Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5216 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. I, 04/03/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA DI RIMINI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43,

presso l’avvocato LORENZONI FABIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BIAGINI LUIGINO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

DALVE S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M.

DIONIGI 29, presso l’avvocato BARBERIO SIMONA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAMPANA SILVIO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1358/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GUIDO MELONI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2001 la DALVE s.r.l.

conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Bologna la Provincia di RIMINI ed il Comune di RICCIONE, opponendosi alla stima di terreni edificabili di sua proprietà, della superficie complessiva di mq.

2905, espropriati per la realizzazione di una scuola pubblica.

Esponeva che la relativa indennità era stata determinata dalla giunta comunale di Riccione, in via provvisoria, nella somma di L. 109.200.000, pari a L. 35.000 al mq.; e, in via definitiva, dalla commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi di Rimini in L. 144.637.272 – o in L. 241.062.120 in caso di cessione volontaria.

Si costituiva ritualmente la sola provincia di Rimini, eccependo la congruità della stima e comunque l’applicazione della riduzione del 40% di cui alla L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis (Misure urgenti per il risanamento alla finanza pubblica).

Il comune di Riccione restava invece contumace.

Nel corso dell’istruttoria era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza 17 novembre 2004 la Corte d’appello di Bologna, ritenuta la natura edificabile dell’area, liquidava in Euro 436.516,72 l’indennità di esproprio e in Euro 217.196,82 l’indennità di occupazione legittima: ritenuta inapplicabile la riduzione del 40%, data la palese inadeguatezza dell’indennità provvisoria di L. 109.200.000, il cui rifiuto dalla società proprietaria appariva, dunque, giustificato.

Avverso la sentenza, notificata il 19 gennaio 2005, la Provincia di Rimini proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 21 marzo 2005; cui faceva seguito una memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc. civ. Deduceva:

1) la violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, e la carenza di motivazione nella riconosciuta natura edificatoria dei terreni, che pure erano inclusi nella zona per attrezzature generali- scuole superiori nel nuovo piano regolatore del 1984;

2) la violazione della medesima norma e la carenza di motivazione nella determinazione dell’indennità di esproprio, senza prendere in considerazione il valore di aree omogenee a quelle espropriate.

Resisteva con controricorso la Dalve s.r.l.

Il comune di Riccione non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 17 Gennaio 2011 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Provincia di Rimini deduce la violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 e la carenza di motivazione nella riconosciuta natura edificatoria dei terreni.

Il motivo è fondato.

Dalla stessa sentenza si evince che il piano regolatore generale del 1984 inseriva le aree in questione in una zona adibita ad “attrezzature generali … scuole superiori”. Appare quindi privo di adeguata motivazione il successivo passaggio argomentativo che assegna ai terreni espropriati vocazione pienamente edificatoria:

implicitamente riconoscendo natura espropriativa al vincolo sopra enunciato, come se incidesse su singoli immobili in funzione, non già di una generale destinazione di zona, di natura conformativa, bensì di una localizzazione lenticolare dell’opera pubblica da realizzare (un liceo scientifico).

Manca, in effetti, un adeguato corredo argomentativo a tale snodo della motivazione. Nè si può contrastare la doglianza facendo riferimento all’inammissibilità di contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio che non siano state tempestivamente formulate dinanzi al giudice di merito. Nel caso in esame, infatti, il salto logico emerge dalla stessa motivazione; e non v’è quindi bisogno di risalire all’atto istruttorie presupposto (la consulenza tecnica d’ufficio), di cui il giudice abbia, in ipotesi, recepito le conclusioni in base ad una relatio formale.

Irrilevante, in senso preclusivo, è la posizione assunta dall’ente territoriale dinanzi alla Commissione provinciale di Rimini – fase autonoma rispetto al giudizio di opposizione alla stima (che non è una mera impugnazione dell’atto amministrativo: Cass. 13 Gennaio 2011, n. 716; Cass., sez. 1, 28 Febbraio 2006, n. 4388); come pure l’eventuale tardività della contestazione della natura edificabile del terreno (comunque sollevata dalla Provincia di Rimini), trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie, oggetto dell’accertamento officioso del giudice.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

La sentenza deve essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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