Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5213 del 17/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 17/02/2022), n.5213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4013-2021 proposto da:

J.D., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMELA GRILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto n. 6690/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato

il 09/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rileva:

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia del 9 gennaio 2021. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che alla ricorrente J.D. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che la stessa potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

3. – Il primo motivo è così rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”.

Il secondo mezzo è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”.

4. – In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rituale rinuncia al ricorso per cassazione.

5. – Ciò determina l’estinzione del giudizio.

Non deve statuirsi sulle spese, non essendovi stata resistenza da parte dell’intimato Ministero.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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