Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5213 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5213 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16793-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MISTRETTA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FEDERICO CESI n.21, presso lo studio dell’avvocato
UMBERTO ILARDO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2403/21/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata il 08/06/2015;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha

confermare la decisone di primo grado ha ritenuto che l’ufficio
aveva omesso di fornire la prova che Mistretta Salvatore, nei
cui confronti era stato emesso avviso di accertamento per la
ripresa a tassazione di Irpef per l’anno 2002, fosse socio di
fatto di Rizzo Rosario e, ancora, che tale società aveva creato
utili a beneficio del Mistretta. Secondo la CTR la sentenza
irrevocabile di assoluzione pronunziata dal Tribunale di
Caltanissetta n.775/2013 aveva escluso la sussistenza di una
società di fatto tra il Mistretta ed il Rizzo e tale circostanza non
convalidava le risultanze della consulenza del P.M. richiamate
nell’atto di appello.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
avverso tale pronunzia, affidato a due motivi, al quale ha
resistito il Mistretta con controricorso e memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta il vizio della nullità
della sentenza impugnata per motivazione apparente. La CTR
avrebbe tralasciato di esaminare le complesse indagini della
Guardia di finanza e la perizia richiesta dalla procura della
repubblica di Caltanissetta, dalle quali era possibile inferire
l’esistenza di una società di fatto fra il Mistretta ed il Rizzo
sottratta agli obblighi di dichiarazione propri della società.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art.645
c.p.p. La CTR avrebbe errato nel ritenere rilevante l’assoluzione
Ric. 2016 n. 16793 sez. MT – ud. 25-01-2018
-2-

rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e nel

pronunziata in sede penale con sentenza irrevocabile, non
essendo questa opponibile all’Ufficio, dovendo il giudice
tributario verificare la sussistenza dei presupposti idonei a
giustificare la pretesa fiscale all’interno del giudizio tributario.
Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame del secondo.

decisione di primo grado richiamando la stessa e la sentenza
assolutoria resa in sede penale, senza tuttavia in alcun modo
esaminare le censure esposte dall’ufficio a sostegno della prova
circa l’esistenza del sodalizio fra il Mistretta ed il Rizzo.
Tanto è sufficiente per ritenere la sentenza impugnata priva del
contenuto minimo motivazionale capace di resistere al vaglio al
quale questa Corte è tenuta, alla stregua dei principi espressi
dalle Sezioni Unite con la sentenza n.8053/2014.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo
motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va
cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per
la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa
la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR
Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso il 25.1.2018 in Roma.
Il P

Ed invero, la sentenza impugnata si è limitata a confermare la

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