Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5215 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. II, 25/02/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 25/02/2021), n.5215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20732/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

ricorso, dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato

il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 162/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dalla domanda presentata da M.A., cittadino del Pakistan, con la quale chiese alla Commissione Territoriale di Salerno – sez. di Campobasso – il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine della protezione umanitaria.

La domanda di protezione internazionale venne respinta in sede amministrativa.

Il provvedimento venne impugnato innanzi al Tribunale di Campobasso, che, con decreto del 21.5.2019, rigettò il ricorso.

Il Tribunale condivise le argomentazioni della Commissione Territoriale in quanto a) i motivi dell’espatrio non rientravano tra quelli previsti dalla Convenzione di Ginevra e le dichiarazioni non erano attendibili b) non sussisteva un conflitto interno generalizzato in Punjab, secondo le informazioni tratte dal sito curato dal Ministero degli Affari Esteri; c) ai fini della protezione umanitaria, non erano stati allegati motivi di salute nè sussisteva una situazione di radicamento nel territorio dello Stato.

Ha proposto ricorso per cassazione M.A. sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il Tribunale non avrebbe valutato la vicenda personale del richiedente alla luce della situazione esistente in Pakistan. In particolare, il ricorrente evidenzia che mentre nella parte motivazionale del decreto le ragioni dell’espatrio sarebbero ricondotte al timore di subire danni gravi a causa delle accuse rivolte al ricorrente per l’incendio di un palazzo e l’omicidio di due poliziotti, nell’esposizione dei fatti si farebbe riferimento ad un incidente mortale, in seguito al quale non era riuscito a trovare un accordo pacificatorio con i familiari della vittima.

Il motivo è fondato.

La motivazione del provvedimento impugnato evidenzia una radicale inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della domanda di protezione internazionale – l’incendio di un palazzo e l’omicidio di due poliziotti – e quello oggetto di valutazione da parte del giudice di merito relativo all’accusa di aver cagionato un incidente stradale mortale. L’incomprensibilità del percorso argomentativo del giudice di merito per dar conto della non credibilità del richiedente è tale da determinare l’apparenza della motivazione, riconducibile a una delle ipotesi in cui il provvedimento prospetta una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sè, anomalia suscettibile di essere denunciata per cassazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

La volontà del legislatore di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità non esclude infatti che il vizio di motivazione si converta in violazione di legge nei casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile.

Va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al rigetto della richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

E’ altresì assorbito il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), per avere il giudice di merito disposto la revoca del patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Il decreto va, pertanto cassato e rinviato innanzi al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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