Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5214 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 04/03/2010), n.5214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALNERINA 40, presso lo studio dell’avvocato MARINI PAOLO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso e da

ultimo domiciliata d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 20326-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8053/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2005 r.g.n. 5443/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato SCARTOZZI GINO per delega MARINI PAOLO;

udito l’Avvocato CRISTINA GERARDIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma il Ministero dell’Economia delle Finanze ed esponeva: che già dipendente delle Ferrovie Sud-Est con inquadramento nel 6^ livello CCNL autoferrotranvieri del 2.10.1989, era stata assunta con decorrenza 1.12.1998 presso il Ministero del Tesoro in forza del D.L. n. 163 del 1995, art. 4, comma 2, convertito in L. n. 273 del 1995, con inquadramento nella quarta qualifica funzionale, poi area funzionale B, posizione economica B1; che l’istante aveva diritto ad essere inquadrata nell’area B, livello retributivo B2 (ex quinta qualifica funzionale) dal 1.12.1998, con diritto alle differenze retributive relative; che aveva altresì diritto alla attribuzione, a titolo di assegno ad personam, dell’importo corrispondente alle voci “mensa”, “recupero produttività giornaliera” e “verbale riunione 4 luglio 1991” percepite presso la Gestione Commissariale Ferrovie Sud- Est al momento del trasferimento al Ministero.

Tanto premesso, chiedeva l’accertamento del diritto al superiore inquadramento e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 27.3.2003, accoglieva tutte le domande.

Proponeva appello il Ministero, e la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 23 maggio 2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda della B. riguardante la spettanza del superiore inquadramento ed il diritto alle relative differenze retributive; confermava il diritto della impiegata alla conservazione delle indennità percepite in precedenza.

La Corte territoriale, ritenuta la giurisdizione dell’AGO, escludeva il diritto della B. al superiore inquadramento osservando:

che l’appellata non poteva utilmente invocare alcuni decreti di inquadramento di altri impiegati, in quanto provvedimenti relativi a singoli dipendenti e quindi privi di efficacia generale di fonte normativa relativa agli inquadramenti del personale proveniente dalle Ferrovie Sud-Est; che la L. R. n. 1 del 1998, conteneva norme sull’inquadramento di personale comandato presso la Regione ed il relativo quadro di corrispondenza tra le qualifiche regionali e quelle di altri enti e amministrazioni pubbliche non erano utilizzabili per l’inquadramento nel Ministero del Tesoro di personale proveniente dalle Ferrovie Sud-Est; che l’inquadramento era stato fissato nel contratto individuale di lavoro stipulato il 1.12.1998 con il quale la ricorrente era stata assunta ex novo presso il Ministero; che erano nuove, e pertanto non deducibili per la prima volta in appello, le richieste contenute nella memoria di costituzione in appello relative al confronto tra profili professionali dei CCNL applicati nel pregresso rapporto di lavoro e quelli applicati nell’attuale rapporto.

Per la cassazione di tale sentenza B.R. ha proposto ricorso con un motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che resiste con controricorso, ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo con il quale ha riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Detto ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3395 del 2008.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., allegando alla stessa documentazione che non può essere presa in esame da questa Corte a norma dell’art. 372 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 163 del 1995, art. 4, convertito in L. n. 273 del 1995, dell’art. 13 disp. gen., della L. R. Lazio n. 1 del 1998, dell’art. 343 c.p.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione ed osserva:

che era stata trasferita dalla Gestione Commissariale delle Ferrovie Sud-Est al Ministero del Tesoro a norma del D.L. n. 163 del 1995, art. 4, e non assunta ex novo con contratto individuale di lavoro;

che il suo inquadramento nei ruoli del Ministero del Tesoro, a seguito del trasferimento, è regolato dal D.M. 25 marzo 1998 del Ministero della Funzione Pubblica e dal D.M. 5 ottobre 1998 del Ministero del Tesoro; che mentre il primo decreto ha disposto il trasferimento nella qualifica funzionale “corrispondente” a quella già rivestita nell’ente soppresso, il secondo l’ha inquadrata nella IVA qualifica funzionale (ora area funzionale B, posizione economica B1), in luogo della 5^ qualifica funzionale (ora area funzionale B, posizione economica B2), che invece le sarebbe spettata secondo la corrispondenza tra livelli contrattuali di cui al CCNL 2.10.1989 Autoferrotranvieri ed al CCNL per il personale dei Ministeri; che la corrispondenza tra il 6^ livello del contratto Atac-Cotral 2.10.1989 e la 5^ qualifica funzionale del CCNL per i dipendenti dei Ministeri è stabilita dalla L. R. Lazio n. 1 del 1998, applicabile nella Regione in cui la ricorrente opera; che la richiesta di applicazione della tabella di corrispondenza tra le qualifiche di cui all’accordo Atac-Cotral 2.10.1989 ed al CCNL dipendenti dei Ministeri non costituisce domanda nuova inammissibile in appello, come erroneamente sostenuto dalla Corte; che dal raffronto tra i due contratti risulta perfetta corrispondenza tra il profilo professionale del 6^ livello contratto Atac-Cotral (addetto a pratiche amministrative) e al VA qualifica funzionale del contratto Ministeri (operatore amministrativo).

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

A sostegno della domanda la dipendente non può invocare sentenze del Tribunale di Roma emesse “in casi analoghi”, e asseritamente favorevoli alla sua tesi (vedi pag. 11 del ricorso), trattandosi di provvedimenti che non possono avere alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio.

Allo stesso modo non è invocabile la tabella di equiparazione stabilita dalla L. R. Lazio n. 1 del 1998 (Norme sul comando e inquadramento del personale comandato), in quanto il quadro di corrispondenza tra “qualifiche funzionali regionali e quelle di altri enti ed amministrazioni pubbliche” previsto dalla legge predetta concerne soltanto il caso di “comando” presso la Regione Lazio di personale di altre amministrazioni pubbliche e non è applicabile al diverso caso di passaggio di personale da ente pubblico ad amministrazione statale.

Nella sentenza impugnata si afferma che nella specie “si è pacificamente a fronte, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, di assunzione ex novo presso la pubblica amministrazione statale, contrattualmente pattuita a livello individuale (come risultante peraltro anche dal citato provvedimento del Ministero del Tesoro del 6.9.1999, nel fascicolo del Ministero in primo grado, relativo alla determinazione dello stipendio della ricorrente medesima e del riferimento, ivi, al “contratto individuale di lavoro stipulato in data 1.12.1998 sotto il quale l’interessata ha assunto la relativa funzione”) anche per quanto attiene agli inquadramenti attribuiti”.

Tale affermazione del giudice di appello, concernendo l’esame e la valutazione di documenti acquisiti al processo, può formare oggetto di censura in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione.

Nella specie l’esistenza del documento richiamato dalla sentenza impugnata e prodotto in giudizio dall’Amministrazione convenuta non è posto in dubbio dalla ricorrente, nè viene messa in discussione l’interpretazione che di detto documento ha dato la Corte di Appello.

La ricorrente si limita ad affermare che nel suo caso non vi è stata alcuna assunzione ex novo, nè alcuna stipula di un contratto individuale di lavoro, in quanto in data 1.12.1998 vi sarebbe stata unicamente l’assunzione delle funzioni presso il Ministero, testimoniata dal relativo processo verbale. Di questo verbale, però, la ricorrente ha omesso di trascrivere in ricorso il contenuto, cui era tenuta per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sicchè la Corte, non abilitata all’esame diretto degli atti delle cause di merito, non è messa in condizione di valutarne la decisività.

Nella sentenza impugnata si afferma, inoltre, che l’appellata solo nella memoria di costituzione in appello ha invocato la corrispondenza tra il profilo professionale della qualifica (6^) rivestita nel pregresso rapporto di lavoro, e prevista da CCNL autoferrotranvieri, e il profilo professionale della qualifica (5^) rivendicata nell’attuale rapporto di lavoro e prevista dal CCNL del comparto ministeri, ed ha affermato che tale corrispondenza doveva prevalere su quanto stabilito in sede di assunzione. Il giudice di appello ha ritenuto tali deduzioni alla stregua di prospettazioni nuove e quindi non ammissibili in appello.

La ricorrente censura tale affermazione sostenendo che la deduzione della corrispondenza delle due qualifiche sopra indicate secondo i profili professionali previsti dai due contratti collettivi, non costituisce domanda nuova inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c., non comportando un mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato.

La censura non è condivisibile. Dalla sentenza impugnata risulta che in primo grado la ricorrente ha posto a fondamento della domanda sia l’esistenza di provvedimenti di inquadramento di altri dipendenti negli stessi termini da lei richiesti, sia le tabelle di equiparazione previste dalla L. R. Lazio n. 1 del 1998.

Invocando in appello la corrispondenza dei profili professionali del 6^ livello CCNL autoferrotranvieri e del 5^ livello CCNL dipendenti dei ministeri, da ritenersi prevalente sull’inquadramento inferiore previsto dal contratto individuale, la dipendente ha invocato una “causa petendi”, intesa come ragione della domanda, diversa da quella fatta valere in primo grado e quindi non ammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 19,00 per esborsi ed in Euro tremila per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

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