Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5215 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. I, 04/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso l’avvocato ACETO

ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

31/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, con decreto del 12.3.07, ha respinto il ricorso proposto da D.V.C. per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equo indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo civile da lui promosso con citazione dell’aprile del 1978, definito in primo grado con sentenza del novembre del 2005.

La Corte di merito – premesso che il processo presupposto poteva essere suddiviso in tre fasi, la prima delle quali andava dal 1978 (introduzione del giudizio) al 1983 (anno in cui la causa era stata rimessa in decisione), la seconda dall’83 al ’92, periodo di cd.

“fermo processuale”, cui era seguita la rimessione della causa sul ruolo, e la terza dal ’93 a” 2005 – ha ritenuto che il ritardo nella definizione del procedimento, durato complessivamente più di 27 anni, fosse ascrivibile al comportamento dilatorio del D.V., il quale, autonomamente od aderendo alle richieste della controparte, aveva chiesto numerosi rinvii della trattazione sia nella prima che nella terza fase, mentre nella seconda fase aveva omesso di sollecitare la decisione ed ha affermato che tale comportamento costituiva prova dell’insussistenza del danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente.

Il D.V. ha chiesto la cassazione del provvedimento, sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato da memoria.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il D.V., nel denunciare vizio di motivazione del provvedimento impugnato, lamenta che la Corte d’Appello sia pervenuta alla statuizione di rigetto sulla base di un ragionamento illogico e contraddittorio, dapprima suddividendo il procedimento presupposto in tre fasi, anzichè considerarlo unitariamente, e quindi attribuendo al suo comportamento processuale il ritardo nella decisione, senza tener conto che la causa aveva subito rinvii d’ufficio per circa quindici anni, che non era suo obbligo sollecitare l’emissione della sentenza nel cd. periodo “di fermo processuale” e che. in ogni caso, il danno non patrimoniale costituisce conseguenza ordinaria della violazione del termine di ragionevole durata del procedimento. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ne consegue che il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale se non ricorrono, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. SS.UU. 1338/04). Nel caso di specie la Corte si è discostata da. tale principio, in quanto, pur avendo accertato che il processo aveva avuto una durata irragionevole, essendosi protratto per oltre ventisette anni, ha escluso la sussistenza del danno lamentato dal D.V. sulla scorta di un preteso comportamento dilatorio del ricorrente, senza tener conto, per un verso, che – allorchè la causa sia stata rimessa in decisione – non sussiste alcun obbligo a carico della parte di sollecitare l’emissione della sentenza (Cass. n. 22404/08) e, per l’altro, che non possono essere ascritti in toto al comportamento delle parti i ritardi dovuti alle continue richieste di rinvio non funzionali al contraddittorio e al corretto svolgimento del processo, rilevando gli stessi, almeno in parte, in caso di inerzia ed acquiescenza dell’istruttore – in capo al quale sussistono tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento stesso – ai fini della valutazione del comportamento del giudice, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, (Cass. n. 18924/05).

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto questa Corte può decidere nel merito.

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Cedu e fissata in anni quattro la durata ragionevole del processo presupposto (tre anni in ragione della sua ordinaria complessità, cui va aggiunto un ulteriore anno addebitabile ai rinvii immotivatamente richiesti dal ricorrente), spetta al D.V. il ristoro del danno non patrimoniale in relazione a 23 anni circa di ritardo.

Nel caso di specie, non emergendo elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza e/o irrilevanza del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia realmente satisfattiva del pregiudizio da questi subito giustifica una liquidazione di Euro 750 per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e di Euro 1000 per quelli successivi (Cass. n. 21840/09).

Il Ministero della Giustizia va pertanto condannato a pagare al D. V., per il titolo in esame, la somma complessiva di Euro 22.250, maggiorata degli interessi legali dalla data di deposito del ricorso (26.4.06) al saldo effettivo.

Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Antonio Aceto, seguono la soccombenza e si liquidano per la fase di merito in Euro 800 per onorari, Euro 600 per diritti ed Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e, per la presente fase di cassazione, in Euro 900 per onorari ed Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagare a D.V. C., a titolo di equo indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2 la somma di Euro 22.250 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;

condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, liquidate per la fase di merito in Euro 800 per onorari, Euro 600 per diritti ed Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e per il giudizio di cassazione in Euro 900 per onorari ed Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Antonio Aceto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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