Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5214 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5214 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 17150-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DI IORIO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO PASSAGLIA n.14, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO COSTANZO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALFONSO TAGLIAMONTE;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 211/2/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il
15/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza della CTR
Calabria indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di
primo grado, ha accolto l’impugnazione del contribuente Di
Iorio Pasquale contro il silenzio rifiuto, serbato dall’Agenzia
delle entrate, avverso la richiesta di rimborso dell’imposta
trattenuta sull’indennità del fondo previdenziale, percepita da
Di Iorio Pasquale, dipendente del ministero delle Finanze,
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro;
Rilevato che

il contribuente, si è costituto in giudizio con

controricorso, depositando memoria;
Rilevato che il procedimento può essere definito con
motivazione semplificata;
Rilevato che con il motivo di ricorso si deduce la violazione
dell’art.17 c.1 dPR n.917/1986 e dell’art.19 dPR n.917/1986,
nonché dell’art.2 dPR n.1034/1984, contestando la decisione
impugnata laddove ha escluso la tassabilità dell’indennità
erogata ai dipendenti dal Fondo di previdenza del personale del
Ministero delle finanze riconoscendone erroneamente
l’equiparabilità alle indennità equipollenti di cui all’art.17 ult.
cit. e ciò in quanto detto Fondo, istituito con DPR n. 1034/84
non sarebbe costituito da contributi a carico del lavoratore (né
da somme già assoggettate a tassazione), ma solo da proventi

Ric. 2016 n. 17150 sez. MT – ud. 25-01-2018
-2-

GIOVANNI CONTI.

di natura fiscale ed eventualmente altre sovvenzioni e lasciti, ai
sensi dell’art. 2 del relativo regolamento, approvato con DPR n.
856/1975, con conseguente necessità della tassazione per
intero;
Ritenuto che il motivo è fondato;

tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto
della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i
dipendenti del Ministero delle finanze ha funzione
esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità
equipollenti” di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del
1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita
con applicazione di tassazione separata e non integrale
essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in
massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte
dell’istituto -cfr.Cass.n.19859/2016, ove si rinvengono gli
estremi dei pregressi interventi giurisprudenziali di questa
Corte; conf. Cass. nn. 2455, 2456, 2457 e 2458 del 2017,
11384/2017-;
Considerato che a tali principi giurisprudenziali non si è
attenuto il giudice di merito, il quale ha riconosciuto la totale
esenzione delle somme corrisposte al contribuente dal Fondo di
previdenza del Ministero delle finanze, senza considerarne la
composizione e, dunque, il corretto regime tributario
applicabile (art.17 c.1 dpr n.917/1986), facendo così scorretta
applicazione dei principi giurisprudenziali pertinenti rispetto alla
vicenda esaminata;
Considerato che, pertanto, nei limiti sopra esposti, idonei a
superare i rilievi difensivi esposti dal controricorrente in
memoria, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve
essere cassata, con rinvio alla CTR Calabria che, in diversa
Ric. 2016 n. 17150 sez. MT – ud. 25-01-2018
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Considerato che questa Corte ha di recente chiarito che in

composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla CTR Calabria che, in diversa

del giudizio di legittimità.
Così deciso il 25.1.2018 nella camera di consiglio dell sesta
sezione civile in Roma.
Il PrekInte

composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese

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