Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5213 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 04/03/2010), n.5213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO

21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta

e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7780/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2005 R.G.N. 10668/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A.M. adiva il Tribunale di Roma contro la s.p.a.

Poste Italiane affinchè fosse dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall’inizio dei tre contratti di lavoro a termine stipulati dalle parti. Precisava che il primo era stato sottoscritto per il periodo 14.10.1997 – 31-1-1998 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”; il secondo per il periodo 10.8.1998 – 30.9.1998 “per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per il periodo giugno-settembre” e il terzo per il periodo 1.3.1999 – 31-5-1999 con indicazione della stessa causale di cui al primo di detti contratti.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello, nel rigettare l’impugnazione proposta dalle Poste italiane, poneva a base della decisione, in sostituzione dell’affermazione del primo giudice, ritenuta erronea, secondo cui già il primo contratto si poneva oltre i limiti temporali dell’accodo del settembre 1997) il rilievo che la società appellante non aveva assolto l’onere di provare le esigenze eccezionali che avevano giustificato la apposizione del termine. Ciò sul presupposto che, nonostante la legittimità degli accordi collettivi istitutivi della causale in questione di assunzioni a termine, in base ai principi di cui alla L. n. 230 del 1962, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare le esigenze eccezionali giustificative dello specifico contratto. In altre parole, la società avrebbe dovuto dimostrare, oltre che genericamente indicare nel contratto, l’esistenza di esigenze eccezionali e il rapporto di causalità tra queste esigenze, non fronteggiabili con personale fisso, e l’assunzione della appellata.

La Corte infine disattendeva l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso, che sarebbe stato desumibile dal lungo tempo trascorso tra la conclusione del rapporto e la reazione dell’interessata. Riteneva che nella specie non erano ravvisabili comportamenti significativi espressivi del mutuo consenso. Tale non si poneva ritenere, in difetto di altre circostanze, il fatto che la lavoratrice si era decisa a mettere in mora la società solo dopo un anno dalla conclusione dell’ultimo contratto a termine.

Le Poste italiane ricorrono per cassazione con tre motivi. La lavoratrice resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1. Si censura la sentenza nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso, desumibile dal lungo tempo trascorso tra la conclusione del rapporto e la reazione dell’interessata.

Il motivo deve essere rigettato al riguardo infatti il giudice di appello, a cui competeva, ha compiuto un giudizio di merito rispettoso dei principi enunciati in proposito da questa Corte (cfr.

Cass. 17150/2008 e 26935/2008).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23, degli gli artt. 1362 e segg. c.c., nonchè vizi di motivazione.

La società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui essa è stata gravata dell’onere di provare anche che la singola assunzione sia stata effettuata su una posizione di lavoro specificamente investita dal processo di ristrutturazione. Si lamenta che siano stati applicati principi basati su un’indebita applicazione di principi relativa alle ipotesi di contratto a termine previste dalla L. n. 230 del 1962 e si richiama la più recente giurisprudenza in materia di questa Corte.

Il motivo è fondato, in base all’indirizzo in materia, ormai consolidato, dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4.8.2008 n. 21063, v. anche Cass. 20.4.2006 n. 9245, Cass. 7.3.2005 n. 4862, Cass. 26.7.2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4.8.2008 n. 21062, Cass. 23.8.2006 n. 18378).

La Corte di merito ha deciso in palese violazione del suddetto principio di diritto, in quanto in sostanza alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui della L. n. 230 del 1962, art. 1.

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza e l’assorbimento del terzo motivo relativo al risarcimento del danno.

La causa deve essere rinviato per nuovo esame ad altro giudice (la stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà ai principi sopra richiamati. In tale sede saranno esaminate, secondo la loro rilevanza, anche le questioni relative alla legittimità dei successivi contratti, non esaminate dal giudice di appello (diversamente da quanto verificatosi nella vicenda di cui a Cass. 27155/2008, richiamata nella memoria della resistente) in quanto assorbite.

La regolazione delle spese del giudizio di Cassazione è rimessa al giudice di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo e rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

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