA BARBERA, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI FERRARA, IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE;
– intimata –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di FERRARA, depositata il
28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stato impugnato da A.A. il decreto in data 21.5.2019 (R.G. 1209/2019) del Giudice di Pace di Ferrara con cui veniva rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione (nella fattispecie confermato) emesso dal Prefetto di Ferrara e di cui in atti.
Il ricorso, basato su tre ordini di motivi, non è resistito dalla parte intimata.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente chiedeva l’annullamento del suddetto provvedimento prefettizio, fra l’altro adducendo (per come può evincersi dal decreto del Giudice di prime cure) la circostanza di aver presentato domanda di asilo.
motivi dell’opposizione al provvedimento di espulsione venivano respinti con il provvedimento oggi impugnato innanzi a a questa Corte.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- Con il primo motivo del ricorso si prospetta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione.
2.- Con il secondo motivo si assume la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di legge” in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 e D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 7.
Secondo parte ricorrente alla convalida sarebbe stata ostativa la presentazione di domanda di protezione internazionale (cita Cass. 19819/2018).
3.- Entrambi i suesposti motivi possono essere trattatati congiuntamente per connessione e vanno respinti in quanto del tutto infondati.
L’articolato e non breve provvedimento impugnato innanzi a questa Corte dà adeguatamente conto delle ragioni della decisione e non rientra affatto nella casistica dei provvedimenti in cui è totalmente assente qualsiasi asserzione motiva o si è al cospetto di insanabile ed irrisolvibile contrasto motivazionale. Il Giudice di Prime cure ha esplicitato (con argomentazioni non contrastate) che la pretesa domanda di asilo era stata formulata solo dopo l’espulsione, la quale – a sua volta – era stata disposta a seguito di episodi di rissa che avevano coinvolto l’odierno ricorrente da cui la non sopravvenuta invalidità del decreto di esplulsione, restando solo sospese l’efficacia dello stesso (v. 19819/18 e 5437/20).
4.- Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis.
La doglianza del ricorrente si fonda, in sostanza, sulla circostanza che l’ordine di accompagnamento veniva disposto erroneamente in quanto analogo ordine era già stato “preventivamente non convalidato”.
Il motivo è del tutto inammissibile.
In punto la doglianza, al di là di ogni fuorviante prospettazione, evita accuratamente di confrontarsi con la ratio ratio della decisione gravata e, quindi, non la mio insussistenza “delle condizioni di rilascio di un permesso”.
Per di più la circostanza di una precedente non convalida di altro provvedimento di espulsione non osta alla reiterazione di provvedimento analogo essendo l’espulsione, sempre reiterabile e non verificandosi, in ipotesi, alcun effetto di giudicato.
5.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
6.- Nulla va statuito quanto alle spese stante l’assenza di controricorso.
7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto non risultando, allo stato, il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021