Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5216 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5216 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5685/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Paravia Ascensori s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro
Stellato, domiciliata presso la cancelleria della Corte, per procura in
calce al controricorso;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 8149/9/16 depositata il 23 settembre 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 25 gennaio 2018.

Data pubblicazione: 06/03/2018

ATTESO CHE
In ordine ad avviso di accertamento notificato il 14 settembre
2014 a Paravia Ascensori s.p.a. per recupero d’imposta da
operazioni inesistenti sull’anno 2005, l’Agenzia delle entrate
impugna per cassazione la sentenza che ha accolto l’appello della

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 2 d.lgs. 128/2015, per
aver il giudice d’appello escluso il raddoppio del termine di
accertamento correlato alla rilevanza penale della violazione
tributaria.
Il ricorso è fondato: il giudice d’appello ha escluso il raddoppio
del termine poiché la denuncia penale non è stata trasmessa
entro la scadenza ordinaria, come imposto dall’art. 1, comma
132, I. 208/2015; tuttavia, la norma sopravvenuta non si applica
nella fattispecie, questa essendo relativa ad avviso di
accertamento su periodo d’imposta anteriore al 2016 e già
notificato, sicché opera la non abrogata clausola di salvaguardia
dell’art. 2 d.lgs. 128/2015, ove sono fatti salvi gli effetti degli
avvisi già notificati (Cass. 16728/2016 Rv. 640966, Cass.
26037/2016 Rv. 641949).
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

società e annullato l’atto impositivo.

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