Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5212 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5212 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16689-2016 proposto da:
ARCURI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato ELIO CANNIZZARO;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente avverso la sentenza n. 389/06/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO SEZIONE
DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 09/03/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha

la legittimità dell’avviso di intimazione relativo al pagamento di
IRPEF conseguente ad un avviso di accertamento ritualmente
notificato al contribuente con specifica indicazione del numero
dello stesso nel plico depositato in copia.
L’Arcuri ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre
motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita, Equitalia Sud spa non si
è costituita. Il ricorrente ha depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt.14 e 29
d.lgs.n.546/1992 e la nullità della sentenza per mancata
integrazione del contraddittorio. Secondo il ricorrente, poiché
l’accertamento presupposto atteneva ad un maggior reddito di
partecipazione derivante da società di persona, la CTR non
aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti
dell’altro socio della società, pure raggiunto da medesimo
avviso.
Il motivo è infondato, anche se va corretta la motivazione resa
sul punto dalla CTR, esatta nel dispositivo di rigetto
dell’eccezione.
Ed invero, nel caso in esame il ricorrente aveva contestato
giudizialmente l’intimazione di pagamento prospettandone
l’illegittimità per effetto della mancata notifica dell’atto
presupposto non impugnando, pertanto, direttamente l’avviso
Ric. 2016 n. 16689 sez. MT – ud. 25-01-2018
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rigettato l’appello proposto da Arcuri Salvatore, confermando

di accertamento. Ne consegue che l’ambito della lite dal
medesimo proposta non riguardava la legittimità dell’atto
presupposto, ma unicamente l’illegittimità dell’intimazione in
relazione alla prospettata omessa notifica dell’accertamento nei
confronti del medesimo soggetto (cfr. Cass. n. 9873/2011). Ciò

contraddittorio, non essendo in discussione la legittimità
dell’accertamento, ma unicamente quella dell’atto successivo.
Con il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la
violazione dell’art.26 dPR n.602/1973 e degli artt.1335 e 2967,
nonché dell’art.140 c.p.c., il ricorrente deduce l’erroneità della
decisione impugnata poiché l’unico accertamento allo stesso
notificato sarebbe diverso da quello concernente l’atto
propedeutico all’intimazione di pagamento.
La censura è inammissibile, introducendo elementi di fatto
che sfuggono all’esame di questa Corte, a fronte
dell’accertamento, compiuto dalla CTR, in ordine alla
riconducibilità del piego notificato all’atto di accertamento
presupposto e per di più introducendo, a sostegno della
censura, il richiamo a documenti senza indicare il luogo ed il
momento della relativa produzione nel giudizio di merito.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il difetto di
motivazione in relazione alla circostanza che il plico indicato
dalla CTR farebbe riferimento, unicamente, ad altro
accertamento e, ancora, alla mancata considerazione della
denunzia querela proposta in sede penale in ordine alla notifica
anzidetta, la doglianza è anche in questo caso inammissibile,
per le medesime ragioni esposte con riguardo alla prima parte
della censura a proposito del deficit di autosufficienza.
Il ricorso va pertanto rigettato.

Ric. 2016 n. 16689 sez. MT – ud. 25-01-2018
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esclude che potesse porsi un profilo di integrazione del

Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi dell’art.13 c.1 quater
dPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1 bis dell’art.13 comma 1 quater

PQM
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del
comma 1 bis dell’art.13 comma 1 quater dPR n.115/202
Così deciso il 25.1.2018 in Roma.
sidente

dPR n.115/2002

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