Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5212 del 04/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 04/03/2010), n.5212
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 427/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 15/11/2005 R.G.N. 536/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione del procedimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Perugia con la sentenza in epigrafe indicata confermava la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Terni, in accoglimento parziale della domanda proposta da P.S. contro la s.p.a. Poste Italiane, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro inter partes, dichiarando che lo stesso si era convertito in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 31.3.1999, specificando i criteri per la riattivazione del medesimo rapporto e condannando la datrice di lavoro al risarcimento del danno.
La soc. Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione.
La medesima ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, a seguito della conciliazione conclusa dalle parti in sede sindacale.
Tale rinuncia comporta la dichiarazione con ordinanza della estinzione del giudizio, come chiesto dalla stessa parte, anche con memoria.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010