Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5215 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5215 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5479/2017 R.G. proposto da
Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del
Crati, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Falcone e
Francesco Falcone, elettivamente domiciliato in Roma al corso
Vittorio Emanuele II n. 287 presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio,
per procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Spada Alessandro;
– intimato e nei confronti di
Equitalia Sud s.p.a.;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 1860/1/16 depositata il 7 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 25 gennaio 2018.
Letta la memoria depositata dal Consorzio, che insiste per
l’accoglimento del ricorso e sollecita la decisione nel merito.

Data pubblicazione: 06/03/2018

ATTESO CHE
In ordine alla cartella di pagamento notificata ad Alessandro
Spada per i contributi consortili relativi agli anni 2007 e 2008, il
Consorzio di Bonifica Sibari-Crati impugna per cassazione la
sentenza che ha accolto l’appello del contribuente e annullato
l’atto impositivo.

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 3 I. 241/1990, art. 7 I.
212/2000, art. 8 d.lgs. 32/2001, art. 12 d.P.R. 602/1973, d.m.
321/1999 (primo motivo), violazione dell’art. 23 I.r. Calabria
11/2003 (secondo motivo), violazione degli artt. 7 e 23 d.lgs.
546/1992, artt. 3, 4 e 5 I. 2248/1865 all. E (terzo motivo), per
aver il giudice d’appello ritenuto insufficiente la motivazione della
cartella circa il titolo dei contributi e ritenuto questi comunque
non dovuti in relazione all’assenza di beneficio fondiario.
Il ricorso è fondato: riprodotta in ricorso per autosufficienza, la
cartella specifica particelle, classi, superfici e tariffe, risultando
quindi provvista di una motivazione idonea allo scopo, che è
quello di consentire al proprietario il controllo sugli estremi
dell’imposizione (Cass. SU 11722/2010 Rv. 613233); il giudice
d’appello ha errato, quindi, nel dichiarare insufficiente la
motivazione dell’atto impositivo, come pure ha errato nell’esigere
una specifica prova del vantaggio fondiario, giacché questo (oltre
ad essere defettibile per la quota istituzionale del contributo a
norma dell’art. 23, comma 1, lett. a, I.r. Calabria 11/2003) si
presume sussistente riguardo le particelle incluse nel perimetro
di contribuenza qualora non sia stato specificamente contestato il
piano di classifica (Cass. 23220/2014 Rv. 633090, Cass.
24356/2016 Rv. 641760, Cass. 13130/2017 Rv. 644262).

2

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame; non può raccogliersi la sollecitazione del Consorzio per
una decisione nel merito, poiché dall’impugnata sentenza risulta
posta anche la questione dell’entità dei contributi, tema che può
involgere accertamenti di fatto.
P. Q. M.

tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA