Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5213 del 17/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 17/02/2022), n.5213
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4013-2021 proposto da:
J.D., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARMELA GRILLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso il decreto n. 6690/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato
il 09/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FALABELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rileva:
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia del 9 gennaio 2021. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che alla ricorrente J.D. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che la stessa potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
3. – Il primo motivo è così rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”.
Il secondo mezzo è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”.
4. – In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rituale rinuncia al ricorso per cassazione.
5. – Ciò determina l’estinzione del giudizio.
Non deve statuirsi sulle spese, non essendovi stata resistenza da parte dell’intimato Ministero.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022